Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21993 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 11/09/2018), n.21993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9667/2017 proposto da:

E.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA FREZZA n. 59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO

SANDULLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SABATO MOSCHIANO;

– ricorrenti –

contro

A.P., quale legale rappresentante pro tempore della omonima

ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI n. 73, presso lo studio dell’avvocato DANIELA ABRAMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO RICCI CARILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3619/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I quattordici ricorrenti – sigg.ri E.G., + ALTRI OMESSI – chiedono la cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli che, confermando la sentenza di prime cure, ha rigettato l’opposizione proposta dalla sig.ra E.E. – deceduta in corso di causa il (OMISSIS) – avverso il decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 77.000, oltre interessi e spese, quale saldo per il pagamento a favore di A.P., quale titolare dell’omonima ditta individuale, del corrispettivo per la costruzione di un fabbricato rurale sito in Lauro.

La corte partenopea rigettava l’appello sia con riguardo alla doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dell’opponente, da quest’ultima dedotta sul rilievo di aver venduto l’immobile a E.K. ed Em., non ritenendo provato il consenso di A.P. alla cessione a costoro del contratto di appalto; sia con riguardo alla doglianza relativa alla dedotta mancanza di prova della sussistenza del credito dell’opposto.

La sig.ra P. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 21.3.18, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Con l’unico mezzo di gravame, riferito alla violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi generali sull’onere della prova, i ricorrenti criticano la statuizione della corte territoriale che ha ritenuto provato il credito della sig.ra P.. Secondo i ricorrenti la corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere la fattura un documento idoneo non soltanto per ottenere l’emissione di un provvedimento monitorio, ai termini dell’art. 634 c.p.c., comma 2, ma anche per offrire la prova del credito nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il motivo va disatteso perchè la doglianza relativa alla valenza probatoria delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è pertinente alla ratio decidendi della sentenza gravata, la quale ha ritenuto non che il credito del sig. A. fosse provato dalle fatture, ma che tale credito fosse non contestato, per essersi fondata l’opposizione a decreto ingiuntivo di E.E. soltanto sulla deduzione del suo difetto di legittimazione passiva, senza che costei avesse “specificamente contestato nè l’avvenuta esecuzione dei lavori nè l’ammontare dell’importo richiesto” (pag. 6, primo cpv, della sentenza).

Nè, d’altra parte, l’affermazione della corte territoriale sulla non contestazione nell’atto di opposizione a d.i. dell’avvenuta esecuzione dei lavori e dell’ammontare dell’importo richiesto è stata specificamente censurata sotto il profilo della violazione di legge (con riferimento all’art. 115 c.p.c., comma 1) o sotto il profilo dell’erronea interpretazione di tale atto (con la specifica indicazione dei luoghi del medesimo contenenti la contestazione, asseritamente trascurata dalla corte territoriale, dell’avvenuta esecuzione dei lavori e dell’ammontare dell’importo richiesto).

Nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza parte ricorrente argomenta che la ratio decidendi della sentenza gravata consisterebbe esclusivamente nell’affermazione del valore probatorio della fattura, mentre il riferimento della corte distrettuale alla mancata contestazione, da parte di E.E., dell’esecuzione dei lavori e dell’ammontare degli stessi richiesto avrebbe una funzione di mero supporto argomentativo.

Il Collegio non condivide la lettura della sentenza d’appello proposta dal ricorrente, rilevando come, anche a prescindere dalla forza intrinseca dell’espressione letterale che si legge nel primo capoverso nella pagina 6 della sentenza stessa (“Significativa, inoltre, ai fini della prova del credito è anche la circostanza che, a fronte della suddetta fattura, E.E. non ha specificamente contestato nell’atto di opposizione nè l’avvenuta esecuzione dei lavori, nè l’ammontare dell’importo richiesto”), il peso dato dalla corte distrettuale alla circostanza della non contestazione del credito da parte della dante causa delle ricorrenti emerge dalla stessa narrativa del processo svolta nella sentenza gravata, nella quale si evidenzia come l’opposizione a decreto ingiuntivo deducesse “il difetto di legittimazione passiva sul presupposto di aver venduto l’immobile in corso di costruzione ad E.K. ed Es.Em., con contestuale cessione del relativo contratto d’appalto”, evidente essendo come l’eccezione di cessione del contratto sia di per se stessa incompatibile con la contestazione dell’esistenza del contratto medesimo.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA