Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 30/01/2020), n.2200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24455-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

n. 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA CO.N. SO.B., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI n. 3 presso CO.N. SO.B.,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMISANO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SALVATORE PROVIDENTI e CHIARA

FERRARO;

– controricorrente –

e contro

ABBACUS SIM IN L.C.A., e PROCURA GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. 108/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. PEPE ALESSANDRO, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati MARCO SELVAGGI per parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso, e PAOLO PALMISANO per parte

controricorrente, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso in opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195 C.P. impugnava innanzi alla Corte di Appello di Genova il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla CO.N. SO.B. con Delib. prot. 19046 del 1.10.2014, notificato in data 9.10.2014, con il quale gli era stata comminata, nella sua veste di sindaco effettivo della società Abbacus S.I.M. S.p.a., la sanzione amministrativa complessiva di Euro 5.000 per violazione: (a) dell’art. 21 comma 1 lettera d) e dell’art. 15 del regolamento congiunto CO.N. SO.B. – Banca d’Italia del 19.10.2007 per carenza dell’assetto procedurale operativo della S.I.M.; (b) dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), dell’art. 15 del regolamento congiunto CO.N. SO.B. – Banca d’Italia del 19.10.2007 e degli artt. 39 e 40 del regolamento CO.N. SO.B. n. 16190 del 29.10.2007 per inidoneità delle misure per la valutazione di adeguatezza.

Si costituiva CO.N. SO.B. resistendo all’opposizione.

Con il decreto impugnato, cron. 108 del 17.3.2016, la Corte di Appello di Genova rigettava l’opposizione condannando l’opponente alle spese del giudizio di merito.

La Corte territoriale riteneva innanzitutto superata, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2015, la questione relativa alla contrarietà del D.Lgs. n. 58 del 1998 all’art. 6 della Convenzione E.D.U., sollevata dal C. sotto il profilo della mancanza dell’udienza pubblica, avendo la normativa sopravvenuta espressamente previsto la natura pubblica dell’udienza di discussione anche con riferimento ai giudizi in corso all’epoca della sua entrata in vigore. Riteneva poi infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 195 del T.U.F. sollevata dal C. per irragionevole limitazione del diritto alla tutela giurisdizionale, sul presupposto che la conformità del procedimento sanzionatorio al dettato costituzionale vada apprezzata non soltanto con riguardo alla fase amministrativa ma anche tenendo conto della successiva fase giurisdizionale a cognizione piena, nell’ambito della quale l’interessato ha comunque possibilità di esplicare pienamente i propri diritti di difesa e contraddittorio.

Considerava poi tempestiva la contestazione degli addebiti, affermando che ai fini del computo del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14 si deve fare riferimento non già al momento in cui il fatto viene acquisito nella sua materialità, ma a quello, necessariamente successivo, in cui viene valutata l’idoneità del fatto medesimo ad integrare gli estremi oggettivi e soggettivi della condotta sanzionata dalla norma. Nel caso di specie, quindi, la Corte ligure riteneva che dovesse aversi riguardo alla data in cui CO.N. SO.B. aveva avuto materiale conoscenza delle verifiche condotte da Banca d’Italia sulla società Abbacus S.I.M. S.p.a. e aveva potuto valutarne gli esiti: data rispetto alla quale la contestazione degli addebiti era tempestiva.

La Corte genovese escludeva poi la violazione del bis in idem dedotta dall’opponente, poichè il suo assoggettamento a due differenti procedimenti sanzionatori, l’uno condotto da Banca d’Italia e l’altro invece condotto da CO.N. SO.B. era dovuto al diverso ambito nel quale detti organi esercitavano la loro attività di vigilanza. In particolare, mentre Banca d’Italia è deputata a verificare la sussistenza di comportamenti non coerenti con i principi e i criteri di sana e prudente gestione della società, sotto il profilo della carenza organizzativa e del sistema interno di controlli sulla gestione, a CO.N. SO.B. è affidata la diversa funzione di controllare l’adempimento degli obblighi di efficienza, corretto e trasparente svolgimento, nei confronti dei clienti e del mercato, delle attività di investimento, di adeguatezza delle soluzioni proposte agli investitori, dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo all’intermediario finanziario.

