Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21996 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 07/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) quale società incorporante

della Aurora Assicurazioni s.p.a. in persona del procuratore speciale

dott. S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO,

che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE COSIDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, F.R. (OMISSIS), L.V.

B., R.M.C. (OMISSIS), D.S.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), COMMISSARIO LIQUIDATORE

COSIDA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, F.R.

(OMISSIS), L.V.B., R.M.C.

(OMISSIS);

– intimati –

e da:

F.R. (OMISSIS), R.M.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN

GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato AIELLO GIUSEPPE, che li

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.P.A. (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice Unipol s.p.a.) (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale dott. S.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE COSIDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, L.V.B., D.S.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 12/02/2009 R.G.N. 25/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRA IANNOTTA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso con l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibilità o rigetto dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.M.C. e F.R. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Caltanissetta, D.S. e B. L.V. – il primo in qualità di proprietario, il secondo quale conducente di un autotreno con rimorchio – oltre al commissario liquidatore della s.p.a. Cosida (in l.c.a.) e alla Siad s.p.a. (nella qualità di impresa designata dal f.g.v.s.), esponendo che, nel maggio 1914, il L.V. aveva abbandonato il rimorchio, in avaria, lungo una strada statale di lì a poco percorsa da F. F. che, alla guida della sua autovettura con a bordo la moglie incinta al settimo mese e il figlio R., sarebbe andato a schiantarsi contro l’ostacolo imprevisto perdendo la vita (mentre la moglie avrebbe subito l’interruzione della gravidanza riportando altresì gravi danni alla persona al pari del figlio R.). Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando in solido la Siad, il L.V., il D. e il commissario liquidatore della Cosida al risarcimento dei danni quantificati, per la R., in 291.074 Euro, e per il F. in 194.048 Euro.

La corte di appello di Caltanissetta, investita del gravame principale proposto dal D. e da quello incidentale della Aurora assicurazioni (succeduta alla Siad in corso di giudizio), li rigettò salvo che per il motivo attinente alla attribuzione della responsabilità dell’incidente riconosciuta nella misura del 20% a carico della vittima – quantificando, conseguentemente, il danno di R.M.C. in 125.690 Euro (così rivalutata l’originaria somma di 10.824 Euro, riconosciutale a seguito dell’operata decurtazione del 20%) e quello di F.R. in 83.791 Euro (somma anch’essa rivalutata rispetto all’originaria attribuzione di 7.216 Euro), e precisando ancora che l’efficacia della pronuncia non si estendeva al L.V. che, contumace in prime cure, non aveva impugnato la sentenza del tribunale, onde quel decisum era da considerarsi, per lui, cosa ormai giudicata.

La sentenza è stata impugnata dalla UGF assicurazioni (incorporante, nelle more del processo, l’Aurora s.p.a.) con ricorso principale articolato in un unico, complesso motivo di doglianza.

R.M.C. e F.R. resistono con controricorso cui accede ricorso incidentale sostenuto anch’esso da un unico motivo, così come resiste con controricorso e ricorso incidentale D.S.. Ai due ricorso incidentali resiste con controricorso l’UGF.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata e dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi incidentali R. – F. e D., il primo per totale omissione della formulazione del quesito di diritto, necessario corredo ex lege, ratione temporis, del motivo di doglianza esposto, il secondo per la evidente novità della questione di diritto – mala gestio assicurativa sub specie del rapporto interno danneggiante/assicuratore -, posta per la prima volta dinanzi al giudice di appello, il quale ne ha, pertanto, del tutto legittimamente pretermesso l’esame, senza che il ricorrente, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, indichi oggi alla corte di legittimità in quale fase del giudizio di merito la questione sia stata tempestivamente sollevata e non iure disattesa.

Il ricorso principale è, viceversa, fondato.

Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21 e della relativa tabella A allegata, ex art. 360 c.p.c. La censura deve essere accolta.

La tabella allegata alla L. n. 990, puntualmente riprodotta in seno al motivo di ricorso dalla difesa dell’UGF, indica, come massimale di legge, la somma di 15 milioni per ciascuna persona danneggiata, con l’ulteriore limite di 50 milioni per il massimale c.d. catastrofale.

Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte, il principio di diritto applicabile in subiecta materia è quello secondo il quale (Cass. sez. un. 1-7-2009, n. 15376), in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti relativamente a fatti antecedenti al 1 maggio 1993, per “persona danneggiata”, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 deve intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

Ne consegue che, legittima la liquidazione per ciascun danneggiato diverso dalla vittima diretta dell’incidente, la misura del risarcimento dovuta dall’assicuratore incontra il doppio limite del massimale pro-persona e del massimale catastrofale, onde la liquidazione del danno operata dalla corte territoriale in favore di R.M.C., pari alla somma devalutata di Euro 10.824, 27, e corrispondente a quella di L. 20 milioni 958 mila, risulta eccedente il primo dei due limiti indicati, e deve, per l’effetto, essere rideterminata alla luce del principio di diritto suesposto.

All’accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza in parte qua, e il rinvio del procedimento alla corte di appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvederà alla rideterminazione della somma spettante a R.M.C..

Anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione è demandata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, dichiara inammissibili entrambi i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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