Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22 del 04/01/2010

Cassazione civile sez. III, 04/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 04/01/2010), n.22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – rel. Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32247-2007 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato

DISCEPOLO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANCONA TRIBUTI SPA, INPDAP;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2007 del TRIBUNALE di ANCONA, SEZIONE

SECONDA CIVILE, emessa il 9/1/2007, depositata il 15/01/2007, R.G.N.

959/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NANNI LUIGI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per la inammissibilità e in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La spa Ancona Tributi ha iniziato verso P.R., contribuente d’imposta, un procedimento di esecuzione forzata con le forme del pignoramento presso il terzo INPDAP Ancona.

La P. ha proposto opposizione all’esecuzione davanti al tribunale di Ancona, sostenendo che il credito era costituito da pensione e che questa non era pignorabile.

2. Il tribunale, con sentenza del 15 gennaio 2007, ha dichiarato non pignorabile la parte della pensione necessaria ad assicurare all’interessata i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita ed ha assegnato alla spa Ancona Tributi il quinto della pensione percepita mensilmente dalla P..

3. P.R. ha proposto ricorso per cassazione.

Gli intimati spa Ancona Tributi e INPDAP non hanno svolto attività difensiva.

4. Il ricorso per cassazione contiene due motivi: di difetto di motivazione e di violazione di norme.

Il primo motivo del ricorso manca della chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come richiede l’art. 366 bis. c.p.c..

Il secondo motivo manca della formulazione del quesito di diritto di cui al citato art. 366 bis c.p.c..

5. Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perchè gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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