Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2200 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 31113-2007 proposto da:
MAZZA ANTONIO, MAIOLATESI OMBRETTA, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo
studio dell’avvocato POTI FRANCESCA, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

2013
3474

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

sul ricorso 1460-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 31/01/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente con ricorso incidentale contro

MAZZA ANTONIO, MAIOLATESI OMBRETTA, elettivamente

studio dell’avvocato POTI FRANCESCA, che li
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrenti a ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 183/2006 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PRIMICERIO delega
Avvocato POTI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Antonio Mazza ed Ombretta Maiolatesi hanno
impugnato distinti avvisi di accertamento ai fini Irpef, Ilor, Iva,

seguito di un processo verbale della GdiF, per mancata
presentazione delle relative dichiarazioni. I ricorsi dei
contribuenti, dopo esser stati riuniti, sono stati accolti dalla CTP
di Roma, ma, in esito all’appello dell’Ufficio, il reddito accertato
è stato ridotto del 50% dalla CTR del Lazio, che ha ritenuto
sussistente lo svolgimento di attività imprenditoriale di
intermediazione turistica da parte della società di fatto tra i
contribuenti, ma eccessiva la relativa quantificazione, in
considerazione dei presumibili costi sopportati.
Per la cassazione della sentenza, ricorrono, in via
principale i contribuenti, ed, in via incidentale, l’Agenzia delle
Entrate. I contribuenti hanno depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, anzitutto, rilevato che, trattandosi di ripresa fondata
sull’esistenza di una società di fatto tra i coniugi controricorrenti,
il litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, ravvisabile in
ragione dell’imputazione per trasparenza dell’Ilor (a carico alla
società) agli stessi, ex art. 5 del dPR n. 917 del 1986 (Cass. SU n.
14815 del 2008), risulta rispettato: pur costituendo un centro
d’imputazione di rapporti distinto da quello riferibile a ciascun
socio, la Società di fatto è rappresentata in giudizio dalla

CSSN e Tassa per l’Europa, per gli anni 1996 e 1997, emessi a

presenza di tutti i (presunti) soci, i quali, nel contestarne
l’esistenza (senza peraltro allegare di aver ricevuto l’atto
impositivo solo uti singuli), hanno, appunto, svolto difese in tale

2. L’istanza di riunione, tra il presente procedimento ed
altri pendenti tra le stesse parti, va disattesa, trattandosi di
annualità d’imposta distinte.
3. Col primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti
lamentano che la CTR è incorsa in violazione e falsa
applicazione degli artt. 55 del dPR n. 917 del 1986, 2697 e 2729
cc, 115 e 116 cpc, quando ha ritenuto sussistente lo svolgimento
di attività imprenditoriale da parte della società di fatto, tra loro
costituita. I ricorrenti oppongono che non è ravvisabile una
“impresa commerciale” nè sono ravvisabili rapporti di natura
societaria, tenuto conto che il numero di iniziative assunte non
poteva considerarsi notevole, e neppure tale poteva considerarsi
la differenza tra le somme raccolte per la realizzazione dei viaggi
di gruppo e quelle pagate. In conclusione, i ricorrenti
sottopongono il seguente quesito di diritto: “al fine di accertare
la sussistenza nella specie di requisiti dell’impresa commerciale
di cui all’art. 55 dpr n. 917/86, dica la Corte se il giudice del
merito, nel valutare la rilevanza economica dell’iniziativa, quale
indice di professionalità ed abitualità dell’attività, possa limitarsi
a considerare le sole somme raccolte dal contribuente in
relazione all’iniziativa assunta, o se invece debba tener conto

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veste.

anche dei costi dal medesimo sostenuti”.
4. Col secondo motivo, si deduce, sotto altro profilo, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 55 del dPR n. 917 del

motivazione, per avere i giudici d’appello, dapprima, ritenuto
che non era stata data prova che le differenze tra somme raccolte
ed i costi delle strutture ricettive fossero state tutte impegnate, e
poi, contraddittoriamente, affermato che doveva tenersi conto dei
costi ulteriori rispetto a quelli alberghieri, presumibili secondo
logica e notorio. Per di più, l’abbattimento della metà era stato
operato non sui ricavi accertati dall’Ufficio, ma sulle intere
entrate.
5. Col primo motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle
Entrate deduce, da prospettiva opposta, il vizio di motivazione,
in cui è incorsa la CTR nell’abbattere del 50% i ricavi,
nonostante l’affermata carenza di prova circa ulteriori esborsi,
oltre a quelli, documentati, computati in seno agli avvisi, non
valendo al riguardo il ricorso al notorio.
6. Col secondo mezzo, la ricorrente incidentale deduce che,
con la riduzione equitativa dei ricavi, la CTR è incorsa in
violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del dPR n. 633 del
1972 e 41 del dPR n. 600 del 1973, nonché dell’art 2697 cc e
sottopone in conclusione il seguente quesito di diritto: “Dica la
Corte se, in caso d’avviso di accertamento nei confronti di una
riconosciuta società di fatto -ai fini Iva per omessa dichiarazione

