Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22000 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 22000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22162/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.C., D.M., S.D., L.A.,

P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentati e

difesi dall’avvocato KATIA MONCERI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 511/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 31/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Urbino, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli odierni intimati, assunti con reiterati contratti a tempo determinato alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al risarcimento del danno subito dai lavoratori per l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, liquidandolo in misura pari all’importo delle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe percepito nei mesi di intervallo tra un contratto e l’altro, alle differenze stipendiali conseguenti agli scatti di anzianità e, infine, in alcune mensilità di retribuzione; ha invece escluso la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato;

la Corte d’appello di Ancona ha accolto in parte l’appello del Ministero, riconoscendo ai lavoratori solo le differenze stipendiali derivanti dal riconoscimento della anzianità di servizio;

la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda dei ricorrenti prospettata nel ricorso introduttivo anche sulla base del principio di non discriminazione, sia pure in via alternativa al mancato riconoscimento della illegittimità dei contratti a tempo determinato fosse fondata alla luce dell’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE (oltre che con il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), il quale consente un trattamento differenziato tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sulla base di ragioni oggettive, che non possono essere ravvisate nella mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all’ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego; per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il MIUR denuncia la violazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6; D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, come convertito dalla L. n. 106 del 2011; L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526; della direttiva 99-70-CE.

1.1. in sintesi, il Ministero sostiene che le supplenze stipulate per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo sulla base della normativa di settore non violano la direttiva comunitaria, che ha come finalità solo quella di coniugare le esigenze di flessibilità del lavoro e di sicurezza dei lavoratori, per cui attribuisce rilievo alle esigenze di specifici settori, che giustificano il ricorso alla tipologia contrattuale e le differenziazioni fra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato;

2. il motivo nella parte in cui insiste sulla legittimità dei contratti a termine, sulla specialità del sistema di reclutamento scolastico, sulla esistenza di ragioni oggettive legate alla necessità di assicurare la continuità didattica, sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il divieto di abuso della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo;

2.1. il motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata, nel riconoscere l’anzianità di servizio ai fini retributivi, si pone in linea con il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; 2.2. a dette conclusioni, ribadite da ultimo da Cass. ord. 12/7/2017, n. 17168, la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

2.3. il ricorso del MIUR non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

3. in conclusione, il ricorso va respinto;

4. la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali e solo di recente composta dall’intervento di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

5. non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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