Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28679-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.GREGORIANA 54,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CALCERANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMANO COLARUSSO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– resistente –

avverso il decreto n. 190/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Potenza con decreto del 7 maggio 2015, rigettava l’opposizione proposta da T.S. avverso il decreto emesso dal Consigliere delegato del 23 dicembre 2014, con il quale era stato ritenuto superato il termine di durata ragionevole del processo in Cassazione per un solo anno, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.500,00.

In primo luogo rilevava che non poteva essere accolta la domanda di condanna generica in relazione ai danni che avrebbe potuto subire l’opponente, in attesa della conclusione dei procedimenti di esecuzione forzata e di revocatoria ordinaria avviati nei confronti dei soggetti individuati come debitori all’esito del giudizio presupposto, in quanto il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, essendo costruito sulla falsariga del procedimento monitorio, non consente ontologicamente l’emissione di un provvedimento di condanna generica, nè poteva addivenirsi ad una sospensione del procedimento in esame in attesa della definizione delle diverse procedure che coinvolgevano soggetti diversi ed avevano natura ed oggetto diversi.

Nel merito escludeva che fosse stata offerta la prova di un danno patrimoniale patito in conseguenza della irragionevole durata del processo, in quanto il pregiudizio allegato (depauperamento del patrimonio dei debitori anche per fatti dolosi di questi) presupponeva la prova di un effettivo decremento del patrimonio stesso tra il momento della scadenza del termine di durata ragionevole del processo in primo grado ed il momento effettivo della pronuncia della sentenza di primo grado, non potendosi invece invocare la mera incapienza del patrimonio per il lievitare del credito quale effetto della maturazione degli accessori di legge.

Inoltre si sarebbe dovuto dimostrare che il creditore si era attivato ex art. 1227 c.c., comma 2, anche prima della formazione del titolo esecutivo, ad esempio mediante la richiesta del sequestro conservativo, al fine di neutralizzare il periodo di perdita della garanzia dei crediti.

Risultava altresì infondata la richiesta di liquidazione di ulteriore danno non patrimoniale che coprisse anche quello non liquidato dalla Corte d’Appello in occasione dell’emissione del precedente decreto dell’8 marzo 2012, e con il quale, in relazione ad un processo che all’epoca aveva avuto solo due gradi ed una durata di 17 anni, era stato liquidato un indennizzo per undici anni di ritardo.

Per la cassazione di questo decreto T.S. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2.

Si rileva che il ricorrente aveva documentato quale fosse la consistenza del patrimonio degli obbligati prima del 2007 per raffrontarla con quella residua alla data della conclusione del giudizio.

A tal fine si rimarca che il pregiudizio scaturisce dal fatto che, laddove il giudizio fosse durato sei anni, come previsto per il rispetto del termine di durata ragionevole, il credito non si sarebbe accresciuto a dismisura per effetto della rivalutazione e degli interessi, sicchè il valore dei beni dei debitori avrebbe assicurato il soddisfacimento del credito.

In tale ottica il giudice ha omesso di motivare circa l’insufficienza del patrimonio dei debitori e le conseguenze scaturenti dalla durata irragionevole del processo.

Il motivo è infondato.

In sostanza, il ricorrente ritiene di dover focalizzare la causa del danno patrimoniale lamentato nel fatto che, in ragione del riconoscimento delle rivalutazione e degli interessi sul credito risarcitorio azionato (che secondo Cass. n. 5724/2005, è idoneo ad assicurare il ristoro per la durata eccessiva del processo presupposto), l’ammontare dello stesso sarebbe divenuto di entità tale da non trovare più capienza nel patrimonio dei debitori.

Così individuata la causa del danno, ed esclusa quindi una pretesa ricollegata all’attività di depauperamento del patrimonio posta in essere dai debitori, alla quale pure faceva riferimento il decreto impugnato, reputa il Collegio che le censure di parte ricorrente non possano avere seguito.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 18239/2013) in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del “danno evento”. Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (conf. ex multis Cass. n. 14775/2013; Cass. n. 16837/2010).