Infine, la Corte di Appello riteneva sufficientemente specifiche e fondate le contestazioni mosse al C. e rigettava le doglianze da costui formulate in relazione alla pretesa genericità delle contestazioni mosse nei suoi confronti.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.P. affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso CO. N. SO. B.

In prossimità dell’udienza la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato in due profili, il ricorrente deduce in primo luogo l’illegittimità costituzionale degli artt. 190 e 195 T.U.F. per contrasto con l’art. 6 della Convenzione E.D.U. in relazione all’art. 117 Cost. Ad avviso del C., le norme censurate introdurrebbero sanzioni sostanzialmente penali, il cui sindacato sarebbe affidato alla Corte di Appello in camera di consiglio. Poichè, al contrario, la disposizione convenzionale imporrebbe l’udienza pubblica e il pieno diritto al contraddittorio e alla prova, le norme dianzi richiamate sarebbero affette da illegittimità costituzionale sotto il profilo indicato. Inoltre, con il secondo profilo il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 195 T.U.F. in relazione all’art. 3 Cost. perchè la norma conterrebbe una irragionevole limitazione della tutela giudiziaria, articolata in un solo grado del giudizio di merito, prevedrebbe una procedura in cui la sanzione viene irrogata dallo stesso organo che ha svolto l’istruttoria, ed infine ridurrebbe le garanzie di difesa, nel procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa, in misura non proporzionata rispetto agli interessi di rango costituzionale in gioco.

La censura, nelle sue diverse articolazioni, è infondata.

Va innanzitutto ribadito che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa gli eventuali vizi di motivazione concernenti le difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento impugnato, e quindi l’insussistenza della pretesa sanzionatoria derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto amministrativo in sè considerato, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà -e dovrà- valutare le deduzioni difensive proposte dall’interessato in sede amministrativa, ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte, qualora esse siano espressamente riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Rv. 611243; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17799 del 07/08/2014, Rv. 632167; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, Rv. 648753). Dal richiamato principio deriva, da un lato, che l’esame di questa Corte non può estendersi sino a valutare l’effettivo svolgimento del procedimento amministrativo presupposto all’emanazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, ove il vizio lamentato dal destinatario della sanzione non sia stato adeguatamente trasposto in uno specifico motivo di impugnazione. E, dall’altro lato, che il rispetto del diritto di difesa dell’incolpato va apprezzato in relazione all’intero procedimento, articolato nella fase amministrativa partecipata, finalizzata alla formazione della volontà sanzionatoria, e nel successivo giudizio di opposizione che si svolge dinanzi un giudice terzo, dotato di giurisdizione piena sul rapporto. Ne consegue che le eventuali irregolarità relative allo svolgimento della fase amministrativa assumono rilievo soltanto qualora esse abbiano di fatto comportato una compressione del diritto di difesa e di contra-dicere dell’incolpato; quando tuttavia costui abbia potuto partecipare alla fase amministrativa e promuovere opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio, esercitando appieno le sue prerogative difensive, la rilevanza del vizio in esame va esclusa, posto che la natura bifasica del procedimento lo rende ab origine conforme alle prescrizioni di cui all’art. 6 della Convenzione E.D.U., proprio in funzione della possibilità di impugnare il provvedimento amministrativo davanti ad un giudice indipendente e imparziale presso il quale è assicurato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti sull’intero rapporto interessato dal provvedimento sanzionatorio (cfr., per l’espressione del principio in un caso di sanzione irrogata dalla Banca d’Italia, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 22/03/2019, Rv.653485; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27038 del 03/12/2013, Rv.628646, secondo la quale in materia di sanzioni amministrative “… nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 24 non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente, essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli stessi chiedano di essere sentiti personalmente”; nonchè Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018, Rv. 650004, secondo cui “Il procedimento amministrativo sanzionatorio della CO.N. S0.8., ai sensi dell’art. 195 TUF, non viola, nella parte in cui non prevede l’obbligo di comunicazione all’incolpato della proposta dell’Ufficio Sanzioni, l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nè il principio del contraddittorio nella fase decisoria, atteso che l’assoggettamento del provvedimento applicato dall’autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno assicura le garanzie del giusto processo”).

