Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2200 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21783/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
–
ricorrente
–
contro
Sitel Impianti s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe
Tinelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla
via Villa Severini n. 54, per procura a margine del controricorso;
–
controricorrente e ricorrente incidentale
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 259/1/16 depositata il 24 febbraio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
i.
Data pubblicazione: 30/01/2018
ATTESO CHE
In ordine agli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Sitel
Impianti s.r.l. per la ripresa a tassazione di costi sugli anni
d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008, l’Agenzia delle entrate
contro l’annullamento parziale di primo grado e la società
propone ricorso incidentale avverso il rigetto del proprio appello
incidentale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Ai sensi degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992, art. 118 disp. att.
c.p.c., è nulla la sentenza del giudice tributario d’appello che si
limiti a motivare per relationem tramite mera adesione alla
sentenza di primo grado, ciò che rende impossibile individuare le
ragioni di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 3547/2002
Rv. 552996, Cass. 28113/2013 Rv. 629873, Cass. 15884/2017
Rv. 644726).
Nella specie, il giudice d’appello ha respinto i gravami incrociati
attraverso l’insistito elogio della sentenza di primo grado
(«ampiamente motivata», «con ampia e convincente
motivazione», «del tutto corretta e condivisibile»), senza tuttavia
vagliare in alcun modo le doglianze proposte da entrambe le
parti.
L’Agenzia delle entrate aveva sollevato censure di valutazione
istruttoria, segnatamente circa la rilevanza probatoria delle
dichiarazioni di terzi (cfr. pag. 5 di ricorso), censure pretermesse
dal giudice d’appello: pertanto, è fondato il ricorso erariale di
cassazione, che denuncia la nullità della sentenza per la natura
solo apparente della sua motivazione.
2
ricorre per cassazione avverso il rigetto del proprio appello
L’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento
dell’incidentale, in ordine al quale può tuttavia osservarsi che
Sitel Impianti s.r.l. aveva sollevato censure sulla rilevanza delle
fatture per l’acquisto di carburante e sull’incidenza dei vizi
pretermesse dal giudice d’appello, al netto di un anodino
riferimento all’inattendibilità delle fatture (introdotto dal
tautologico «non v’è chi non veda»).
Deve essere accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale;
la sentenza è cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio
per nuovo esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la
sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.
formali dei documenti (cfr. pag. 13 di controricorso), censure