Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22001 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 13/06/2018, dep. 03/09/2019), n.22001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7419/2018 R.G. proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo

Monteleone, con domicilio eletto in Roma, Via Michele Mercati n. 51,

presso lo studio dell’avv. Antonio Briguglio.

– ricorrente –

contro

B.P., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Errante JR. e

dall’avv. Angelo Vallefuoco, con domicilio eletto in Roma, al Viale

Regina Margherita n. 294,

– controricorrente –

e

C.B. E C.G., quali eredi di

G.G..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 308/2017,

depositata 21.2.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. ha adito il tribunale di Marsala, quale titolare del fondo rustico sito in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS), in catasto al (OMISSIS), esponendo che i confini con il fondo di C.M. era stato modificato nel corso del tempo, rendendo incerta la delimitazione delle rispettive proprietà.

Ha chiesto di regolare i confini e di dichiarare l’intervenuta usucapione dell’intera estensione del fondo, fino all’originario confine dell’immobile finitimo.

In corso di causa il fondo di G.G. è stato sottoposto ad esecuzione immobiliare ed è stato acquistato da C.C., giusta decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione del 27.8.2009.

All’esito, il giudice di primo grado ha individuato il reale confine tra i due fondi, con rigetto di ogni altra richiesta.

Proposti separati appelli da G.G. e da B.P., erede di C.M., la Corte distrettuale, riunite le distinte impugnazioni, ha rideterminato il confine, identificandolo nella linea rossa A-B della tavola 7 bis, allegata alla consulenza tecnica.

In particolare, la sentenza impugnata, valutati i titoli prodotti in giudizio e stabilita la reale estensione dei fondi, ha recepito integralmente le conclusioni del consulente, secondo cui il confine andava individuato con la dividente N-M che coincideva con il filare di alberi di pino visibile in una aerofotogrammetria risalente al 1978, rappresentato graficamente con la linea A-B, segnata in rosso nella tavola 7 bis allegata relazione del ct.u. geometra M. del 28.9.2016..

La cassazione di questa sentenza è chiesta da C.C. sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria.

B.P. ha depositato controricorso.

C.B. e C.G., eredi di G.G., deceduta in data 25.3.2015, non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 905 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, pur avendo accolto la richieste del ricorrente, abbia erroneamente individuato il confine tra i due fondi, stabilendo che esso coincide con la linea A-B segnata in rosso nell’allegato 7 bis della consulenza, mentre in detta consulenza l’unica linea segnata in rosso sarebbe quella che congiunge le lettere A-B’ (con lettera apostrofata), che coincide con la dividente N-M.

La sentenza avrebbe quindi definito la lite in base ad un’errata lettura delle risultanze di causa.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la sentenza non abbia considerato che il consulente aveva individuato diversamente il confine dei fondi, precisando che esso coincideva con la linea rossa A-B’, coincidente con la dividente N-M.

2. I due motivi, che, per la loro stretta connessione, richiedono un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente suppone che il confine tra i due fondi sia stato erroneamente individuato sulla base di un’errata lettura della c.t.u. o causa dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, posto che nell’elaborato tecnico l’unica linea rossa della tavola 7 bis non è contraddista con le lettere A-B, ma con le lettere A-B”.

La pronuncia, pur se favorevole al ricorrente, sarebbe insuscettibile di esecuzione e risulterebbe quindi inutiliter data.

Va osservato che la Corte di merito – sia pure solo in motivazione ha chiaramente precisato che il confine reale coincide anche con la direttrice N-M, che, per stessa ammissione dell’interessato, si distacca sensibilmente dalla linea segnata con le lettere A-B (e che, secondo gli stessi intendimenti della sentenza impugnata, non individuerebbe correttamente il confine), venendo sostanzialmente a corrispondere con la linea contrassegnata con le lettere A-B’, che è l’unica ad essere graficamente rappresentata con colorazione rossa nella tavola 7 bis della perizia.

Sulla base dell’esame complessivo della pronuncia e dei plurimi elementi valorizzati nella motivazione appare quindi evidente che il confine è stato chiaramente individuato senza margini di incertezza, per cui il fatto che esso sia stato erroneamente contrassegnato, in dispositivo, con le lettere A-B, invece che con le lettere A-B’, come sarebbe stato corretto, non profila un errore di giudizio, nè un’errata valutazione delle risultanze istruttorie o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato che, al contrario, la decisione è del tutto conforme alle conclusioni formulate dal consulente.

Inoltre, il confine accertato corrisponde a quello indicato (ed auspicato) dal ricorrente.

Per tali ragioni il vizio denunciato non può essere emendato in sede di legittimità.

Competerà al già adito giudice della revocazione o eventualmente a quello da adire nuovamente per l’eventuale correzione della sentenza ai sensi dell’art. 287 c.p.c., qualificare la natura dell’errore dedotto dal ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del rimedio esperito (o da esperire) dalla parte.

Il ricorso è inammissibile, con compensazione delle spese processuali, data la particolarità delle vicende esaminate.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13.6.2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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