Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21998 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. II, 31/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 31/10/2016), n.21998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29942-2011 proposto da:

GIUSO SRL, (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante, S.G., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIOVANNI ZUCCONI, CARLO PONASSI, come da procura speciale in calce

al ricorso

– ricorrente –

contro

V.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

MASETTI, come da procura speciale a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

F.A., (OMISSIS), M.V. (OMISSIS), quali successori

a titolo particolare della società Pudel srl, elettivamente

domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Mauceri Corrado, come da procura speciale a

margine del controricorso ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

D.B.R., – (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti al ricorso principale Giuso e ai ricorsi

incidentali V. e F. – M. –

PUDEL SRL, P.R., CRISTAL SRL IN LIQUIDAZIONE, VITRALE SPA,

V.E., V.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1100/2010 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA,

depositata il 23/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati Sabrina LORENZELLI per delega per la Giuso srl,

Luigi Iazzo, Emanuela Romanelli per delega Masetti e per delega

Pafundi, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte e

alle memorie depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che conclude per il rigetto del ricorso principale

e accoglimento del quinto motivo dei due ricorsi incidentali,

assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

1. “Con rituale cita ione del 22 marzo 2001 la Giuso esponeva di aver acquistato, a seguito di assegnazione ad esito di una procedura esecutiva immobiliare, la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), a cui si accedeva passando attraverso la galleria (OMISSIS), scavata nel promontorio, sul cui il fondo acquistato godeva di una servitù di passaggio. Assumeva in particolare che la società esecutata Vitrale sp.a. da oltre vent’anni fosse nel possesso pacifico ed esclusivo del terreno coperto dalla galleria. La Giuso, pertanto, dichiarava di volersi avvalere, ai sensi dell’art. 1146 cc., del possesso esclusivo della sua dante causa per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione della galleria. Conveniva quindi a tal fine davanti al Tribunale di Chiavari tutti i formali intestatari di alcuni tratti della galleria o dei terreni sovrastanti la stessa, e cioè la Pudel s.p.a., P.R., Cristal, V.G., V.E. e V.L..

Si costituiva V.G. rilevando di avere sempre avuto il possesso del tratto di galleria di sua proprietà, tanto da averlo locato nel 1993 a terzi. Chiedeva riconvenzionalmente che fosse ordinata la cessarione di ogni molestia nei confronti del suo possesso, e che la società attrice fosse condannata a mare una somma per l’eventuale uso indebito che aveva fatto della galleria.

P.R., ritualmente costituitosi, eccepiva che l’eventuale possesso dovesse ritenersi clandestino, e chiedeva anche egli in via riconvenzionale che fosse ordinata cessazione di ogni molestia nei confronti del suo possesso. Anche la Pudel spa e la Cristal chiedevano il rigetto della domanda attorea. La prima chiedeva anche la chiamata in causa della (OMISSIS) s.r.l., per il risarcimento di ogni eventuale uso abusivo della galleria.

V.E., V.L. e la terza chiamata Vitrale rimanevano contumaci”.

2. “Con sentenza del 12 marzo 2003 il Tribunale di Chiavari rigettava la domanda attorea e le domande riconvenzionali, condannando l’attrice al rimborso delle spese processuali nei confronti delle controparti”.

3. La sentenza impugnata della Corte locale rilevava che correttamente era stato affermato dal primo giudice che “la giurisprudenza ritiene possibile usucapire una grotta o una galleria quando questa costituisca un’entità autonoma e distinta dal sovrastante suolo”, avendo però ritenuto che mancava “nel caso esaminato, per le caratteristiche concrete dell’atto, l’idoneità del decreto di trasferimento a trasferire un possesso idoneo ad usucapire”. Osservava ancora la Corte locale che il primo giudice, pur rilevando che “ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2 il successore a titolo particolare potrebbe unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”, nel caso concreto, però, l’effetto traslativo della vendita forzata andava limitato alla trasmissione del diritto reale, dovendosi perciò escludere la trasmissione del possesso”, non potendo l’assegnatario “avvalersi dell’asserito possesso del dante causa su di un bene non ricompreso nell’atto di assegnazione e non di sua pertinenza”, nè “di un asserito possesso del dante causa diverso dal possesso corrispondente al diritto reale trasferito, dato che il provvedimento di assegnazione dell’immobile comprendeva soltanto una servitù di passaggio, e che il possesso trasmesso poteva conseguentemente riguardare la sola servitù”.

B. La Corte di appello di Genova rigettava l’appello della società Giuso.

1 – Rilevava la Corte locale in primo luogo che il tenore letterale del provvedimento di assegnazione del bene all’appellante Giuso portava ad escludere “che la galleria abbia fatto oggetto del trasferimento, consentendo invece soltanto l’individuazione della facoltà – e dunque del diritto – di passaggio attraverso la gilleria dalla villa verso la piazza del borgo e viceversa, qualificandola così come via di accesso ai beni acquistati”.

