Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21997 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

POTTINO GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ZAULI CARLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ITALIANA PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 788/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/06/2009; R.G.N. 2185/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel corso di un incontro amatoriale di beach volley, V. C., ricadendo sulla sabbia, accusò un forte dolore lombare, e pertanto citò in giudizio, dinanzi al tribunale di Forlì, la compagnia assicuratrice Italiana Assicurazioni s.p.a. onde ottenere, a titolo di indennizzo per le lesioni a suo dire riportate a causa dell’evento sportivo cui stava prendendo parte, la somma di circa 11.000,00 Euro.

All’udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c., su richiesta dell’attore, venne immediatamente disposta CTU. Il giudice di primo grado, richiamate le risultanze peritali, respinse la domanda.

La corte di appello di Bologna, investita del gravame proposto dal V., lo rigettò, osservando preliminarmente (e correttamente) in rito come la doglianza (già da quegli rappresentata in primo grado) volta a denunciare un vizio del procedimento – per avere l’istruttore in prime cure illegittimamente rinviato, illiCo et immediate, la causa all’udienza di precisazione delle conclusioni pur avendo, con lo stesso provvedimento, assegnato alle parti il termine di cui all’art. 183 c.p.c. – era infondata, per essere stato lo stesso attore ad insistere, all’udienza di comparizione, per “l’immediata ammissione della CTU, essendo l’unico adempimento istruttorie da compiersi in causa”, motivando poi tale richiesta con l’ulteriore precisazione secondo cui “nessun altro adempimento, vista la natura della causa, dovrà essere disposto, per cui è irragionevole differire a data successiva alla trattazione”.

In tale situazione processuale – scrive correttamente la corte di appello – la successiva assegnazione di termine per le memorie, unitamente alla fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, “non può valere quale rimessione in termini per la deduzione dei mezzi istruttori, avendo le norme che regolano la sequenza delle udienze natura tendenzialmente inderogabile, salvo, peraltro, il contrario accordo delle parti o la espressa rinuncia al termine ad opera della stessa parte”, sicchè questa – conclude il giudice territoriale – “non può ora dolersi dell’accoglimento delle proprie stesse richieste”. La sentenza è stata impugnata da V.C. con ricorso per cassazione articolato in 9 motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, inammissibile in tutti i suoi motivi ad eccezione del terzo, è infondato con riguardo a quest’ultima doglianza.

Con il primo motivo, si denuncia vizio di error in procedendo;

nullità della sentenza di seconde cure e di quella di prime cure in relazione ad un vizio procedimentale consistito e consistente nella mancata concessione, in prime cure, dei termini ex art. 184 c.p.c. antica formulazione (in relazione agli artt. 183 e 184 c.p.c. ratione temporis applicabili).

Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Vero (o non è vero) che, nel vigore delle norme di cui alla L. n. 534 del 1995, che ha regolato – fra l’altro – la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c., ove il giudice di primo grado non conceda il termine ex art. 184 c.p.c., la cui udienza non viene neppure fissata (in quanto, a seguito all’espletamento della CTU, il giudice si limiti a rinviare il processo per la precisazione delle conclusioni, concedendo contestualmente termine per le sole memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5 vecchia formulazione), ciò determina la nullità del procedimento e, quindi, anche della sentenza. Infatti tale error in procedendo, ove denunciato ma non rilevato dalla sentenza di seconde cure, vizia di nullità la stessa sentenza di seconde cure, a nulla potendo rilevare la circostanza che alla prima udienza del procedimento di prime cure il difensore dell’attore avesse evidenziato come la CTU fosse l’unico accertamento istruttorie da compiersi, non potendo invero tale contegno, intervenuto in un’udienza antecedente a quella per la concessione dei termini ex art. 184 c.p.c., equivalere a rinuncia espressa del termine stesso per memorie istruttorie.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo si conclude con un quesito che ripete pedissequamente il contenuto di quello che precede, salva la sola sostituzione della frase “ciò determina la nullità del procedimento” con quella “tale condotta viola gli artt. 183 e 184”.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione della L. n. 848 del 1955, art. 6 (Convenzione di Roma): diritto all’equo processo – Non indipendenza, non terzietà, non imparzialità del CTU – Vizio della sentenza di prime cure e dell’intero procedimento della prima fase dedotto in sede di gravame che ha contaminato e si è esteso alla sentenza di appello. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito:

Vero (o non è vero) che il CTU deve essere terzo, indipendente e imparziale, cioè non avvinto da alcun legame con la compagnia di assicurazioni, con i periti di parte, con gli avvocati, nel senso che non può un giorno essere parte e il giorno dopo essere d’ufficio e viceversa, e tale fatto viola l’iter procedimentale e vulnera la sentenza.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione della L. n. 848 del 1955, artt. 6 e 13 (Convenzione di Roma) – Diritto all’equo processo:

prevaricazione del CTU sulla parte e sul giudice.

Il quesito che conclude l’esposizione del motivo è del seguente tenore:

Vero che costituisce non equo processo e prevaricazione del CTU l’agire in modo da impedire al giudice di assumere una decisione diversa da quella voluta e/o imposta e/o ipotizzata dal consulente che non indica, come si dovrebbe, tutte le ipotesi ma solo quella che maggiormente gli aggrada e che è contro la parte senza neppure dar conto di quanto assume il CTP. Con il sesto motivo, si denuncia violazione della L. n. 848 del 1955, artt. 6 e 13 (Convenzione di Roma)in relazione agli artt. 22 e 23 disp. att. c.p.c. Questo il quesito formulato a conclusione dell’esposizione del motivo:

Vero che una CTU atecnica, ascientifica, che costituisca un monologo del consulente, rappresenta in maniera icastica l’opposto di come deve contenersi un esperto e, pertanto, l’atto cosi confezionato condizione l’iter processuale e vizia la sentenza di prime cure e quella di appello che non considera le specifiche censure prospettate.