Da quanto precede deriva che il cumulo di funzioni in capo ad un medesimo organo previsto dall’organizzazione interna di CO.N. SO.B. non comporta di per sè violazione dell’art. 6 della Convenzione E.D.U., anche quando esso si risolva in una anticipazione del giudizio (come nel caso di adozione di misure cautelari prima della decisione conclusiva del procedimento amministrativo: cfr. Cass. Sez.2, Sentenza n. 3734 del 15/02/2018, Rv. 647799) dovendosi comunque aver riguardo, per poter configurare un ragionevole timore di mancanza di imparzialità in capo all’organo investito della funzione decisoria, alla portata ed alla natura delle eventuali attività e decisioni preliminari, da valutarsi caso per caso.

Nè si pone alcun problema di compatibilità con il richiamato art. 6 della Convenzione E.D.U. sotto il profilo della natura della sanzione irrogata dalla CO.N. SO.B. ovvero con riguardo alla contemporanea presenza di due distinti procedimenti sanzionatori, l’uno condotto da CO.N. SO.B. e l’altro invece da Banca d’Italia, in relazione ai medesimi fatti evidenziati dall’attività ispettiva svolta da quest’ultima.

Sotto il primo profilo, infatti, va ribadito che “Poichè le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CO.N. SO.B. diverse da quelle di cui all’art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla CO.N. SO.B. per manipolazione del mercato, esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, nè pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del “ne bis in idem” tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018, Rv. 650004).

Mentre, relativamente al secondo aspetto, va evidenziato che i due procedimenti sanzionatori, attivati rispettivamente da Banca d’Italia e da CO.N. SO.B. sulla base dell’unica verifica ispettiva eseguita sulla S.I.M. dal primo organismo, hanno ad oggetto condotte diverse afferenti a diversi illeciti: il primo procedimento, infatti, si riferisce alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni alla S.I.M. ed è evidentemente funzionale al rispetto di standard unitari di corretta gestione degli operatori finanziari attivi sul mercato; il secondo invece, affidato a CO.N. SO.B., riguarda i profili di inadempimento, da parte della S.I.M. e dei suoi operatori, degli obblighi di adottare procedure idonee a garantire l’efficiente, corretto e trasparente svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria e delle attività di investimento, in funzione di protezione tanto del cliente, ritenuto soggetto debole nell’ambito del rapporto intersoggettivo corrente tra questi e l’operatore finanziario, quanto della corretta gestione dei servizi sul mercato finanziario.

