Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 13/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERCICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

cagli Avvocati ODDONE Edda e Gabriele Pafundi, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 14/4 sc. A;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO RISCOSSIONI GENOVA s.p.a. (successivamente GEST LINE

s.p.a.);

– resistente –

e contro

CO.C.FER di Giuseppe Macciò e C. s.a.s., con sede in

(OMISSIS),

rappresentata e difesa dagli Avvocati ODINO Luigi, prof. Gianni

Marongiu e prof. Francesco D’Ayala Valva, selettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Parioli, 43;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Liguria, Sez. 1^, n. 104, depositata il 18 febbraio

2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

consigliere relatore Dott. Renato Polichetti;

udito, per il Comune ricorrente, l’avvocato Pafundi, il quale ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha chiesto il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La COC.FER. di Giuseppe Macciò & C. s.a.s. impugnava, nei confronti del Comune di Genova e del concessionario della riscossione, una cartella ta.r.s.u. per il 2001. La commissione tributaria provinciale di Genova dichiarava 11 ricorso inammissibile.

La commissione tributaria regionale della Liguria dichiarava non dovuta l’imposta nella misura indicata in cartella, dovendosi ritenere applicabile la misura stabilita dalla tariffa previgente, con la seguente motivazione:

– il TAR aveva annullato la modifica del regolamento e la delibera tariffaria. Le cartelle erano state emesse dopo la decisione del TAR, successivamente confermata dal Consiglio di Stato;

– la cartella poteva essere impugnata anche per vizio attinente alla pretesa impositiva;

– pur riconoscendo in via di principio la fondatezza della tesi del Comune, e cioè che il servizio deve pur sempre essere pagato, doveva applicarsi la precedente disciplina tariffaria, ripristinata dall’annullamento. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, prevede che s’intendono prorogate le tariffe precedenti per l’anno in corso: ciò vale, oltre per il caso d’inerzia del Comune, anche per il caso di annullamento.

3.1 motivi del ricorso principale.

3.1. Col primo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.. Lamenta che, dopo aver riconosciuto l’esistenza del potere impositivo dell’ente anche dopo l’annullamento giurisdizionale della deliberazione tariffaria per l’anno in contestazione, da esercitarsi in conformità alle tariffe precedentemente approvate, la commissione tributaria regionale abbia integralmente annullato l’atto impositivo, non riconoscendo, quindi, dovuta la tassa in conformità alla tariffa previdente. Secondo la difesa del Comune sarebbe applicabile la regola prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, secondo la quale, in caso di mancata approvazione della tariffa, è prorogata quella approvata per l’anno in corso. La commissione tributaria avrebbe, dunque, dovuto considerare legittima la pretesa in conformità alla tariffa precedentemente approvata e indicare i criteri per la sua determinazione.

3.2. Col secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, punti 4 e 5, si lamenta contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, avendo il giudice d’appello, dopo aver affermato in motivazione il principio dell’ultrattività della tariffa in caso di mancata approvazione di quella relativa all’anno in corso, nel dispositivo ha pronunciato integrale annullamento della cartella.

p. 4. I motivi del ricorso incidentale.

4.1. Col primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la ricorrente deduce che l’art. 69 si applicherebbe soltanto ai casi di inerzia dell’amministrazione comunale. Nessuna norma prevede, invece, l’ultrattività delle delibere tariffarie precedentemente approvate, la cui efficacia si limita all’anno di riferimento. Quindi la caducazione della delibera comporta il difetto di atto presupposto e di conseguenza l’invalidità dell’atto impositivo.

4.2. Col secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la ricorrente deduce che la pronuncia del giudice amministrativo aveva investito, non solo la tariffa, ma anche la delibera consiliare che recava la disciplina della tassa, con conseguente inesistenza delle fonti dell’obbligazione tributaria.

Tale punto non è stato considerato dalla commissione regionale.

4.3. Col terzo motivo la ricorrente denuncia nullità del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Deduce che in ogni caso il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sopravvivenza della tariffa in precedenza approvata, e quindi riconoscere la parziale fondatezza del ricorso, per difetto di domanda di parte sul punto. Tanto più in caso di radicale assenza di fondamento del potere impositivo.

