Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21994 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 11/09/2018), n.21994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10136/2017 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO DE

GRENET n. 145, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IZZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE presso il

TROBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME (CZ), AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositata il

27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Dott.ssa C.V. proponeva impugnazione ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., avverso il decreto di liquidazione dei compensi per c.t.u. relativo all’attività di trascrizione delle intercettazioni da lei svolta, con l’ausilio di cinque suoi collaboratori, nell’ambito di procedimento penale presso il tribunale di Lamezia Terme (CZ), chiedendone la rideterminazione nell’importo, indicato nella propria istanza di liquidazione, di complessivi Euro 29.875.

Il tribunale di Lamezia Terme rigettava il ricorso, ritenendo la doglianza priva di specificità e rilevando l’assenza di vizi logici nel decreto impugnato.

La Dott.ssa C. propone ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza sulla scorta di unico motivo, per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando la mancata considerazione, da parte del tribunale, della complessità dell’operazione di trascrizione in concreto svolta dalla ricorrente e dai suoi collaboratori; nel mezzo di gravame si sottolineano le peculiari condizioni ambientali in cui erano stati registrati gli audio (colloqui captati in carcere), caratterizzati dalla poca chiarezza del linguaggio, nonchè dalla presenza di rumori di sottofondo, con conseguente maggiore durata delle operazioni peritali rispetto a quella considerata dal tribunale ai fini della liquidazione dei compensi.

Il Ministero della Giustizia e la procura della Repubblica presso il tribunale di Lamezia Terme non hanno depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 21.3.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.

L’unico motivo di ricorso va disatteso perchè, lungi dall’evidenziare specifici fatti storici trascurati dalla corte territoriale (illustrando le ragioni della relativa decisività e specificando l’esatto luogo degli atti difensivi del giudizio di merito in cui i medesimi sarebbero stati dedotti), si limita a contestare il giudizio di fatto operato dal giudice di merito in ordine al numero di vacazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico, dolendosi del fatto che il tribunale non abbia “correttamente valutato ed analizzato l’intero incartamento processuale” (pagina 6, terzo capoverso, del ricorso). La ricorrente, in sostanza, chiede alla Corte di Cassazione una revisione dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dal giudice di merito che non rientra nelle funzioni istituzionali del giudizio di legittimità (Cass. 7972/07, Cass. 16499/09).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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