Con il settimo motivo, si denuncia nullità e/o inefficacia del contratto L. 29 luglio 2003, n. 229, ex art. 7 se interpretato nei sensi effettuati dal giudice di merito e nullità della sentenza.

Il motivo, che denuncia expressis verbis un vizio di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4) non è assistito da alcun quesito di diritto, ed è pertanto inammissibile in limine, a prescindere da quanto di qui a breve si dirà in ordine alla speculare inammissibilità dei quesiti formulati a corredo degli altri motivi di ricorso, ad eccezione del terzo (che, infondato nel merito, sarà oggetto di analisi successiva).

Con l’ottavo motivo, si denuncia nullità e/o inefficacia del contratto L. 29 luglio 2003, n. 229, ex art. 7, se interpretato nei sensi effettuati dal giudice di merito e violazione di legge.

Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:

Vero (o non è vero) che l’interpretazione di clausole ambigue deve avvenire contra stipulato rem se fossero ritenute valide ed efficaci e secondo lo schema della causalità adeguata.

Con il nono motivo, si denuncia violazione di legge per discriminazione e ingiustificata disparità di trattamento:

violazione degli artt. 2, 3 Cost., dell’art. 117 Cost., comma 1 nonchè 14 e 17 della Convenzione di Roma e 20, 21, 54 della Carta di Nizza dove si interpreta difformemente il nesso di causalità medico- legale.

Il quesito di diritto che conclude il motivo è del seguente tenore:

Vero (o non è vero) che costituisce manifestazione di diseguaglianza, ingiustificata discriminazione e palese abuso del diritto l’interpretazione del nesso di causliatà medica differente a seconda dei casi nonostante il fatto sia analogo e cioè è conforme alla Costituzione materiale una valutazione per l’ipotesi di infortunio sul lavoro ed una, completamente differente, per un sinistro assicurativo o da incidente stradale.

Tutti i quesiti di diritto sinora riportati sono patentemente inammissibili, sul piano contenutistico/espositivo, per irredimibile carenza dei requisiti essenziali richiesti da questa corte, con giurisprudenza ormai consolidata in subiecta materia. Questo giudice di legittimità ha più volte avuto modo di affermare, difatti, che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica unitaria della questione, onde consentire alla corte di cassazione l’enunciazione di una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), mentre è stato ulteriormente precisato (Cass. 19-2-2009, n. 4044) che il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta (quale quelle di specie), rivolta al giudice di legittimità, funzionale a stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, ma deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto; non senza considerare, ancora, che le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice. La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione, onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l’inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo.

Tutti i principi suesposti sono stati patentemente violati nella formulazione dei quesiti posti a chiusura dei motivi dal primo al nono, con esclusione del terzo, del quale di qui a breve si dirà.

Con il terzo motivo, si denuncia motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia.

Il fatto controverso e decisivo viene così sintetizzato al f. 31 del ricorso:

“Il fatto controverso attiene alla determinazione dell’ernia discale subita dal ricorrente (che, secondo il CTP, è da ricondursi allo sforzo patito durante la partita di pallavolo, mentre secondo il CTU consiste in una slatentizzazione di un precedente quadro morboso) – La motivazione della sentenza impugnata è inidonea a reggere la decisione siccome insufficiente – Il giudice non ha minimamente considerato le pur puntuali osservazioni del CT di parte attorea, il quale aveva messo in risalto una serie di circostanze obbiettive che evidenziano come l’ernia si fosse manifestata solo ed esclusivamente in conseguenza dello sforzo della partita di pallavolo (precisamente:

il fatto che dagli esiti della TAC emergesse un’ernia molle senza segni di discopatia inveterata nè di spondilo-artrosi; la non necessità di preesistenti alterazioni dell’anello fibroso perchè si verifichi la fuoriuscita del nucleo polposo dell’ernia; il ruolo eziologico decisivo della partita di pallavolo specie in relazione ad un soggetto non allenato come il ricorrente).

Il motivo – ammissibile in rito per essere stata correttamente formulata. la sintesi espositiva di cui all’art. 366 bis c.p.c. secondo gli insegnamenti di questa corte regolatrice (Cass. ss.uu.

20603/07, che hanno analizzato e specificato funditus l’esatta portata del sintagma “chiara indicazione del fatto controverso”) non ha, nel merito, giuridico fondamento. Con esso, difatti, si invoca, sotto la veste del vizio di motivazione, da parte del giudice di legittimità, null’altro che una revisio facti di per sè stessa preclusa in questa sede, avendo la corte territoriale ampiamente e motivatamente dato conto delle ragioni per cui erano stati ritenuti attendibili il contenuto e le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Costituisce, difatti, ius receptum di questa Corte regolatrice il principio di diritto secondo il quale il giudice di merito, nel richiamare il contenuto di un elaborato peritale, non è tenuto a confutare tutte i motivi di doglianza rappresentati dalla parte, nè ad indicare le specifiche ragioni per cui la consulenza di parte viene disattesa in favore di quella d’ufficio, essendo all’uopo sufficiente che egli, con motivazione scevra da vizi logico- giuridici, dia conto (come nella specie) delle ragioni che lo hanno indotto ad accogliere le conclusioni del suo ausiliario.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Nessun provvedimento ha da essere adottato in ordine alla disciplina delle spese di questo giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva dinanzi alla Corte.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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