Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21992 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 11/09/2018), n.21992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9582/2017 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO n.

50, presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BELLUNO, del 13/10/2016

depositato il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. T.G. chiede la cassazione dell’ordinanza del tribunale di Belluno che ha disatteso l’opposizione avverso la declaratoria di “non luogo a procedere” sull’istanza di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali rese dal medesimo nel procedimento penale a carico del sig. M.A. nel periodo intercorrente tra il deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (accolta dal G.I.P. il 3 agosto 2012) e l’1 febbraio 2013 (data dell’udienza in cui il procedimento penale de quo è stato riunito con altro più risalente avverso il medesimo imputato).

Il tribunale di Belluno ha motivato il rigetto dell’opposizione rilevando che la revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio – disposta in data 29 novembre 2013 a seguito della comunicazione del superamento della soglia di reddito prevista dalla legge per tale ammissione per l’anno 2012 – ha per effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della propria difesa ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3.

Con l’unico motivo di ricorso, l’avv. T. deduce la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, in luogo del combinato disposto di cui all’art. 112 e art. 114, comma 1, del medesimo Testo Unico, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che il predetto art. 136 si riferirebbe esclusivamente al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile o tributario e non al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, quale quello per cui è causa. Conseguentemente, il ricorrente sostiene che l’efficacia del provvedimento di revoca non decorrerebbe ex tunc, bensì dalla data in cui la comunicazione di variazione del reddito è pervenuta all’ufficio del giudice procedente – ossia, nella specie, il 26 novembre 2013, data di deposito della comunicazione di mutamento del reddito – o, al più, qualora l’imputato abbia provveduto con ritardo al deposito della suddetta comunicazione, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione, ossia, nella specie, il 26 agosto 2013. In entrambi i casi, dunque, l’istanza di liquidazione dei compensi proposta avrebbe dovuto trovare accoglimento, in quanto concernente un’attività professionale svolta in un periodo antecedente rispetto a tali date, vale dire sino all’1 febbraio 2013.

L’ intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 21.3.18, per la quale non sono state depositate memorie.

Il ricorso è fondato. Dal provvedimento gravata risulta che le prestazioni professionali del cui compenso si discute sono state rese nell’ambito di un procedimento penale. La presente fattispecie è pertanto da ricondurre non al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, bensì al disposto dell’art. 114 di tale D.P.R., che rientra tra le “Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale” ed il cui primo comma recita: “La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell’art. 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all’ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all’art. 94, comma 3”.

L’impugnato provvedimento va quindi cassato con rinvio al presidente del tribunale di Belluno (quale giudice monocratico, cfr. Cass. 18343/17: “Anche in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170,spetta alla competenza funzionale del capo dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all’ufficio ma anche alla persona del titolare, sicchè la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge”), perchè il medesimo si pronunci sulla liquidazione del compenso, ancorando gli effetti della revoca alla data in cui la comunicazione di variazione era pervenuta all’ufficio del giudice procedente o, se anteriore, alla data della scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto gravato e rinvia al presidente del tribunale di Belluno, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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