2 – Rilevava poi la Corte locale che l’aver richiesto dichiarasi l’intervenuta usucapione del bene in questione perchè “da oltre vent’anni nel pacifico pubblico ed indisturbato possesso” della società esecutata, richiedeva “che il bene ritenuto usucapibile possa qualificarsi come autonomo”. Sotto tale profilo concludeva la Corte locale che il bene in questione “galleria scavata nella roccia e realizzata negli anni 50” potesse costituire “una entità autonoma e nettamente distinta dal suolo sovrastante, sotto il profilo materiale, funzionale ed economico”, dovendosi ritenere nel caso in questione del tutto secondario lo “stabilire l’esatta profondità dei beni rispetto al livello del suolo dei beni soprastanti, prevalendo l’aspetto funzionale e materiale degli stessi”, dovendosi invece valutare l’aspetto relativo alla sua collocazione (molto in profondità rispetto al terreno sovrastante) solo con riguardo all’interesse del proprietario ed alla possibilità di una sua gestione diretta.

Riteneva poi la Corte che “L’ipotesi da cui parte la disciplina dell’art. 1146 c.c., comma 2 è sempre quella del compossesso, tale da qualificare il subentrato possesso come un unicum con la disponibilità precedente del bene anche in capo al soggetto subentrato nell’utilizzo in via esclusiva”.

Tanto premesso la Corte locale rilevava che “ben diverso e quindi il caso in cui la titolarità consegua ad un decreto di assegnazione, nell’ambito della procedura esecutiva, derivazione in via di mero diritto del bene, che nulla consente di mutare o innovare circa la statuizione di fatto afferente il bene stesso. Se dunque è consentito il contrario, accessione del possesso in forza di titolo valido al trasferimento ciò non vale per l’acquisto per prescrizione acquisitiva di fin bene non posseduto, dovendo il successore comunque unire il possesso del dante causa al proprio, condizione imprescindibile ad aversi usucapione”. Aggiungeva poi la Corte di appello che “la possibilità concessa dall’ordinamento a fini traslativi e invero soltanto quella di unire al proprio possesso quello del proprio dante causa, e non di sostituire il proprio possesso con quello altrui, ciò sul presupposto che è solo l’attivazione del soggetto interessato capace di premiarlo, proprio a causa dell’inerzia altrui”. Così concludendo “Ebbene, nel caso l’unico diritto trasmesso deve ritenersi quello connesso alla servitù di passaggio senza dubbio costantemente esercitata dal precedente avente diritto, cosa avvenuta prima ancora che alla stregua di trasmissione del relativo possesso, in via diretta per trasmissione del titolo”.

3 – La Corte locale riteneva poi inammissibile, perchè incompatibile con la domanda di usucapione e comunque perchè tardivamente proposta solo in appello, la questione relativa alla affermata pertinenzialità del bene in questione, ulteriormente rilevando che “non si potrebbe inoltre ritenere pertinenziale un bene della cui autonomia, invece, si è già detto, nè lo si potrà ritenere pertinenziale alla proprietà di taluno, a discapito di quelle di altri, formali intestatari dei beni immobili per il quale sarebbe semmai altrettanto pertinenziale”.

C. Impugna tale decisione con ricorso principale affidato a quattro motivi la società Giuso. Resiste con controricorso V.G., che, a sua volta, avanza ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

Resistono con controricorso i signori F. e M., quali “comproprietari pro indiviso, e quindi, successori a titolo particolare, per acquisto fattone con atto per Notar L.P. di (OMISSIS), dalla Signora P.M., dei terreni siti in (OMISSIS), oggetto di causa, attualmente censiti al NCT del Comune di (OMISSIS) cd foglio (OMISSIS) con i mappali (OMISSIS), (già mappale (OMISSIS) e prima ancora mappale (OMISSIS)), già di proprietà della Pudel srl, ed assegnati alla Signora P.M. in forza dell’atto per Notar L.P. di (OMISSIS)”. I predetti avanzano anche ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

Resistono con due distinti controricorsi (al ricorso principale e ai ricorsi incidentali) i signori D.B.R., + ALTRI OMESSI

Hanno depositato memorie la ricorrente Giuso, il signor V., i signori F.- M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso principale GIUSO.