In primo luogo, ed in aggiunta a quanto osservato dalla Corte distrettuale, deve rilevarsi che il pregiudizio da durata irragionevole del processo di primo grado e del giudizio di appello, sino alla data del 26/10/2010, ha costituito oggetto di altra domanda di equa riparazione, decisa con provvedimento della stessa Corte d’Appello di Potenza dell’8 marzo 2012, passato in cosa giudicata.

Orbene, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente il pregiudizio patrimoniale attualmente vantato e consistente, come visto, nella incapienza del patrimonio dei debitori alla data della pronunzia della sentenza di primo grado, per effetto del lievitare del credito risarcitorio, per il riconoscimento degli accessori di legge, risultava essersi già manifestato alla data della pronunzia della sentenza del Tribunale, essendosi, anche in occasione dell’illustrazione del secondo motivo di ricorso, fatto riferimento alle iniziative esecutive intraprese nell’immediatezza della pronunzia di questa sentenza che denotavano l’impossibilità di ottenere pieno soddisfacimento.

Già tale considerazione impone, alla luce del principio di infrazionabilità del diritto del creditore di dover rilevare l’inammissibilità della pretesa de qua avendo questa Corte, anche con specifico riferimento alle domande di equo indennizzo, affermato che (Cass. n. 15803/2016) il ricorrente che si avvalga della facoltà di agire per l’equa riparazione prima della definizione del giudizio presupposto – come consentito dal testo originario della L. n. 89 del 2001, art. 4 ha l’onere di proporre e coltivare la domanda per ogni profilo di danno già maturato, attesi i principi di unicità, concentrazione e infrazionabilità, sicchè nell’eventuale nuovo procedimento volto a ottenere l’indennizzo per la durata ulteriore della causa egli non può far valere danni verificatisi nell’arco temporale coperto dalla prima domanda di riparazione.

Trattandosi quindi di pregiudizio che era già insorto alla data della decisione del Tribunale, lo stesso doveva essere fatto valere in occasione della prima domanda di equo indennizzo, essendone quindi preclusa la proponibilità allorquando è stato richiesto il ristoro del danno scaturente dall’ulteriore protrarsi del processo presupposto.

In ogni caso, il motivo è infondato, non avendo il ricorrente colto la reale ratio decidendi della decisione gravata.

I giudici di merito hanno dapprima affermato che la mera incapienza del patrimonio per il lievitare del credito, quale effetto della maturazione degli accessori di legge, conseguenza normale di ogni obbligazione inadempiuta, non poteva reputarsi essere un danno emergente suscettibile di ristoro, ma hanno in ogni caso evidenziato che anche nella diversa prospettazione di un danno ricollegabile al decremento del patrimonio dei debitori, sarebbe stato necessario dimostrare che tale decremento era insorto tra la data in cui sarebbe dovuta intervenire la sentenza di primo grado e quella in cui era stata effettivamente pronunziata.

A fronte di tale condivisibile affermazione, il ricorrente in questa sede mette a raffronto l’ammontare del credito così come liquidato con la sentenza di primo grado con un valore complessivo dei beni dei debitori, senza però specificare a quale data tale valore sia stato calcolato, assumendo poi che ad oggi, e quindi alla data di conclusione dell’intero giudizio, il credito non potrebbe trovare capienza nel patrimonio sottoponibile ad esecuzione forzata.

In effetti, se il pregiudizio è ricollegabile alla durata eccessiva del processo, e considerata la possibilità di poter fruire all’esito del processo di primo grado di una pronuncia provvisoriamente esecutiva, in grado di neutralizzare l’aggravarsi degli effetti dell’inadempimento dei debitori nella perdurante pendenza del giudizio, il ricorrente avrebbe dovuto offrire la prova che alla scadenza del triennio dall’introduzione del giudizio in primo grado il patrimonio dei convenuti aveva un valore tale da assicurare il soddisfacimento del credito, come liquidato con la sentenza successivamente emessa dal Tribunale, al netto degli accessori di legge, posto che il riferire la stima del patrimonio immobiliare ad una non meglio precisata data, non consente di apprezzare come su questa stima possa avere inciso anche l’andamento del mercato immobiliare che opera secondo variabili notoriamente non coincidenti con quelle della svalutazione del denaro, cui invece mirano a porre rimedio i detti accessori.

