Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21997 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. II, 28/10/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 28/10/2016), n.21997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30761-2011 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, Via

Ripetta 258, presso lo studio dell’avvocato TERRA MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERNANDO PICCONE, come da

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, Largo

Trionfale 7, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO FIORINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANCARLO PARIS, MANUELA

PARIS, come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Manuela Paris, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 4 gennaio 1999 T.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, C.G., D.A., M.M.A., C.A., F., G., L., V., G. e S.E. per sentire dichiarare lo scioglimento della comunione relativa ad un immobile sito in (OMISSIS), ed al mobilio ivi presente, come riportato nel verbale d’inventario del 27 ottobre 1989, con attribuzione di tutti i beni alla medesima attrice nel caso di accertata non comoda divisibilità.

2. Si costituiva C.G., la quale esponeva che: – nell’eredità rientravano anche altri beni; – l’attrice era priva di legittimazione attiva, poichè aveva donato a terzi il bene indicato in citazione; – in ragione di contrasti insorti in ordine alla titolarità del bene, aveva domandato al Pretore di Celano, in data 29 novembre 1990, l’apposizione dei sigilli sull’immobile, venendo nominata custode; – in qualità di custode aveva fatto tutto il necessario per il mantenimento dell’immobile; – aveva diritto al rimborso della somma di Lire 3.563.127 per le riparazioni ed i pagamenti effettuati, nonchè al compenso per l’attività di custode; doveva ottenere, altresì, il rimborso delle spese di trasferimento da (OMISSIS), di quelle sostenute per la difesa della proprietà del bene in una causa davanti al Tribunale di Avezzano e di quelle relative alla apposizione di sigilli e al pagamento della successione.

3. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 513/04, dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta, confermava l’ordinanza del 19 maggio 2000 con cui era stato revocato il provvedimento di apposizione dei sigilli, assegnava l’immobile oggetto di causa all’attrice per intero e stabiliva i necessari conguagli.

4. C.G. proponeva appello sulla base di due motivi e la Corte di appello di L’Aquila, nella resistenza di T.G., con sentenza n. 568/2011, rigettava l’appello.

4.1 – A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che: – non era necessario integrare il contraddittorio verso gli altri coeredi; – la richiesta di rimborso delle spese di custodia era stata correttamente qualificata come domanda riconvenzionale; – non era stata impugnata la parte della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato illegittima la procedura che aveva condotto a nominare l’appellante custode del bene.

5. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione C.G., articolandolo su due motivi, mentre T.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 36 c.p.c.”, poichè la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato come riconvenzionale la sua domanda relativa al rimborso delle spese di custodia, così ritenendoli tardivamente proposta. Sostiene la ricorrente di non avere mai azionato nei precedenti giudizi di merito domande od eccezioni riconvenzionali, dato che si era limitata ad aderire alla domanda principale di scioglimento della comunione, chiedendo semplicemente il riconoscimento delle spese sostenute in favore ed a tutela del compendio ereditario quale custode. Inoltre, afferma di avere contestato con il suo atto di appello la pronuncia del giudice di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità della procedura di nomina a custode.

1.2 – Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto la Corte di Appello di L’Aquila non si era pronunciata sulla sua censura concernente la dichiarazione di illegittimità della procedura di apposizione dei sigilli.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato. In ordine logico deve essere trattato per primo il secondo motivo.

2.1 – Occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte di appello ha specificamente deciso in ordine alle spese di custodia, non solo ritenendo inammissibili le relative domande, ma anche rilevando che non era stato oggetto di specifica impugnazione il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità della procedura di apposizione dei sigilli e di nomina di custode che era a fondamento di tali esborsi.

2.2 – Il secondo motivo di ricorso, pur formalmente richiamando un vizio della motivazione, lamenta sostanzialmente un error in procedendo in tesi commesso dalla Corte territoriale, la quale avrebbe ritenuto non proposta nell’atto di appello alcuna contestazione contro la decisione di primo grado relativa alla dichiarazione di illegittimità della procedura di apposizione dei sigilli.

In questa ipotesi, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato (Cass., Sez. 1, n. 16164 del 30 luglio 2015, Rv. 636503).

2.3 – Nella specie, l’esame dell’atto di appello evidenzia come non vi sia stato un gravame, nè espresso, nè implicito, contro la parte della sentenza di primo grado concernente la dichiarazione di illegittimità della summenzionata procedura. E’ solo possibile rilevare, nella parte espositiva dell’impugnazione, un mero accenno al riferimento, contenuto nella motivazione della decisione del Tribunale di Avezzano, all’art. 101 c.p.c., disposizione che, ad avviso di C.G., non avrebbe dovuto essere applicata. La ricorrente, invece, ha incentrato il suo appello non sulla legittimità della procedura di apposizione dei sigilli e della sua revoca, ma sull’ingiustizia della sentenza che “condanna la Contestabile al pagamento di quella somma… per avere questa goduto e abitato un immobile inaccessibile perchè sottoposto a sigilli”. Così facendo, però, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’odierna ricorrente non ha specificamente impugnato la ratio della decisione di prime cure, che ha posto a suo carico l’esborso di cui sopra non in ragione di una concreta occupazione del bene, ma a causa della “illegittimità di quella procedura cui è conseguita la nomina a custode della Contestabile e che ha impedito la funzione del bene da parte dell’erede testamentaria T.”.

2.4 – Il rigetto del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 2.000,00 (duemila) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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