Nè, del resto, la contemporanea attivazione di due distinti procedimenti sanzionatori in relazione al medesimo fatto è ritenuta dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. contraria ai principi convenzionali, qualora i predetti procedimenti siano tesi a sanzionare diversi profili della condotta antisociale realizzata dal soggetto e a condizione che tra le due procedure sussista una connessione sostanziale e cronologica, che il trattamento sanzionatorio sia nel complesso proporzionato e comunque prevedibile nella sua articolazione ed entità, che sia assicurata l’unicità della raccolta e, ove possibile, della valutazione della prova, ed infine che la sanzione imposta nel procedimento che si concluda per primo sia tenuta in considerazione nell’altro procedimento, in modo da assicurare la proporzionalità complessiva della pena in concreto irrogata (cfr. Corte E.D.U., Grance Camera, sentenza 15.11.2016, A e 8 contro Norvegia, ricorsi n. 24130/11 e n. 29758/11). Dette condizioni sono, nel caso di specie, certamente soddisfatte, posto che i fatti oggetto dei due procedimenti sanzionatori, rispettivamente attivati dalla Banca d’Italia e dalla CO.N. SO.B., sono stati accertati all’esito di un’unica attività ispettiva condotta dalla prima, che le due procedure si sono svolte in tempi ragionevolmente coerenti e che, come già affermato, esse mirano a fornire risposta a diversi profili di lesività della condotta contestata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, dell’art. 7 del Protocollo tra Banca d’Italia e CO.N. SO.B. (per tale dovendosi evidentemente intendere il Regolamento congiunto CO.N. SO.B. – Banca d’Italia emanato con provvedimento del 31.10.2007), degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione degli addebiti, senza considerare che Banca d’Italia aveva concluso la sua ispezione su Abbacus S.I.M. S.p.a. e depositato la propria relazione in data 22.2.2013. Secondo il C. non potrebbe ritenersi ragionevole il ritardo con cui la detta relazione era stata trasmessa a CO.N. SO.B. (che l’aveva ricevuta solo il 2.5.2013); mentre, per altro verso, il fatto che Banca d’Italia avesse attivato la procedura ispettiva sulla S.I.M. su mandato della CO.N. SO.B. farebbe sì che anche per quest’ultima Autorità il termine di 180 giorni di cui all’art. 195 T.U.F. doveva decorrere dal 22.2.2013 e non invece dal 2.5.2013.

La censura è infondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio, che merita di essere ribadito, per cui “In tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all’interessato, stabilito, a pena di decadenza, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 decorre, non già dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l’accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione. Da tanto deriva che, in tema di violazioni della disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria, sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa (CO.N. SO.B.), essendo la vigilanza delle norme, la cui violazione è sanzionata come illecito amministrativo, affidata appunto alla CO.N. SO.B., e non alla Banca d’Italia (la quale non è legittimata ad avviare il procedimento sanzionatorio), il momento iniziale di decorrenza del termine per la contestazione non può essere fatto coincidere con il deposito presso la Banca d’Italia della relazione ispettiva redatta, ad altri fini, dal Servizio di vigilanza della medesima Banca d’Italia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9456 del 19/05/2004, Rv.572933; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 04/02/2005, Rv.579474; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12830 del 30/05/2006, Rv.590282; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25916 del 05/12/2006, Rv.595642; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9311 del 18/04/2007, Rv.596396).

Nè, per altro verso, pur dovendo apprezzare la congruità del tempo complessivamente impiegato dall’Amministrazione in relazione alla complessità degli accertamenti da svolgere nell’ambito del singolo procedimento sanzionatorio, il giudice ha il potere di sostituirsi alla stessa Amministrazione spingendosi sino a valutare l’opportunità dei singoli atti da questa eventualmente posti in essere (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 08/08/2005, Rv.582917; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 04/04/2018, Rv.647766).

Nemmeno è possibile individuare, nel caso di specie, alcuna condotta negligente o arbitraria della P.A. (tale da escludere che il tardivo compimento di atti che quest’ultima avrebbe dovuto o potuto compiere in modo tempestivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo di decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione degli addebiti; cfr. al riguardo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5467 del 29/02/2008, Rv.602398). La CO.N. SO.B., infatti, si è tempestivamente attivata nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 T.U.F., calcolando peraltro detto termine dal 2.5.2013 (data in cui Banca d’Italia le aveva trasmesso la sua relazione ispettiva) e non invece, come avrebbe pur potuto fare, dal successivo momento in cui aveva preso contezza del contenuto del predetto atto e valutato le condotte in esso evidenziate a carico del C.. Operando in tal modo, CO.N. SO.B. ha osservato, in concreto, una condotta di assoluta tutela dei diritti dell’odierno ricorrente, assicurando il pieno rispetto delle sue prerogative di difesa.

