Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2200 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9541/2013 R.G. proposto da:

C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Gioacchino Bifulco,

fabio.bifulco.pec.bdrlex.com, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 196/08/2012, depositata il 4 ottobre 2012.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 18 dicembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR, con ciò riformando la prima decisione, respingeva il ricorso promosso da C.G. contro un avviso IRPEF 2005 che recuperava a tassazione reddito non dichiarato, sia per trasparenza in relazione a una S.a.s. di cui era socio, sia sulla scorta della presunzione fondata sulla “ristretta base sociale” in relazione ad un maggior imponibile accertato nei confronti di una S.r.l. di cui era parimenti socio; entrambe le Società erano state accertate con precedenti autonomi avvisi, contro i quali erano stati promossi ricorsi, sempre rigettati dalla medesima Regionale;

2. che la CTR, premesso che la Provinciale aveva erroneamente valutato “gli elementi raccolti dai verificatori”, i quali “costituivano sicuramente presunzioni gravi, precise e concordanti”, con riferimento al maggior imponibile accertato in capo alla S.a.s., poi imputato per trasparenza al contribuente, stabiliva che la medesima S.a.s. aveva posto in essere “operazioni soggettivamente inesistenti” con altra Società, quest’ultima da ritenersi una “cartiera”, in quanto mancante di struttura, deposito, documentazione, mezzi di trasporto ecc., come evidenziato nel PVC della GdF, il quale PVC riportava, a ulteriore dimostrazione, anche le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della “cartiera”; con riferimento invece alla seconda ripresa, quella fondata sulla presunzione della “ristretta base sociale”, la CTR osservava che lo stesso contribuente aveva ammesso l’evasione della S.r.l. in relazione a “operazioni oggettivamente inesistenti”, che quindi quest’ultimo “merito” non era in contestazione, che pertanto la CTP, che aveva annullato anche questa ripresa, era incorsa nella “violazione dell’art. 112 c.p.c.”, per cui “non si può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere soltanto proposte dalle parti”.

3. che il contribuente proponeva ricorso per quattro motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

4. che deve essere preliminarmente rilevato che, trattandosi di reddito imputato per trasparenza, il giudice d’appello avrebbe dovuto, ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 59, comma 1, lett. b), rimettere la causa al primo giudice per consentire a quest’ultimo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della S.a.s. e degli altri soci illimitatamente responsabili (Cass. sez. un. n. 14815 del 2008);

5. che pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in altra composizione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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