Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21993 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/09/2017), n. 21993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6127/2012 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.M., T.F., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA ANDREA DORIA, 48, presso lo studio dell’avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE, che li rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
A.G., B.G., C.G.,
G.E., M.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3860/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/08/2011 R.G.N. 1564/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BARBARA SILVAGNI per delega Avvocato MASSIMO OZZOLA;
udito l’Avvocato RODA RANIERI per delega verbale Avvocato FERDINANDO
EMILIO ABBATE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 9 agosto 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e riconosceva il credito azionato in sede monitoria da A.G., T.F., B.G., C.G., G.E., M.A. e M.M. nei confronti di Trenitalia S.p.A. in relazione alla pretesa alla riparametrazione sul livello 7^ dagli stessi posseduto come capitreno dell’indennità di utilizzazione prevista dall’art. 42 del CCNL di settore 1990/1992 per il personale di scorta appartenente all’Area 4^V originariamente inclusiva dei soli livelli 5^ e 6^, in armonia con quanto sancito con riguardo alla medesima indennità per il personale di condotta.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni processuali relative al difetto dei presupposti di emanazione del decreto ingiuntivo e nel merito corretta l’interpretazione della clausola collettiva per risultare irragionevole la disparità di trattamento altrimenti ravvisabile nei confronti del personale di condotta del medesimo livello e, di contro, inammissibile in quanto tardiva la deduzione relativa alla circostanza per cui alla data di entrata in vigore del CCNL in questione l’Area 4^ non includeva il 7^ livello che i lavoratori avrebbero conseguito solo per anzianità nel livello inferiore.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui dei predetti intimati resistono, con controricorso, i soli T. e M., che hanno poi anche presentato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità del percorso ermeneutico seguito dalla Corte territoriale relativamente all’invocata norma collettiva, per essersi la Corte stessa discostata dal criterio letterale in base al quale avrebbe dovuto dare rilievo al riferimento all’area 4^ quale presupposto per la spettanza al personale di scorta dell’indennità in questione, riferimento inclusivo dei diversi livelli stipendiali, e non allo specifico livello stipendiale (nella specie il 7^) in cui, viceversa, viene identificato il presupposto dell’erogazione della medesima indennità in favore del personale di condotta, al fine di valorizzare, ma illegittimamente, il diverso criterio dell’analogia, valorizzazione neppure legittimata dal richiamo alla circolare del 10.2.1992, poi sospesa nella sua efficacia, come attestato in atti e non valutato dalla Corte territoriale.
Il motivo deve ritenersi infondato atteso che l’interpretazione “adeguatrice” cui pervengono entrambi i giudici del merito e che muove dall’esigenza di allineare le regole di erogazione dell’indennità di utilizzazione per tutto il personale di scorta e di condotta, una volta che, successivamente all’entrata in vigore della relativa norma collettiva, risultavano di fatto allineate le norme sull’inquadramento del predetto personale, con l’introduzione anche per il personale di scorta del 7^ livello, onde non dar adito a discriminazioni nell’erogazione di una identica indennità, che, appunto in ragione del reinquadramento del personale di scorta, non avrebbero più trovato giustificazione, trova riscontro nello stesso comportamento successivo delle originarie parti contraenti quale descritto nel ricorso de quo, ove si dà conto della piena consapevolezza da parte delle stesse della discriminazione in essere e della volontà di superarla, rinegoziando il valore dell’indennità per il personale di scorta, sia pur nel quadro di una ridefinizione organica del complessivo trattamento accessorio riconosciuto al personale di scorta, di cui, tuttavia, come correttamente rileva la Corte territoriale, non si fa alcun cenno quale fatto impeditivo della pretesa dei ricorrenti all’aggiornamento del valore dell’indennità in ragione del superiore livello di inquadramento conseguito ed in armonia con quanto previsto, con riguardo all’erogazione della medesima indennità, a favore del personale di condotta.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dei soli contro ricorrenti, con esclusione delle parti rimaste intimate, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017