Irrilevante, infine, è -ai fini del computo del termine di cui all’art. 195 T.U.F. – il fatto che Banca d’Italia avesse attivato la procedura ispettiva sulla S.I.M. su mandato della stessa CO.N. SO.B., posto che in ogni caso quest’ultima non poteva avere contezza del contenuto della verifica ispettiva, nè – a fortiori – apprezzarne i termini, prima che il relativo verbale le fosse materialmente trasmesso.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 T.U.F in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Ad avviso del C., posta la natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate nei suoi confronti da CO.N. SO.B. e Banca d’Italia, la Corte genovese avrebbe dovuto ravvisare la violazione del principio del ne bis in idem.

La censura è infondata per le ragioni già esposte a confutazione del primo motivo (cfr. in particolare pagg. 8 e ss.).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 T.U.F. e della L. n. 241 del 1990, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la violazione dell’art. 111 Cost., perchè la Corte territoriale avrebbe dovuto ravvisare la nullità del provvedimento sanzionatorio impugnato a fronte della genericità della contestazione degli addebiti, che non avrebbe consentito – in concreto – al ricorrente la piena esplicazione delle sue prerogative difensive nella fase amministrativa.

Anche questa censura, come la precedente, è infondata per le ragioni già esposte a confutazione del primo motivo (cfr. in particolare pagg. 5 e ss.).

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 T.U.F. nonchè la violazione dell’art. 111 Cost. perchè la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione in relazione alle condotte, commissive od omissive, a lui in concreto imputate ed alle relative prove. In considerazione della ritenuta genericità della contestazione degli addebiti ricevuta ab initio dal C., ed alla luce dei motivi di opposizione da quest’ultimo proposti, la Corte di Appello avrebbe dovuto specificare quali condotte, in concreto, erano state sanzionate e sulla base di quali riscontri istruttori. Al contrario, la decisione sarebbe a sua volta generica sul punto, di guisa che non sarebbe possibile ricostruire, in concreto, i comportamenti censurati.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 T.U.F. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere insussistenti i diversi profili di addebito mossi nei suoi confronti dal provvedimento impugnato, tanto per carenza dell’elemento oggettivo che per assenza dell’elemento soggettivo.

Le due ultime censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una richiesta di riesame delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Nè, per altro verso, è consentito in questa sede il sindacato sulla scelta, operata dal giudice di merito, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, posto che essa involge apprezzamenti di fatto riservati al predetto giudice, il quale d’altro canto, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Peraltro, il decreto impugnato indica in modo dettagliato (cfr. pagg. 16 e ss.) i motivi per cui la Corte ligure ha ritenuto dimostrata la sussistenza delle varie contestazioni mosse in concreto al C.. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante il fatto gli organi della S.I.M. si siano attivati per porre rimedio ad alcune carenze organizzative dopo la prima ispezione ricevuta, posto che “… è stato addebitato agli amministratori e ai sindaci non già il mancato adeguamento alle indicazioni contenute nella prima ispezione, bensì la violazione di specifici obblighi di legge che i medesimi soggetti erano tenuti ad osservare a prescindere dalle sollecitazioni della Banca d’Italia, per cui quel che rileva è unicamente l’accertamento delle violazioni contestate dalla CO.N. SO.B., rispetto al quale è irrilevante l’esistenza di una precedente relazione ispettiva” (cfr. pagg. 16 e 17 della decisione impugnata). Ha del pari ritenuto non decisivo il fatto che “… nell’assenza di una formale Delib. di delega al Comitato di gestione delle strategie di investimento e nell’assenza di un formale regolamento che disciplinasse il funzionamento di detto comitato” fosse stata dedotta l’esistenza di un manuale interno delle procedure, “… considerato che, come evidenziato nell’atto di accertamento, tale manuale si riferisce solo alla figura del presidente, alla periodicità delle riunioni e all’oggetto genericamente individuato nella definizione o aggiornamento dei piani operativi generali di investimento in un’ottica di breve/medio periodo e che, a seguito dei rilievi della compliance del gennaio 2013, era stata avviata l’attività di revisione del manuale al fine di ottenere una più puntuale regolamentazione del Comitato di gestione” (cfr. ancora pag. 17).

