Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21998 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE S.C. (OMISSIS) in
persona del Presidente dott. Ing. M.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio
dell’avvocato GARGIULO MARCELLO ANTONIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLEMENTE LUCIO giusto mandato in atti;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI VERONA S.C.R.L., BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L.,
BANCA ANTONVENETA S.P.A., BANCA CRT S.P.A., FELTRIFICIO ITALIANO
S.R.L. ITALFONDIARIO S.P.A. (OMISSIS), V.A., NUOVA
SAMIM S.P.A. , BANCA INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;
– intimati –
Nonchè da:
ITALFONDIARIO S.P.A. (OMISSIS) in persona della Dott.ssa S.
L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108,
presso lo studio dell’avvocato MALIZIA ROBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANTONELLA LEOPIZZI giusto mandato in atti;
– ricorrente incidentale –
e contro
BANCA POPOLARE DI VERONA S.C.R.L., BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.R.L.,
BANCA ANTONVENETA S.P.A., BANCA CRT S.P.A., BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI CARUGATE S.C. (OMISSIS), FELTRIFICIO ITALIANO
S.R.L. V.A., NUOVA SAMIM S.P.A. , BANCA INTESA GESTIONE
CREDITI S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1653/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata
il 05/02/2009 R.G.N. 2910/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO;
udito l’Avvocato ROBERTO TARTAGLIA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso con il rigetto di entrambi i
ricorsi.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, la Banca di Credito cooperativo di Carugate e la s.p.a. Italfondiario hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza emessa, ai sensi dell’art. 512 c.p.c. dal giudice della procedura esecutiva a seguito dell’udienza fissata per l’approvazione del progetto di distribuzione e di pedisseque contestazioni formulate dalla opponenti avverso il progetto stesso.
La questione di diritto oggetto dell’opposizione – e oggetto a tutt’oggi degli odierni ricorsi per cassazione – ha riguardo all’interpretazione della disposizione di cui all’art. 2855 c.c., essendosi reso necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3 abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitato ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori.
Il tribunale di Milano, investito della questione a seguito della detta opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 proposto dagli odierni ricorrenti, ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all’orientamento largamente maggioritario espresso, sull’argomento, da questa corte di legittimità (Cass. 11033/97;
8657/98; 4124/99; 18312/07 ex aliis: in senso contrario, per l’estensibilità anche agli interessi moratori del privilegio de quo, consta la sola pronuncia di cui a Cass. 6668/98).
La sentenza è stata impugnata dalla Banca di Credito cooperativo di Carugate in via principale, e dalla s.p.a. Italfondiario in via incidentale (adesiva) con ricorso straordinario per cassazione, entrambi illustrati da un unico, complesso motivo di doglianza, motivo che, nonostante le suggestive e articolate argomentazioni offerte a questa corte dalle difese dei ricorrenti, non appare idoneo a scalfire l’orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma “capitale che produce interessi” inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art. 820 c.c., comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, id est i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei “frutti civili” della sorta capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore.
Il collegio ritiene, pertanto di aderire alla pressochè unanime giurisprudenza di questa corte, non ravvisando motivi per un revirement in subiecta materia.
P.Q.M.
La corte rigetta entrambi i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011