Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21993 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 24/10/2011), n.21993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA

GIANGUIDO, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARANTO, 44, presso lo studio dell’avvocato FAZIO FELICE,

che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4370/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2008 R.G.N. 5109/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ALDO FERRARI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11030 del 6 aprile 2000, il Tribunale di Roma, in totale accoglimento della 1domanda svolta da B.E. nei confronti di P.M., dichiarava l’esistenza del diritto di usufrutto generale vitalizio dell’attrice sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in (OMISSIS), condannando il convenuto al rilascio di detto appartamento in favore della stessa B.E. ed al risarcimento dei danni, da questa subiti, da liquidarsi con separato giudizio.

In difetto di tempestiva impugnazione, detta sentenza passiva in cosa giudicata.

Introdotto il procedimento esecutivo, il P. provvedeva alla riconsegna dell’appartamento alla B. solo in data 14 febbraio 2001.

Con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2001 la B.E. evocava in giudizio il P. affinchè il Tribunale di Roma lo condannasse al pagamento, in favore di essa attrice, della somma di L. 102.075.000, quale valore locativo dell’immobile, oltre interessi e maggior danno, dalla data di costituzione del diritto di usufrutto (22 dicembre 1993) sino alla data di effettiva riconsegna (14 febbraio 2001), ovvero al pagamento della maggiore o minore somma da stabilirsi a mezzo c.t.u..

Il consulente, ai fini della determinazione del valore locativo dell’immobile, prospettava due distinte soluzioni: la soluzione sub a), secondo la quale il calcolo era da effettuarsi sulla base dell’equo canone, almeno fino alla entrata in vigore della L. n. 431 del 1998 che l’aveva abrogato; la soluzione sub b), secondo la quale il calcolo era da effettuarsi, per l’intero periodo, in base al canone libero presumibilmente determinato dalle parti, posto che sin dalla entrata in vigore della L. n. 359 del 1992 (art. 11) le parti avevano la possibilità di derogare al regime vincolistico.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 494 del 10 gennaio 2005, aderendo al criterio secondo il quale il Giudice poteva determinare il risarcimento “sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e quindi con riguardo al valore locativo del cespite usurpato”, riteneva che non vi fosse motivo di contenere nei limiti dell’equo canone l’indennizzo richiesto “atteso che già con L. n. 359 del 1992 (art. 11) era stata data la possibilità alle parti di convenire liberamente il canone”.

Il Tribunale di Roma condannava pertanto il P. a corrispondere all’attrice la somma di Euro 22.977,66 oltre rivalutazione ed interessi legali da ogni scadenza sino al saldo, ed ai soli interessi legali dalla data di deposito della sentenza sino al saldo, condannando lo stesso convenuto alla rifusione delle spese di lite, compensate al 30%, ed al pagamento integrale delle spese di perizia.

Con atto di notificato il 25 giugno 2005 il P. proponeva appello; si costituiva la B. chiedendo il rigetto integrale del gravame. Con sentenza n. 4370/2008, del 9 luglio – 29 ottobre 2008, la Corte di Appello di Roma, riformando in parte la sentenza impugnata, che nel resto confermava, condannava il P. a corrispondere alla B. la somma complessiva di Euro 11.017,07 oltre rivalutazione e interessi legali da ogni scadenza al saldo e ai soli interessi legali dalla sentenza di primo grado;

affermava in particolare la Corte di merito che “la modifica della legge sull’equo canone, non esime colui che deve essere risarcito dall’onere di fornire riscontri su quali sarebbero state le scelte che sarebbero state compiute per rendere il bene fruttifero e, quindi, del presumibile ricavato ove avesse potuto disporne liberamente. Se di tali elementi manchi l’allegazione, il risarcimento deve essere calcolato sulla base di un valore minimo locatizio che possa utilmente reintegrare il patrimonio del creditore ma senza possibile locupletazione”.

Ricorre per cassazione la B. con due motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso il P.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ai criteri di liquidazione del danno in questione; si afferma tra l’altro che “le prove che, secondo i Giudici del gravame, la odierna ricorrente avrebbe dovuto fornire, in realtà erano tutte raggiunte (o raggiungibili) per presunzioni semplici secondo i principi enunciati nell’introduzione della parte motiva della sentenza impugnata ed ai quali aveva fatto coerente riferimento il Giudice di primo grado nel liquidare l’indennizzo.

D’altro canto era del tutto evidente che, in pendenza della abusiva occupazione del P., la B. non avrebbe potuto compiere alcuna scelta finalizzata ad ottenere un reddito dall’immobile e che, conseguentemente, nessuna prova (diversa da quella presuntiva) avrebbe potuto fornire riguardo il concreto pregiudizio subito”.

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione sotto l’ulteriore profilo dell’adozione nel risarcimento del danno sulla base di criteri presuntivi senza tener compiutamente conto della consulenza di ufficio.

Il ricorso merita accoglimento in relazione alla parte in cui con i due motivi si prospetta difetto di motivazione della impugnata decisione nella valutazione della consulenza di ufficio. Infatti la Corte di merito, nella decisione impugnata, afferma testualmente che “rivedendo lo schema contenuto nella perizia di primo grado è possibile operare una riduzione della somma tenendo conto della soluzione sub a), indicata a titolo di equo canone, apportando qualche correttivo di carattere equitativo per riproporzionare il dovuto”; dette argomentazioni sono incongrue e tali da non rendere assolutamente agevole l’individuazione della ratio decidendi adottata dai giudici di secondo grado. Infatti non è dato comprendere cosa debba intendersi per “correttivo di carattere equitativo” e quali siano detti correttivi che hanno indotto la Corte d’Appello a diminuire il quantum liquidato in primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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