Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21995 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.Z.N. (OMISSIS), SIRN S.R.L.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore Ing.

G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

MONTANELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISSOCOLI

GIOVANNI giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI GIANLUCA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PICCINI PIERGIORGIO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 458/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/04/2009 R.G.N. 777/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ORLANDO SIVIERI per delega;

udito l’Avvocato ANTONELLA PICCINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13.11.2003, B. R., in proprio e quale procuratrice di B.G., conveniva in giudizio Z.A.N.e. la Sirn srl esponendo che essi B. erano comproprietari pro indiviso ciascuno di un immobile sito in (OMISSIS), adibito ad officina autorimessa; che a causa della carente manutenzione e quindi dello stato di forte degrado e abbandono della superficie piastrellata dei terrazzi di proprietà dei convenuti, nonchè a causa dell’improprio sistema di scarico delle acque piovane di tali terrazzi, sfornito di collegamento con rete fognaria, si erano verificate rilevanti infiltrazioni di acqua e umidità con conseguenti danni all’immobile di loro proprietà.

Chiedevano pertanto la condanna dei convenuti, ciascuno relativamente alla proprietà degli immobili sovrastanti, al risarcimento dei danni patiti.

Costituitisi i convenuti ed espletata consulenza di ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza in data 18.9.2007, condannava la Sirn srl e Z.A.N. all’esecuzione a propria cura e spese di tutti i lavori e opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni, con condanna degli stessi in solido al risarcimento dei danni (liquidati in Euro 8.857,10).

A seguito dell’appello dell’ A.Z. e della Sirn srl, costituitasi la B., la Corte d’Appello di Genova, con la decisione in esame depositata in data 24.4.2009, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, così decideva: condanna A.Z.N. e la Siri srl al risarcimento dei danni da loro causati, da liquidarsi nella complessiva somma di Euro 8.857,10 in valuta del 29.10.2002, oltre interessi legali su tale somma devalutata come sopra detto e rivalutata di anno in anno sino al saldo: tale somma dovrà suddividersi tra i predetti pro quota, in proporzione alle rispettive unità immobiliari, senza vincolo di solidarietà tra loro; conferma nel resto la gravata decisione.

Ricorrono per cassazione l’ A.Z. e la Sirn con tre motivi; resiste con controricorso la B.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio chiede motivazione semplificata della decisione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2051 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione.

Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un motivo di appello nonchè omesso esame delle risultanze istruttorie oltre alla violazione dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., anche in relazione alla consulenza di ufficio e difetto di motivazione.

Il ricorso è inammissibile, sia per inadeguatezza dei motivi che dei relativi quesiti sia per mancata osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. I motivi, infatti, oltre a tendere a un non consentito riesame di risultanze probatorie e della consulenza di ufficio, deducono pluralità di censure, in modo generico, non assistiti da relativi quesiti di diritto come statuito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare ciascun motivo è frazionato in più doglianze e per esse viene formulato di volta in volta solo un unico quesito.

Inoltre è da riscontrare che, in relazione a quanto dedotto, è omessa la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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