Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21997 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 12/10/2020), n.21997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14404-2019 proposto da:

POLIFORM ELASTOMERI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, P.D., S.V., D.R.,

DO.GI.PA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI

48/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentati

e difesi dagli avvocati STEFANO GROLLA, VALENTINO ANTONIO SACCO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1229/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Poliform -Elastomeri srl, D.R., P.D., Do.Gi.Pa. e Sc.An. proponevano ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 507/03/2017 emessa dalla Commissione Provinciale di Vicenza in data 25/5/2017, depositata il 29/6/2017, che, in accoglimento del ricorso, annullava le intimazioni di pagamento del contributo unificato e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidavano in Euro 1.000 oltre accessori di legge.

2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava la propria incompetenza in quanto pendeva giudizio avverso la sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza e disponeva la riassunzione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto nel termine di quarantacinque giorni.

3. Riassunto il processo la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’estinzione del procedimento sul presupposto della inesistenza della notifica dell’atto di riassunzione.

4. Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione il Comune affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; si sostiene che CTR abbia errato nel ritenere applicabile la normativa sulla notificazione degli atti al giudizio di ottemperanza che nella fase introduttiva non onera il ricorrente della notifica dell’atto a controparte.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Dall’esame degli atti di causa risulta che la pronuncia della CTP declinatoria della competenza in favore della CTR è stata depositata in data 26.6.2018; i ricorrenti hanno notificato, a mezzo pec il ricorso in riassunzione il successivo 27.7.2018 provvedendo a depositarlo, come risulta dall’attestazione prodotta in giudizio, presso la Segreteria della CTR il 28/8/2018

2.2 L’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del processo di ottemperanza ritenendo inesistente la notifica da parte del contribuente dell’atto di riassunzione in quanto non effettuata presso l’Avvocatura dello Stato ma alla sede periferica del Ministero.

2.3 E’, quindi, di tutta evidenza che l’assunto del giudice di seconde cure muove dall’erroneo presupposto che la modalità di introduzione del giudizio di ottemperanza sia quelle della previa notifica, a cura del contribuente, del ricorso all’Ufficio inadempiente analogalmente a quanto previsto dal procedimento di cognizione davanti alle Commissioni.

2.4 Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ai commi 3, 4 e 5, per contro, dispone che “Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all’originale o copia autentica dell’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. Entro venti giorni dalla comunicazione l’ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento.”.

2.5 Il ricorso per l’esecuzione della sentenza del giudice tributario non richiede quindi la notifica del ricorrente alla controparte ma il deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione che provvede, d’ufficio, all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

2.6 Ne discende che anche la riassunzione del giudizio di ottemperanza innanzi alla Commissione ritenuta competente deve seguire le medesime forme dell’atto introduttivo del ricorso in ottemperanza.

2.7 Nella fattispecie in esame risulta dagli atti che i ricorrenti abbiano tempestivamente riassunto il processo mediante deposito dell’istanza di riassunzione -notificato a controparte-presso la Segreteria della Commissione Tributaria Regionale.

3. In accoglimento del ricorso la sentenza va quindi cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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