Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22001 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.22001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.D.G. (OMISSIS), D’.DO.

(OMISSIS), C.G.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 142, presso lo

studio dell’avvocato MISIANI CLAUDIO, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

IL MATTINO SPA (OMISSIS), (già EDI.ME S.p.A.) in persona del

procuratore speciale il Dr. G.M., G.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 124, presso

lo studio dell’avvocato SAVINI ALESSANDRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARRA CARACCIOLO FRANCESCO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

GA.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3481/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/09/2008; R.G.N. 3292/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CLAUDIO MISIANI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO SAVINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G.P., D’.Do. e D.D.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza de Tribunale di Roma, che aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa proposta nei confronti dell’on. Ga.Ma. e rigettato la stessa domanda proposta nei confronti de Il Mattino S.p.A. (già EDI.ME S.p.A.) e di G.P., in relazione alla pubblicazione su Il Mattino di due articoli nei giorni (OMISSIS), recanti interviste all’on. Ga., ritenuti diffamatori dagli attori, componenti del Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l’appello di Gi.Ca., imputato di gravi fatti di camorra, aveva disposto che questi, in luogo di essere custodito in carcere, proseguisse la custodia cautelare presso la casa di cura (OMISSIS), da cui una settimana più tardi era evaso.

Nell’articolo del 18 marzo erano riportate le dichiarazioni dell’on. Ga. che commentava in tono aspro e fortemente critico la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, affermando di avere dubbi sulla legittimità dell’operato dei magistrati – che definiva irresponsabili – e sollecitando un intervento del ministro competente per l’accertamento di eventuali responsabilità. Nell’articolo pubblicato il giorno successivo erano riportate ulteriori dichiarazioni dell’On. Ga. che, sempre esprimendosi sulla vicenda, aveva aggiunto di avere sospetti non di “dabbenaggine” dei giudici ma di comportamento illecito e precisava che avrebbe riferito alla Procura della Repubblica, oltre a sollecitare indagini tramite interrogazioni parlamentari.

Resistono con controricorso Il Mattino S.p.A. e G.P. mentre Ga.Ma. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., comma 2, la separazione della causa proposta contro Ga.Ma. – per la quale, con separata ordinanza, si è disposto di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale – da quelle proposte contro Il Mattino S.p.A. e G.P., in quanto la continuazione della riunione ritarderebbe il processo nei confronti di costoro.

2.- Il ricorso proposto contro Il Mattino S.p.A. e P. G., cui esclusivamente si riferiscono i motivi terzo, quarto e quinto è inammissibile sia perchè, sotto il profilo della violazione di legge, si denuncia un preteso vizio di motivazione senza indicare, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il fatto controverso (terzo motivo, con il quale si censura la valutazione che ha condotto al rigetto della domanda) sia (quanto al quarto e al quinto) per inidoneità dei quesiti di diritto, essendo essi in parte del tutto astratti (si chiede quali siano i presupposti delle scriminanti del diritto di critica e di cronaca) ed in parte risolvendosi nella richiesta di dire se la sentenza abbia violato l’art. 21 Cost. e gli artt. 51 e 595 cod. pen. 3.- Il ricorso proposto nei confronti de Il Mattino S.p.A. e di G.P. va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte separa il ricorso contro Ga. da quello contro G. e Il Mattino S.p.A.; dichiara il secondo inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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