Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21997 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017), n. 21997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16527/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.F., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 303/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.F. e da altri ricorrenti, assunti con reiterati contratti a tempo determinato alle dipendenze del MIUR, ha condannato il Ministero al pagamento in favore dei lavoratori delle differenze retributive tra quanto spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e quanto percepito;
la sentenza è stata appellata, in via principale, dal Ministero e, in via incidentale dai lavoratori, e la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello dei lavoratori e condannato il Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, di somme derivanti dall’applicazione degli aumenti conseguenti all’anzianità maturata in misura pari a quella spettante ai lavoratori a tempo indeterminato;
per la cassazione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
il Miur ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;
la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), e la qualità della parte ricorrente, che in quanto Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, atteso il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017