1. Col primo motivo si deduce: “Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio in relazione all’art. 360, n. 5”, per aver la Corte d’appello rigettato la domanda di usucapione sulla base del solo rilievo che il decreto di trasferimento non comprendeva altresì la galleria, riconoscendo sulla stessa un mero diritto di passaggio, senza considerare la prova per testi articolata per dimostrare il possesso ultraventennale esercitato sulla galleria dal debitore esecutato e la natura pertinenziale della stessa.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3”, per aver la Corte erroneamente ritenuto che: a) l’art. 1146 c.c., comma 2, si possa applicare solo in caso di iniziale compossesso pro indiviso, e non anche nel caso in cui il possesso del dante causa sia stato esclusivo; b) per aver escluso che il decreto di assegnazione in ambito esecutivo possa configurare un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà ed il possesso; c) per non aver considerato che, essendo la galleria una pertinenza degli immobili, la stessa si era a lui trasferita anche se non annoverata esplicitamente nel decreto.

3. Col terzo motivo si deduce: “Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 e c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’affermata pertinenzialità della galleria al bene immobile acquistato si ponesse in contrasto con la domanda di acquisto per usucapione e, comunque, introducesse inammissibilmente per la prima volta in appello una domanda nuova.

4. Col quarto motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5″, 4) per aver la corte escluso che la galleria, dato il suo carattere autonomo, costituisse una pertinenza della villa acquistata, laddove l’autonomia dei due beni (quello principale e quello accessorio) costituiva un presupposto essenziale perchè possa instaurarsi un rapporto pertinenziale.

B. Il ricorso incidentale V..

In via preliminare ed assorbente viene eccepita l’inammissibilità del ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1; difetto di autosufficienza.

I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”, per non essersi la corte d’appello pronunciata sulla eccezione di inammissibilità dell’avversa domanda, finalizzata ad ottenere, in contrasto con l’art. 840 c.c., il riconoscimento di un frazionamento verticale, per piani, della proprietà dello stesso suolo. Chiarisce il V. che col primo motivo di appello incidentale aveva dedotto violazione dell’art. 840 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assenza di motivazione su di una circostanza rilevante ai fini della decisione della controversia. Impossibilità di consentire frazionamento verticale, per piani, della proprietà e, quindi, di usucapire il sottosuolo separatamente dal soprassuolo”.

2. Col secondo motivo si deduce: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per non ricorrere una delle tassative condizioni previste dall’art. 840 c.c. per poter frazionare verticalmente una proprietà, creandone due distinte.

3. Col terzo motivo si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per aver la corte erroneamente ritenuto la galleria un’opera autonoma dai terreni, laddove la stessa, nel suo primo tratto, si trovava localizzata addirittura a raso della proprietà V..

4. Col quarto motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4in relazione all’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte considerato che il possesso del terreno sottostante la galleria doveva considerarsi clandestino e, come tale, non utile ai fini dell’usucapione.

5. Col quinto motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4″, in relazione all’art. 112”, per non essersi i giudici di merito pronunciati sulla domanda di condanna dell’attrice ad astenersi da qualsiasi turbativa avverso il loro pacifico godimento del terreno. Con la comparsa di risposta ed appello incidentale 22 maggio 2004, l’odierno ricorrente aveva dedotto un secondo motivo di appello incidentale del seguente tenore letterale: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione dell’art. 949 c.c.”.

C. I motivi del ricorso incidentale F. – M..

1. Col primo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.”. La Pudel S.r.l., dante causa degli odierni conchiudenti, aveva dedotto un primo motivo di appello incidentale del seguente tenore letterale:

Violazione dell’art. 840 c.p.c. – Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Assenza di motivazione su di una circostanza rilevante ai fini della decisione della controversia. Impossibilità di consentire un frazionamento verticale, per piani, della proprietà e, quindi, di usucapire il sottosuolo separatamente dal soprassuolo”.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicizione dell’art. 840 c.c. in religione all’art. 3 c.p.c.”.

3. Col terzo motivo si deduce: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4. Col quarto motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c..

Con la comparsa di risposta cd appello incidentale 22 maggio 2004, la Pudel S.r.l. dante causa degli odierni esponenti, aveva dedotto un secondo motivo di appello incidentale del seguente tenore letterale: Assenza di una motivazione in ordine ad un punto rilevante della controversia. Assenza sotto altro profilo dei requisiti per l’usucapione”.

5. Col quinto motivo si deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

Con la comparsa di risposta appello incidentale 22 maggio 2004, la Pudel S.r.l., dante causa degli odierni conchiudenti, aveva dedotto anche un terzo motivo di appello incidentale del seguente tenore letterale: “Terzo motivo di appello incidentale Violazione dell’art. 112 c.p.c. – Violazione dell’art. 949 c.c.”.

