Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21998 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/09/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/09/2019), n.21998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27628-2018 proposto da:

D.S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA 1,

presso lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.L.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 30523/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/12/2017;

vista l’istanza di correzione di errore materiale della richiamata

ordinanza n. 30523/2017 proposta nell’interesse di D.S.N.,

sulla scorta della quale è stata disposta l’iscrizione a ruolo del

relativo procedimento d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1,

con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all’art.

380-bis c.p.c., commi 1 e 2;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

CARRATO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’ordinanza della II Sezione civile di questa Corte n. 30523/2018 – pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. 27724/2013 proposto da F.L. nei confronti di D.S.N. avverso la sentenza n. 17233/2013 del Tribunale di Roma – ha rigettato il ricorso ed ha condannato, per mero errore materiale contenuto nel dispositivo, il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di R.E., anzichè in favore del controricorrente D.S.N., il cui difensore ha richiesto con la proposta istanza di provvedere alla correzione nel senso di disporre la condanna in favore del suo indicato assistito;

considerato che la proposta del relatore (formulata nel senso dell’accoglimento dell’avanzata istanza) ex art. 380-bis c.p.c. è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

rilevato che la relativa istanza di correzione di errore materiale è palesemente fondata nel senso con la stessa indicato;

ritenuto, quindi, che ricorrono i presupposti dell’art. 391-bis c.p.c., come novellato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, per disporre la richiesta correzione di errore materiale, mandando alla cancelleria per i conseguenti adempimenti;

considerato, infine, che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi, per l’appunto, di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione dell’errore materiale occorso nell’ordinanza della Corte di cassazione – II Sezione civile del 19 dicembre 2017, n. 30523, disponendo che, nel dispositivo di cui a pag. 4, dove è scritto “Condanna il ricorrente alla refusione ad R.E. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 700,00 curo, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge” deve sostituirsi nel senso di “Condanna il ricorrente alla refusione a D.S.N. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 700,00 curo, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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