Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22001 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, (ud. 18/04/2019, dep. 13/10/2020), n.22001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Robert – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15662/2017 proposto da:

IDROENERGIA S.C.R.L., incorporata per fusione da COMPAGNIA VALDOSTANA

DELLE ACQUE TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43,

presso lo studio degli Avv. Paolo Puri e Alberto Mula che, anche

disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6912/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 15 dicembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18

aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. ALBERTO MULA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato dello Stato FRANCESCA

SUBRANI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Sondrio di accoglimento del ricorso di Idroenergia s.c.r.l. – società consortile che gestisce un impianto di produzione di energia elettrica, poi incorporata per fusione da Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.l. – contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato il 28 agosto 2014, relativo al consumo di energia elettrica nella provincia di Sondrio degli anni 2008-2012, per omesso versamento dell’accisa sull’energia autoprodotta da fonti rinnovabili commercializzata ai consorziati e non autoconsumata, ritenendo in tal caso inapplicabile a favore di Idroenergia l’esenzione del pagamento dell’accisa D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ex art. 52, comma 3, lett. b) (T.U.A.).

2. La CTR (pp. 1-3 della sentenza impugnata) – premesso che la CTP aveva accolto il ricorso della società contribuente “pronunciandosi sull’unico motivo di doglianza relativo alla nullità dell’avviso di pagamento in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato a firmare, formulato con l’atto di integrazione dei motivi di ricorso depositato nella segreteria della CTP di Sondrio in data 26/5/2015, ritenendo fondato detto motivo nel quale ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi dedotti dalla società contribuente sui quali, conseguentemente, la CTP non si è mai pronunciata” – ha affermato che: a) “la CTP è incorsa in un palese errore nell’applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 “, avendo “deciso la controversia sulla base di un motivo di impugnazione dell’atto non contenuto nel ricorso bensì in un atto di integrazione dei motivi di ricorso depositato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, qualche giorno prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso medesimo (…)”; b) la CTP avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’eccezione di nullità formulata dalla contribuente come motivo aggiunto poichè non ricorrevano le ipotesi tassativamente previste dalla norma citata, il motivo era stato comunque proposto oltre il termine perentorio di legge e non ne era stata disposta la notificazione a controparte ai fini del contraddittorio; c) “In considerazione del fatto che l’appellante ha proposto impugnazione limitatamente agli aspetti relativi alla eccepita nullità dell’avviso pagamento impugnato dal contribuente in quanto sottoscritto da funzionario non legittimato a farlo, la parte in virtù dell’effetto evolutivo dell’appello, ha limitato l’ambito della cognizione di questa Commissione ai motivi di impugnazione proposti, con conseguente impedimento al Giudice di secondo grado di estendere il giudizio al merito della controversia al di fuori dei motivi di impugnazione. Ciò in quanto anche nel giudizio di appello opera il principio della domanda da cui discende che la finalità dell’appello non è quella di provocare un “novum iudicium” ma una “revisio prioris instantiae” con conseguente devoluzione al giudice di secondo grado del controllo dei soli errori nei quali l’appellante sostiene essere incorso il primo giudice (…). In ossequio ai principi suesposti è quindi interdetto a questo Giudice di appello qualsiasi sindacato che esuli dai motivi di impugnazione proposti dall’appellante”.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Idroenergia affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso Idroenergia denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56 e dell’art. 112 c.p.c. Deduce che: i) ha integrato i motivi del ricorso di primo grado a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2015 allegando la nullità dell’atto impugnato per carenza di valida sottoscrizione da parte di un funzionario con qualifica dirigenziale; il) la CTP ha accolto il ricorso sulla base di tale doglianza, considerando assorbiti gli altri motivi; iii) l’amministrazione doganale ha appellato la sentenza contestando la tardività del motivo aggiunto; iv) costituendosi in appello Idroenergia ha riproposto tutte le doglianze di cui al ricorso introduttivo e ritenute assorbite dalla CTP; v) erroneamente la CTR ha ritenuto di non potersi pronunciare su tali doglianze, avendo l’amministrazione appellante sollevato esclusivamente la questione dell’irritualità del motivo aggiunto.

Sulla doglianza l’amministrazione doganale si è limitata a chiedere a questa Corte di “decidere secondo giustizia”.

4.1. Il mezzo, che concerne l’ambito dei poteri cognitori del giudice d’appello, è manifestamente fondato.

4.2. Pacifica, come detto, la riproposizione in appello da parte di Idroenergia dei motivi ritenuti assorbiti dalla CTP, è sufficiente qui richiamare il principio, assolutamente consolidato, da ultimo espresso da Sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14534, secondo cui “Nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perchè ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia rappresentata dal detto D.Lgs. art. 56 e dall’art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione – principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno” (conf. Sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7702; sul meccanismo parallelo della previsione generale di cui all’art. 346 c.p.c. si v., per tutte e da ultimo, Sez. U, 21 marzo 2019, n. 7940).

Deve insomma ribadirsi, una volta di più, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 (rubricato “Questioni ed eccezioni non riproposte”, a mente del quale “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.”) va riferito solo all’appellato e non anche all’appellante, pena il verificarsi del malinteso (cfr. retro, sub 2 c) in cui è all’evidenza incappata la CTR nel valutare l’effetto devolutivo del gravame di cui era stata investita.

5. L’accoglimento del primo mezzo esonera dall’esame dei restanti, con i quali Idroenergia ha comunque riproposto anche in questa sede le questioni attinenti al merito della vicenda (“affidamento” rilevante alla stregua del cd. statuto del contribuente; ricognizione della nozione di autoproduttore ai fini dell’applicazione della chiesta agevolazione; decorrenza della prescrizione della pretesa fiscale).

6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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