Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22000 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 03/09/2019), n.22000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso iscritto al n. 28135/2017 R.G. proposto da:

S.O., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avv.

Filippo Baldari, con domicilio eletto in ROMA, Via G. Da Procida 36.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t..

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23982/2017 della Corte Suprema di Cassazione,

depositata in data 12.10.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

13.6.2019.

Fatto

RILEVATO

che:

– i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 23982/2017, nella parte in cui, nell’epigrafe, risultano omessi i nominativi di C.L. e T.R., nonchè, a pag. 3, rigo ventunesimo, il nominativo di C.N. è erroneamente indicato come C.A., a pag. 4, primo rigo, il nominativo di B.A.M. è erroneamente indicato come B.A.M., ed infine a pag. 15, rigo diciassettesimo, il nominativo di G.C. è indicato come G.C.;

– che i suddetti errori materiali sono effettivamente sussistenti e sono suscettibili di correzione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n. 23982/2017 emessa da questa Corte di Cassazione, nel senso che:

– nell’epigrafe della suddetta pronuncia devono intendersi inseriti, tra i nominativi dei ricorrenti, quelli di C.L. e T.R.;

– ove nell’epigrafe, a pag. 3, rigo ventunesimo, è indicato tra i nominativi dei ricorrenti quello di C.A., deve leggersi ed intendersi ” C.N.”;

– ove nell’epigrafe, a pag. 4, primo rigo, è indicato, tra i ricorrenti, il nominativo di B.A.M., deve leggersi ed intendersi ” B.A.M.”;

– ove nell’epigrafe, a pag. 14, rigo diciassettesimo, è indicato, tra i ricorrenti in via incidentale, il nominativo di G.C. deve leggersi ed intendersi: ” G.C.”.

Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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