La Corte genovese ha poi esaminato il profilo della marginalità dei titoli illiquidi evidenziati dall’ispezione, riconoscendo la circostanza, ma affermando – in modo del tutto condivisibile – che tale marginalità “… può tutt’al più incidere sulla gravità della violazione ma non fa venir meno l’irregolarità…” (cfr. pag.18). Del pari irrilevante è stata ritenuta – in relazione alle censure relative alla trasmissione delle rendicontazioni alla clientela, che avveniva con modalità difformi da quanto contrattualmente previsto – la ricevuta fatta sottoscrivere al cliente all’atto della consegna del documento, poichè “… l’illecito si consuma con la violazione della regola di condotta presidiata dalla disposizione normativa” e tenuto conto che la predetta ricevuta “… non è idonea, in quanto mero comportamento, ad introdurre una modifica nel regolamento contrattuale, considerati i vincoli di forma stabiliti dalla legge” (cfr. pag. 19).

Parimenti irrilevante è stata ritenuta, dalla Corte di merito, la ratifica del C.d.A., posto che essa “… non supplisce alle carenze di policy di esecuzione/trasmissione della SIM, che comunque non identificava i negoziatori, e che l’opponente neppure ha contestato che non fosse verificata la qualità di esecuzione da parte dei broker, nè ha contestato che non fosse stato effettuato il riesame, almeno annuale, da parte della SIM della strategia di trasmissione degli ordini” (cfr. pag. 20).

Inoltre, la Corte ligure ha evidenziato che il C. non aveva confutato specificamente neppure l’addebito concernente “… l’impossibilità di archiviare le simulazioni compiute dal responsabile del front office e quindi di ricostruire l’attività svolta dai gestori prima della trasmissione degli ordini” (cfr. pag.20), in tal modo confermando la circostanza contestata da CO.N. SO.B.

La Corte territoriale ha infine ritenuto (cfr. pag.21) che neppure fosse stato contestato l’addebito relativo alla “… mancata formalizzazione dei criteri di attribuzione del profilo di rischio ai clienti, obbligo desumibile dal disposto dell’art. 15, comma 3 del Regolamento Congiunto… Tale procedura non risulta formalizzata dal CdA… in 5 contratti su 7 esaminati le linee di gestione attribuite al cliente erano risultate incoerenti con l’obiettivo di investimento dichiarato…”(cfr. pag. 21).

Sulla base di questo complessivo quadro di carenza strutturale delle procedure di controllo interno alla S.I.M. il giudice di merito, dopo aver evidenziato che lo stesso ricorrente non aveva negato i fatti, cercando piuttosto nelle proprie difese di sminuirne la portata fino a ridurli a mere carenze formali, ha concluso ritenendo confermati gli addebiti mossi al C. dal provvedimento impugnato.

Peraltro, va anche evidenziato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa spetta all’opponente la prova positiva del fatto impeditivo o estintivo della pretesa sanzionatoria. Nel caso specifico il C., non avendo specificamente contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti, ma avendo piuttosto formulato difese finalizzate a ridurne la portata lesiva, non ha fornito la prova di cui anzidetto, non avendo allegato, in concreto, alcun elemento idoneo a comprovare l’asserita inesistenza dell’elemento materiale dell’illecito o della sua colpa, nè a superare il fatto che la stessa posizione da lui rivestita in concreto nell’ambito dell’organizzazione interna di Abbacus S.I.M. S.p.a. gli avrebbe potuto consentire, con l’uso della diligenza richiesta ai sindaci di una S.I.M., di avvedersi delle irregolarità contestate e di attivarsi tempestivamente per porvi rimedio.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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