Una volta quindi disatteso per le suddette ragioni il primo motivo di ricorso, dovendosi confermare la insussistenza della prova di un danno patrimoniale indennizzabile (e ciò anche a tacere della stessa ammissibilità di una domanda i cui fatti genetici si rinvengono in una vicenda fattuale già in precedenza definita con altro decreto della Corte distrettuale riguardante il periodo temporale nel quale si sarebbe manifestato il danno richiesto in questa sede), ne discende l’infondatezza anche del secondo e del terzo motivo, con i quali, rispettivamente ci si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in relazione all’art. 1227 c.c., comma 2, e della violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter e degli artt. 633, 645 e 278 c.p.c.

Il secondo motivo, infatti, deduce che sarebbe erronea l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui il creditore non si sarebbe attivato per evitare la produzione del danno ex art. 1227 c.c., comma 2, anche prima della formazione del titolo esecutivo, mediante e il ricorso, ad esempio, ad una procedura di sequestro conservativo.

Trattasi evidentemente di una seconda ratio decidendi, ma che appare perspicua però in relazione alla diversa fonte di pregiudizio, non più coltivata in questa sede, costituita dalla attività di depauperamento del patrimonio da parte dei debitori, essendo evidente che il diverso pregiudizio legato all’incremento del credito in ragione degli accessori di legge, non avrebbe potuto in alcun modo essere attenuato dall’adozione della misura del sequestro, che mira a conservare la garanzia patrimoniale, ma non anche ad assicurare un’immediata estinzione del credito e dei suoi accessori.

Il rigetto del primo motivo di ricorso attinente appunto alla prova del pregiudizio, determina pertanto l’irrilevanza delle critiche mosse alla diversa argomentazione spesa sul punto dalla Corte di merito.

Quanto invece al terzo motivo, e premesso che il ricorso difetta di specificità, non avendo puntualmente riferito in relazione a quale danno, scaturente dal protrarsi delle procedure esecutive e dalla domanda revocatoria intentata dal T., potesse trovare una sua genesi nel procedimento presupposto, se si ritiene che la richiesta di condanna generica sia riferibile allo stesso danno patrimoniale azionato in questa sede, assumendosi che il suo ammontare sia determinabile nella sua effettiva consistenza solo all’esito delle procedure esecutive e della domanda revocatoria, è evidente che la conferma della decisione gravata quanto alla affermazione della mancata prova di un danno siffatto quale conseguenza della durata irragionevole del processo, esclude altresì che possa accedersi alla richiesta di emettere una condanna generica, mancando non già la prova del “quantum”, ma dello stesso “an” del credito.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis e 2 ter.

Si rileva che con precedente ricorso del 26 ottobre 2010, e nella pendenza del giudizio presupposto in grado di appello, era stato richiesto l’equo indennizzo per la durata irragionevole del processo sino a quella data, e che la Corte d’Appello di Potenza con il menzionato decreto dell’8/3/2012 aveva liquidato l’indennizzo ritenendo che il processo avesse ecceduto il termine di durata ragionevole per undici anni.

Il processo però nel frattempo è proseguito ed è stato definito dalla Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 6/12/2011, la quale è stata oggetto di impugnazione in cassazione con ricorso del 27/04/2012, ed il cui giudizio è stato definito infine con sentenza di questa Corte del 9 aprile 2014.

Assume il ricorrente che il decreto in questa sede impugnato ha riconosciuto un indennizzo solo per l’eccessiva durata del processo in relazione al tempo previsto per il giudizio in cassazione, liquidando quindi un solo anno, senza considerare che in tal modo ha indebitamente frazionato un processo sostanzialmente unitario.

Si deduce quindi che, tenuto conto della durata complessiva del giudizio, che era stata di 22 anni, e detratta dalla stessa il termine di sei anni, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 ter ed il periodo di undici anni, già indennizzato in precedenza dalla Corte d’Appello, residua un ritardo di altri cinque anni, che andava appunto liquidato.

Il motivo è in parte fondato.

In relazione al sistema previsto dalla L. n. 89 del 2001, prima delle modifiche del 2012 che hanno subordinato la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla irrevocabilità del provvedimento che ha definito il processo presupposto, questa Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr. Cass. n. 488/2016) la parte può frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate domande giudiziali purchè indichi ed illustri la durata dei segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per cui la domanda è stata avanzata.

