Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21999 del 03/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Relativa al procedimento iscritto al n. 5101-2019 tra:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PAPARO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimato –
Con riferimento all’ordinanza n. 1921/2019 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/1/2019;
considerato che è stata disposta d’ufficio l’iscrizione a ruolo del
suddetto procedimento d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1,
con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art.
380-bis c.p.c., commi 1 e 2;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
CARRATO.
Fatto
CONSIDERATO
che la proposta del relatore (formulata nel senso di disporre la correzione nei termini che seguono) ex art. 380-bis c.p.c. è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
RILEVATO
invero, che è stato riscontrato – a seguito della sua pubblicazione in data 24 gennaio 2019 (recante il n. 1921) – che l’ordinanza con quale è stato definito il ricorso iscritto al n. R.G. 28691/2017 presenta, a pag. 11 della motivazione, dal rigo 22, per un mero disguido materiale, un’omissione del tutto involontaria nella parte in dopo la parola “principi” non è stato riportato – rendendo così oscuro il relativo percorso argomentativo (senza che l’inerente integrazione comporti alcuna conseguenza sul decisum finale del provvedimento giurisdizionale adottato) – il seguente passaggio inserito in un periodo più ampio (tuttavia presente nella minuta originaria del provvedimento): “enunciati nella esaminata sentenza n. 113 del 2015 del Giudice delle leggi ed emergendo una eadem ratio del quadro normativo di riferimento (peraltro ancor più specifico ed analitico con riferimento all’attività di accertamento mediante l’utilizzo dell’etilometro), anche gli agenti accertatoti delle violazioni amministrative riconducibili all’art. 186” per poi così proseguire con il seguito del successivo periodo già presente nel testo dell’ordinanza pubblicata come segue: C.d.S. 1992 sono tenuti all’assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcool test ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.
considerato, quindi, che ricorrono i presupposti di cui al citato art. 391-bis c.p.c., come novellato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, per disporre d’ufficio la correzione dell’errore materiale nei sensi sopra riportati, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;
considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l’appunto, di procedimento di correzione di errore materiale disposto d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione – II Sezione civile del 24 gennaio 2019, n. 1921, disponendo che a pag. 11 della motivazione, dal rigo 22, dopo la parola “principi” sia inserito il seguente periodo: “enunciati nella esaminata sentenza n. 113 del 2015 del Giudice delle leggi ed emergendo una eadem ratio del quadro normativo di riferimento (peraltro ancor più specifico ed analitico con riferimento all’attività di accertamento mediante l’utilizzo dell’etilometro), anche gli agenti accertatoci delle violazioni amministrative riconducibili all’art. 186” per poi continuare con la prosecuzione dello stesso periodo già contenuto nel testo dell’ordinanza pubblicata come segue: C.d.S. 1992 sono tenuti all’assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcool test ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.
Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione
civile, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019