D. Le eccezioni sollevate dai controricorrenti D.B.R., + ALTRI OMESSI

1. Rilevano in primo luogo l’inammissibilità dell’impugnazione e il relativo) passaggio in giudicato della sentenza impugnata con riguardo alla loro posizione, posto che “il ricorso per cassazione è stato notificato in data 2.12.2011 alla società Cristal S.r.l. nel suo domicilio eletto presso il suo procuratore e difensore nel giudizio d’appello”, pur essendo stata la società in questione cancellata dal registro delle imprese” con atto del 21.12.2007 iscritto nel registro delle imprese in data 4.2.2008, intervenuto quindi nel corso del giudizio di appello instaurato nel 2004 e definito nel 2010″. Sollevano tale eccezione anche con riguardo ai ricorrenti incidentali, che hanno notificato la loro impugnazione alla società Cristal in data 16 gennaio 2012.

Osservano che la loro costituzione in giudizio, quali successori ai sensi dell’art. 111 c.p.c., non può sanare tale nullità, essendo comunque la costituzione intervenuta a termine di impugnazione già scaduto e conseguente passaggio in giudicato della sentenza. Osservano ancora che resta inapplicabile l’art. 331 c.p.c., “giacchè la posizione che fu della Cristal S.r.l. è del tutto scindibile da quella degli altri convenuti”, posto che la Giuso S.r.l. “ha citato in giudizio i vari convenuti in quanto proprietari delle singole porzioni di terreno site in superficie, sotto le quali corre la galleria, chiedendo l’accertamento dell’usucapione nei confronti di ciascuno di tali proprietari (si veda l’atto di citazione in primo grado, pag. 1, nonchè l’atto di citazione in appello 24.3.2004, pag. 1-2)”.

E. Le eccezioni avanzate ed esposte al punto D sono infondate e vanno respinte, restando applicabile il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014 – Rv. 634009) in applicazione di Cass. SU 2014 n. 15295, secondo cui “La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, nè notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell’ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicchè il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi del merito, risulta ritualmente proposto”. (Cass. n. 26495 del 17/12/2014, Rv. 634009).

F. Il ricorso principale Giuso è infondato e va respinto.

Il ricorso è ammissibile. Contrariamente a quanto osservato dalla difesa Giuso, il ricorso non presenta vizi tali da meritare tale sanzione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, risultando sufficientemente chiare le censure avanzate.

1. Con i quattro motivi in cui si articola il ricorso principale, la ricorrente – in estrema sintesi -sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale: a) a considerare che il decreto di trasferimento della villa non comprendesse anche la galleria, b) a ritenere che l’ipotesi di cui all’art. 1146 c.c., comma 2, si applicasse solo all’ipotesi di compossesso, c) ad affermare che la tesi della galleria come pertinenza della villa fosse tardiva, e d) ad escludere che la galleria fosse pertinenza della villa acquistata.

2. Va in primo luogo rilevato che l’errore contenuto) nella sentenza impugnata al punto b) su riportato non incide sulla correttezza della decisione impugnata.

3. Va poi osservato che l’oggetto del giudizio è rappresentato dall’accertamento dell’acquisto originario della galleria in sè e non della servitù di passaggio tramite quest’ultima, che già esisteva, quindi da rilevare che anche a voler ammettere che la galleria possa ritenersi come bene “autonomo” rispetto al terreno) sovrastante e, quindi, oggetto di potenziale usucapione, resta il fatto che la Srl Giuso, assegnataria della villa a seguito di una procedura esecutiva immobiliare, vorrebbe “unire” il proprio possesso a quello della dante causa Vitrale, difettando però le condizioni del passaggio di tale possesso. Il trasferimento deve trovare la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, non potendo l’oggetto del trasferimento essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. E ciò perchè l’unico diritto trasmesso è quello connesso alla servitù di passo, mentre la galleria non era oggetto del trasferimento, come chiaramente e correttamente indicato nella Corte nell’esaminare gli atti di trasferimento. Inoltre, è certamente incoerente qualificare tale bene come “autonomo” per invocarne l’usucapione, e poi sostenerne l’accessorietà e, pertanto, includerlo come pertinenza nel trasferimento della cosa asseritamente principale.

G. I ricorsi incidentali V. e F.- M..

I motivi avanzati nei due ricorsi sono sostanzialmente identici e possono essere trattati congiuntamente.

I primi quattro motivi sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale, in quanto si assume – in buona sostanza – che il suolo non fosse frazionabile ai sensi dell’art. 840 c.c., che la galleria non fosse autonoma e che il possesso vantato dalla controparte fosse clandestino.

E’ invece fondato il quinto motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda (e sull’appello incidentale) di condanna dell’attrice di astenersi da qualsiasi turbativa avverso il loro pacifico godimento del terreno de quo.

H. In conclusione, va rigettato il ricorso principale e, assorbiti i primi quattro motivi dei ricorsi incidentali, va accolto il quinto motivo dei ricorsi incidentali V. e F.- M.. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e, assorbiti i primi quattro motivi dei ricorsi incidentali, accoglie il quinto motivo dei ricorsi incidentali V. e F.- M.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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