Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 03/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.03/01/2017),  n. 22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20112 – 2012 proposto da:

D.A. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIA CASAL

FIUMANESE 3, presso lo studio dell’avvocato DAVID FICINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO VENTRONE;

– ricorrente –

contro

D.P., DE.RO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2064/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio, in subordine, l’accoglimento del secondo motivo,

l’assorbimento del primo motivo del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I coniugi D.P. e De.Ro.Gi. – premesso che, con atto del 7/10/2003, avevano acquistato da As., A., S., I., G., An., S. e D.C., tutti fratelli di P., le rispettive quote ereditarie della proprietà del fabbricato sito in Arzano, via Verdi n. 7 – convennero in giudizio la suddetta D.A. per sentirla condannare al rilascio dell’appartamento posto al primo piano del detto fabbricato, che ella aveva continuato ad occupare pur dopo aver venduto la propria quota di comproprietà dello stabile.

La convenuta resistette alla domanda degli attori sulla scorta di una duplice argomentazione.

In primo luogo D.A. eccepì la simulazione relativa del contratto di compravendita del (OMISSIS), affermando che, secondo gli accordi effettivamente intercorsi tra lei e gli acquirenti, la controprestazione del trasferimento della proprietà della sua quota ereditaria sarebbe consistita non nel pagamento di un prezzo, come risultante dal contratto simulato, ma nel conferimento a lei stessa del diritto di abitare vita naturale durante nella porzione di fabbricato da lei occupata al momento della vendita della sua quota ereditaria.

In secondo luogo la medesima D.A. dedusse quale mezzo di eccezione riconvenzionale, per paralizzare la domanda di rilascio degli attori, l’annullabilità per errore del contratto di compravendita; in proposito la convenuta riferì di aver scoperto, in epoca successiva alla conclusione di tale contratto, un testamento materno che le attribuiva un terzo dei diritti spettanti alla defunta madre sull’appartamento da lei attualmente occupato, precisando che, se ella avesse avuto contezza dei propri diritti prima della conclusione del contratto di compravendita di (OMISSIS), certamente non avrebbe venduto la propria quota ereditaria del fabbricato, ma avrebbe chiesto la divisione di quest’ultimo con l’assegnazione in suo favore, ai sensi dell’art. 720 c.c., della porzione da lei occupata.

Il tribunale di Napoli accolse la domanda degli attori e la corte di appello di Napoli, adita da D.A., confermò la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza D.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

D.P. e De.Ro.Gi. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

All’odierna udienza il difensore della ricorrente ha fatto pervenire alla Corte una richiesta di differimento della discussione, motivata con riferimento al suo impedimento a comparire per ragioni di salute.

Il Collegio osserva che, nel rispetto del diritto di difesa, l’istanza di rinvio deve trovare accoglimento.

Non vi è luogo, per contro, a disporre integrazioni del contraddittorio, risultando il ricorso ben notificato a tutte le parti del giudizio di merito.

PQM

La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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