In tal senso si veda anche Cass. n. 13712/2014, a mente della quale il giudice di merito, qualora il giudizio presupposto sia ancora pendente alla data di proposizione della domanda, deve valutare la durata complessiva di esso, come svoltosi fino a tale momento, e liquidare l’indennizzo in base alla differenza fra il tempo trascorso e il tempo, inferiore, ragionevole per compiere le medesime attività processuali, operando una giusta proporzione tra quest’ultimo e lo standard temporale di definizione dell’intero giudizio.

Si potrebbe quindi ipotizzare che il precedente decreto di accoglimento della domanda di equo indennizzo abbia coperto con la sua efficacia anche il periodo di tempo in cui il giudizio presupposto si è protratto in grado di appello sino alla sua emanazione e ciò in applicazione del principio pure affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 19631/2005) per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, nel computo della durata complessiva del giudizio presupposto occorre considerare quale termine finale il momento della decisione definitiva di tale giudizio, oppure, se esso non si sia ancora concluso, non la data di deposito della domanda di riparazione ma quella della pronunzia del relativo decreto.

Tuttavia osta a tale conclusione la circostanza che alla data in cui la Corte d’Appello si è riservata per la decisione della prima domanda di equa riparazione non vi era prova della intervenuta definizione del giudizio di appello, ritenendosi pertanto di dover dare seguito a quanto affermato da Cass. n. 16907/2012, a mente della quale la data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio presupposto, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell’azione “ex lege” n. 89 del 2001.

Nel caso in esame emerge dagli atti che il decreto della Corte d’Appello con il quale è stata definita la prima domanda indennitaria del T. era stato deliberato in data 24/3/2011, e quindi prima che la sentenza d’appello fosse stata depositata (6/12/2011), sebbene poi sia stato pubblicato l’8/3/2012, il chè porta ad escludere che la sua efficacia si estenda anche alla successiva prosecuzione del giudizio di appello.

In tal caso deve ritenersi che il pregiudizio considerato ai fini della liquidazione si arresti alla data del deposito del ricorso di equa (26/10/2010) ovvero a quella della deliberazione in camera di consiglio (24/3/11), con la conseguenza che il giudizio di appello si è protratto ancora per un anno, un mese e 13 giorni, nella prima ipotesi, ovvero per otto mesi e 13 giorni nella seconda ipotesi, e cioè per un periodo che comunque eccede il semestre di cui all’art. 2 bis, non potendosi ritenere che tale periodo sia coperto dal giudicato intervenuto per la mancata impugnazione del primo decreto di cui alla L. n. 89 del 2001.

Quanto invece al giudizio in cassazione, e tenuto conto che la sua durata è stata pari a 1 anno 11 mesi e 13 giorni (ricorso 27/4/2012 – sentenza 9/4/2014), e che la liquidazione del primo decreto ha coperto solo la durata nei gradi di merito, deve ritenersi corretta la quantificazione della durata irragionevole solo in un anno.

Va quindi, in parziale accoglimento del motivo di ricorso, cassato in parte qua il decreto opposto, ma si ritiene che sussistano le condizioni per la decisione nel merito da parte di questa Corte, liquidandosi l’indennizzo relativo ad un altro anno di durata irragionevole per il giudizio di appello, indennizzo che tenuto conto di quanto già liquidato dal decreto gravato per l’anno di ritardo maturato per il giudizio in cassazione, può essere a sua volta quantificato nell’importo di Euro 1.500,00, per un totale complessivo di Euro 3.000,00, con interessi legali dalla domanda al saldo.

Atteso l’esito complessivo del giudizio, che ha visto solo in parte accolte le richieste del ricorrente, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione per la metà delle spese delle due fasi di merito e di legittimità, ponendo la residua parte a carico del Ministero resistente come da dispositivo che segue.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie in parte il quarto motivo, e decidendo nel merito liquida in favore del ricorrente la somma complessivi di Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

compensa per la metà le spese del giudizio e pone la residua parte a carico del Ministero della Giustizia, liquidandola, in tale ridotta misura, in complessivi Euro 800,00 per compensi di cui Euro 400,00 per il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello ed in Euro 400,00 per il giudizio di legittimità, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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