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1986, 2697 e 2729 cc, 115 e 116 cpc, nonché il vizio di

di ricavi ed ai fini II.DD. per omessa dichiarazione di maggior
reddito imponibile- emesso in base a dati raccolti ai sensi degli
artt. 41 DPR 600/72 e 54 DPR 633/72, sia stata violata dalla

l’esistenza di maggiori costi e l’inesistenza di maggior reddito
imponibile siano stati dedotti dal “notorio e dalla logica” in
assenza di prova contraria della parte alle prove indiziarie
raccolte legittimamente dall’ufficio e non vagliate
compiutamente dai giudici regionali”.
7. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo
del ricorso principale, tenuto conto che l’erronea indicazione
della norma di legge violata (art. 55 del dPR n. 917 del 1986,
secondo la numerazione introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003, in
luogo dell’art. 51, vigente ratione temporis) costituisce una mera
inesattezza,che non rende in alcun modo equivoco il contenuto
del motivo, lo stesso è infondato. 8. Va, infatti, data continuità,
in assenza di convincenti motivazioni contrarie, alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 15538 del 2002),
secondo cui, qualora “l’amministrazione ipotizzi la costituzione
di una società di fatto esercente attività commerciale, l’indagine
sulla sussistenza dei presupposti per l’imposizione non va
condotta con riguardo ai requisiti dell’abitualità, sistematicità e
continuità dell’attività, assunti dall’art. 2082 cod. civ. quali indici
della professionalità necessaria per l’acquisto della qualità di
imprenditore individuale, ma con riferimento a quelli richiesti

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CTR di Roma, la norma contenuta nell’art. 2697 cc, allorché

dall’art. 2247 del codice medesimo (intenzionale esercizio in
comune tra i soci di un’attività commerciale a scopo di lucro e
conferimento a tal fine dei necessari beni o servizi), atteso che la

comma, del citato d.P.R. n. 917 del 1986) non richiede, ai fini
della tassazione del reddito di una società di fatto, altro requisito
se non la ravvisabilità nel suo oggetto dell’esercizio di un’attività
commerciale, e che la costituzione di una società è ammessa
anche per l’esercizio occasionale di attività economiche”. 9. A
tale stregua, la censura non coglie nel segno, in quanto addebita
alla sentenza di aver non aver tenuto conto di requisiti (e relativi
elementi sintomatici) che sarebbero rilevanti nell’ipotesi
d’impresa individuale, diversa da quella in esame, in cui si
contesta lo svolgimento di attività d’impresa da parte di una
società di fatto.
10. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che va di
seguito esaminato, perché logicamente prioritario, è fondato. 11.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
20708 del 2007, n. 3115 del 2006) nell’ipotesi, qui ricorrente, di
omessa presentazione della dichiarazione da parte del
contribuente, l’Ufficio può procedere all’accertamento del reddito
con metodo induttivo, anche utilizzando, in deroga alla regola
generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al terzo
comma dell’art. 38 del dPR n. 600 del 1973, ed a fronte della
legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, si determina

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disciplina tributaria (artt. 5, terzo comma, lett. b, e 6, terzo

un’inversione dell’onere della prova, restando a carico del
contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare
che il reddito accertato non è stato prodotto o è stato prodotto in

è stato violato dalla CTR, che ha proceduto a decurtare il reddito
sulla base di costi ipotizzati, che, invece, avrebbero dovuto esser
provati dalla parte contribuente.
13. L’accoglimento del motivo assorbe l’esame del vizio
motivazionale denunciato da entrambe le parti, che si incentra,
da punti di vista contrapposti, sull’entità della riduzione operata
dai giudici del merito.
14. Il giudice del rinvio, che si designa in una diversa
sezione della CTR del Lazio, provvederà, anche, a liquidare le
spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del
ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso
incidentale, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.

misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio. 12. Tale principio

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