4.4. Col quarto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la ricorrente deduce che l’Ente sarebbe decaduto dalla pretesa fiscale, non essendo stato il ruolo consegnato al concessionario entro l’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto.

4.5. Col quinto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7; in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle censure di vizi propri della cartella, costituiti dall’assenza dei requisiti indispensabili prescritti.

4.6. Col sesto motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, si lamenta omessa pronuncia sulla censura relativa all’assenza di presupposto impositivo, posto che gli scarti di lavorazione non potevano in alcun modo qualificarsi, neppure per assimilazione, rifiuti solidi urbani.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

5.2. Il primo motivo del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente al secondo e al primo motivo del ricorso incidentale, merita accoglimento. Si deve premettere che non può essere ravvisata alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo, in quanto il rilievo circa l’applicabilità del regime tariffario previgente non rappresentava che un ohi ter dictum, nel senso che, evidentemente, l’invalidità dell’atto impositivo, derivante dalla caducazione di un atto generale presupposto, comportava necessariamente il totale annullamento della cartella. In realtà, pur non potendo negarsi l’invalidità derivata dell’atto impositivo del comune, a tale statuizione non poteva conseguire soltanto l’annullamento di tale atto, dovendosi applicare, salvo che l’annullamento da parte del giudice amministrativo determinasse una carenza di potere impositivo, il regime tariffario sostituito dall’atto annullato. Nè aveva alcun rilievo il fatto che, nè il ricorso introduttivo, nè le difese del Comune contenessero alcuna domanda di applicazione del regime tariffario precedente. I poteri decisori del giudice tributario, che è anche giudice del rapporto, non si esauriscono, infatti, col mero annullamento dell’atto impugnato, dovendo il giudice applicare la disciplina che regola il rapporto tributario; nella specie, quindi, individuare il regime tariffario applicabile, ove ripristinato dall’annullamento giurisdizionale, osservando le regole di ripartizione dell’onere probatorio in materia di ta.r.s.u. (sentenza n. 17703/04 e successiva, conforme giurisprudenza).

Il Collegio si uniforma al principio affermato da questa Sezione nella sentenza n. 18123/09.

L’accoglimento del primo motivo comporta il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale.

5.3. Passando agli altri motivi del ricorso incidentale devono, anzitutto, dichiararsi inammissibili il quarto e il quinto, difettando gli stessi del requisito dell’autosufficienza, in quanto non vengono specificati gli elementi fattuali che consentano la verifica dell’osservanza dei termini decadenza, nè specificato perchè le indicazioni contenute nella cartella non consentano una precisa identificazione della pretesa fiscale e un adeguata difesa del contribuente.

5.4. Deve, invece, essere accolto il terzo motivo del ricorso principale, e cioè l’omessa pronuncia circa la affermata carenza di potere impositivo a seguito dell’annullamento giurisdizionale delle norme regolamentari emesse sul tributo in contestazione. E’ evidente che, ove la pronuncia del giudice amministrativo abbia comportato una radicale carenza della potestà impositiva del comune, nessuna tassa poteva essere pretesa, neppure a fronte dell’effettiva prestazione del servizio. Il Collegio richiama, in proposito, la sentenza della Sezione n. 16937/07. L’accoglimento della censura comporta l’assorbimento del secondo motivo.

5.5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e dell’ultimo motivo del ricorso incidentale, comportano la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria. il giudici di rinvio dovranno, pertanto:

a) verificare se l’annullamento delle norme regolamentari pronunciato dal giudice amministrativo, con riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e 59, abbia comportato il venir meno, per l’anno in contestazione, del potere impositivo del Comune in materia di ta.r.s.u.;

b) in caso negativo, applicare la disciplina tariffaria vigente all’epoca dell’emanazione dell’atto annullato e decidere anche sulle questioni svolte nel sesto motivo del ricorso incidentale;

c) decidere anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale;

dichiara inammissibili il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il secondo e sesto motivo del ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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