Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22000 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 12/10/2020), n.22000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10218-2019 proposto da:

S.C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO TUPINI 113, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 C,

presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GAROFOLI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI ROMA, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello

Stato che la rappresenta e difende ope-legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6292/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando che i provvedimenti in rettifica delle rendite catastali erano già noti alla parte contribuente per aver quest’ultima già proposto ricorso contro precedenti avvisi riguardanti annualità precedenti;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava una nota con la quale comunicava che fra le stesse parti e con il medesimo oggetto ma per diverse annualità per un verso vi sono questioni pendenti e per un verso è intervenuta la decisione Cass. n. 12797 del 2020 mentre Roma Capitale e l’Agenzia delle entrate si costituivano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la parte contribuente nuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, in tema di ICI in quanto gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono giuridicamente inefficaci sino a quando le rendite catastali non siano state ritualmente notificate, circostanza quest’ultima che nel caso di specie non è avvenuta.

Il motivo è fondato.

Secondo questa Corte infatti:

“in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita” (Cass. n. 14400 del 2017);

“non è, in fatto, in contestazione tra le parti, che, nella fattispecie in esame, l’immobile in questione, in corso di costruzione al momento dell’acquisto della quota di usufrutto da parte della F., sia stato oggetto di lavori di variazione per la destinazione ad albergo, con denuncia per la relativa variazione da parte della contribuente in data 2 marzo 2004. Ne consegue che la rettifica del valore da parte dell’allora Agenzia del Territorio rispetto a quello dichiarato dalla contribuente postula che la variazione della rendita attribuita rispetto a quella provvisoriamente proposta dalla contribuente sia certamente successiva, come messa in atti, al 1 gennaio 2000, con conseguente obbligo di notifica della stessa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, perchè l’atto attributivo o modificativo della rendita sia efficace, diversamente, quindi, da quanto disposto dallo stesso art. 74, comma 3, della citata legge, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può legittimamente chiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 marzo 2014, n. 5621; Cass. sez. 5, ord. 18 maggio 2011, n. 10953; Cass. sez. 5, 8 luglio 2009, n. 16031). La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, ha fatto, quindi, corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, neppure potendo ipotizzarsi un vulnus alla difesa del Comune che avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale dell’unità immobiliare oggetto di accertamento, contestata dalla contribuente (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439)” (Cass. n. 22789 del 2017);

considerato dunque che, sia che la nuova rendita catastale sia attribuita prima che dopo il primo gennaio 2000, in ogni caso la notifica della rettifica della stessa assume un valore decisivo ai fini della possibilità per l’Ufficio di farla valere, dovendosi ritenere necessaria una conoscenza giuridicamente qualificata della nuova rendita catastale mediante appunto la notifica, che nel caso di specie non vi è stata: in ogni caso i provvedimenti di rettifica sono stati emessi dopo il 2000 e la notificazione si rendeva tanto più necessaria in quanto la rendita in questione, pur derivando da procedura partecipata Docfa, non recepiva la proposta di parte, costituendo l’esito di rettifica in aumento da parte dell’amministrazione finanziaria (Cass. n. 12797 del 2020);

ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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