Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21999 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.P. (OMISSIS), P.M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI, 7, presso lo studio dell’avvocato REANDA CECILIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BULLI MASSIMILIANO giusta delega

in atti;

– ricorrenti –

contro

ARCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICERCA CULTURALE ASSISTENZIALE

DIPENDENTI ENEL (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANORI ANGELO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1150/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/07/2008; R.G.N. 1095/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO BULLI;

udito l’Avvocato ANGELO STEFANORI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.P., P.M.G. e A.I. propongono ricorso per cassazione, affidato a sette motivi illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza non definitiva n. 1855/06 e la successiva sentenza definitiva n. 1150/08 pronunciate dalla Corte di appello di Firenze, quale giudice di rinvio, sulla domanda proposta (per quanto qui interessa) nei confronti dell’ARCA (Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva – Dipendenti ENEL) per il risarcimento dei danni subiti dai primi due (quali genitori) e dal terzo (figlio minore all’epoca della citazione) per un incidente sciistico occorso a quest’ultimo a (OMISSIS) nel corso della partecipazione ad una settimana bianca organizzata dall’ARCA. L’ARCA resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, censurano la sentenza definitiva in quanto avrebbe proceduto a rivalutare la colpa della convenuta, qualificata come colpa grave nella sentenza non definitiva e ritenuta invece lieve nella definitiva, facendo conseguente applicazione delle limitazioni risarcitorie di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084, art. 13.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. Il quesito è infatti incentrato sul tema della preclusione del giudice della sentenza definitiva a riesaminare la questione relativa al grado della colpa, che si assume già decisa dal giudice della sentenza non definitiva, dandosi per scontato (il che, invece, avrebbe dovuto costituire oggetto di uno specifico quesito) che nella sentenza non definitiva la colpa dell’accompagnatore sia qualificata come grave (non essendo mai usata tale aggettivazione) e che a tale qualificazione consegua l’inoperatività dei limiti risarcitori da parte dell’organizzatore.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione della L. n. 1084 del 1977, art. 24 i ricorrenti censurano la sentenza definitiva – formulando idoneo quesito di diritto – in quanto avrebbe ritenuto che la legge, di ratifica della convenzione del 23 aprile 1970, nello stabilire i limiti al risarcimento, faccia riferimento al franco francese avente corso legale in Francia fino all’introduzione dell’Euro, mentre l’art. 24 della legge cit. precisa che il franco cui si fa riferimento è il franco-oro del peso di 10/31 di grammo e del titolo millesimale di 0,900 di fino.

2.1.- Il mezzo è fondato, alla stregua del citato art. 24 e tenuto conto del tenore testuale della sentenza e segnatamente della operazione di conversione dei franchi in Euro, tale da giustificare la convinzione che il giudice abbia inteso fare riferimento al franco francese. Il giudice di rinvio dovrà pertanto accertare il valore del suddetto franco-oro alla data del fatto e valutare se il danno subito dai ricorrenti rientri o meno nei limiti alla risarcibilità previsti dalla legge.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la sentenza definitiva nella parte in cui nega, quanto al figlio I., il danno morale, sul rilievo che nel nostro ordinamento il danno morale può discendere esclusivamente (salve singole eccezioni) dalla sussistenza di un reato.

3.1.- Il mezzo è infondato.

Premessa la natura meramente descrittiva delle singole voci di danno non patrimoniale, è vero che il danno morale, quale voce del danno non patrimoniale, ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi, come nella specie, un diritto inviolabile della persona (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 29 novembre 2010, n. 24143) cosicchè la motivazione in diritto della sentenza è sul punto erronea. Tuttavia è inammissibile, perchè costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al danneggiato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), (ancora Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972) cosicchè la motivazione della sentenza impugnata va soltanto corretta, avendo il giudice di merito proceduto alla liquidazione del danno biologico.

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censurano la sentenza definitiva nella parte in cui esclude la risarcibilità del cosiddetto danno esistenziale in quanto comunque assorbito nei limiti di risarcibilità della cit. L., art. 13.

4.1.- Il mezzo è infondato, per l’assorbente ragione che non può riconoscersi al danno esistenziale dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (Cass, SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972).

5.- Con il quinto motivo A.P. e P.M.G. censurano la sentenza definitiva per l’omessa pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria del danno.

5.1.- Il mezzo è fondato. Premesso che la richiesta di rivalutazione monetaria figura nelle stesse conclusioni riportate in sentenza, e che analoga richiesta formulata dal figlio è stata accolta, la censura risulta fondata, non risultando la richiesta esaminata nè in motivazione nè in dispositivo. E’ appena il caso di sottolineare che non è decisivo accertare se ciò costituisca violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – come si assume nel quesito – essendo comunque evidente l’omissione del giudice di merito.

6.- Con il sesto motivo A.P. e P.M.G. censurano la sentenza definitiva per l’omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale.

6.1.- Il sesto motivo è infondato, considerato che l’omessa valutazione del danno non patrimoniale discende all’evidenza da fatto che il solo danno patrimoniale assorbiva i limiti di risarcibilità previsti dalla cit. L., art. 13, secondo l’interpretazione datane dal giudice di merito. Nell’eseguire il calcolo indicato sub 2.1. il giudice di rinvio dovrà dunque valutare anche l’eventuale danno non patrimoniale spettante ai ricorrenti.

7.- Conclusivamente, vanno accolti il secondo e il quinto motivo di ricorso. La sentenza n. 1150/08 della Corte di appello di Firenze va dunque cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte di appello in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati sub 2.1. e 5.1.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo ed il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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