Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21991 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAPINIANO 44, presso lo studio dell’avvocato MARTINI

GLORIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GRANIERO VINCENZO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MOLLO IMM SAS (OMISSIS), in persona del legale rapp. Pro termine

sig.ra M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio dell’avvocato LAURO SERGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO SALVATORE giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2005 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA,

depositata il 05/01/2005; R.G.N. 1150/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.G. veniva condannato, con decreto ingiuntivo, al pagamento della residua provvigione (L. 4.800.000) in favore della Mollo Immobiliare sas, in relazione alla attività di intermediazione da questa svolta nella vendita di un appartamento di proprietà del G., per il quale non era stato stipulato il contratto definitivo. Il suddetto decreto veniva revocato dal Giudice di pace di Vallo della Lucania.

Il tribunale di Vallo della Lucania, accogliendo l’appello della società, confermava il decreto ingiuntivo (sentenza del 5 gennaio 2005).

2. Avverso la suddetta sentenza il G. propone ricorso con due motivi.

La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

1. La decisione impugnata ha rigettato l’eccezione di inammissibilità, per genericità dell’individuazione del soggetto proponente l’atto di appello, sollevata dall’appellato.

Ha ritenuto non rilevante la mancata indicazione dell’identità della persona fisica del rappresentante legale della società, che comunque agiva in persona del suo legale rappresentante, nell’intestazione del ricorso, atteso che tale identità, corrispondente a M.S., risultava chiaramente dalla procura a margine dell’atto di appello dove vi era sottoscrizione e timbro.

Nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo sulla base della seguenti ragioni essenziali: il contributo causale richiesto dalla legge per il sorgere del diritto alla provvigione è espressamente riconosciuto in capo alla società nel preliminare di vendita, stipulato il 16 giugno 1999; il successivo accordo scritto tra le parti (del 18 giugno successivo), in forza del quale il G. versò alla società L. 2 milioni e si impegnò a versare il saldo della provvigione al momento del definitivo costituisce una mera modalità temporale di pagamento, e non una condizione della provvigione stessa, in quanto il diritto a riscuoterla integralmente era già maturato> per effetto della stipulazione del preliminare.

2. Con il primo motivo il G. deduce nella rubrica nullità dell’atto di appello – violazione e falsa applicazione delle norme di legge. Nell’esplicazione del motivo insiste sulla mancata indicazione del nominativo e della relativa qualifica nell’atto di appello, quindi, rileva la mancanza della procura nell’atto di appello notificato, dove sussisterebbe solo un generico riferimento vi è mandato e prospetta la nullità per la mancata conformità all’originale.

2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Il ricorrente, nel ribadire la mancata indicazione dell’identità del rappresentante della società nell’atto di appello non critica la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto integrata l’identificazione del soggetto proponente l’appello argomentando dalla sussistenza della procura a margine dello stesso atto.

Inoltre, senza riprodurre in ricorso gli atti relativi, nè individuarli rispetto alla documentazione in atti (con difetto di autosufficienza), sposta la censura sulla non conformità, rispetto alla procura, tra appello originale e copia notificata – profilo non emergente dalla sentenza impugnata e non dedotto come omessa pronuncia – senza mettere in condizioni la Corte di verificare se la censura proposta sia nuova o meno. Anche sotto questo profilo il ricorso pecca per difetto di autosufficienza, atteso che il ricorrente si limita a dire che la diversità è stata rilevata nella comparsa di costituzione e ribadita nelle conclusioni, ma non riporta le parti relative di tali atti, nè li individua espressamente rispetto al fascicolo di parte.

3. Con il secondo motivo si deduce, nella rubrica, omessa – insufficiente – contraddittoria motivazione. Nelle argomentazioni, oggetto della censura è la parte della sentenza che ha ritenuto una mera modalità temporale di pagamento, e non una condizione della provvigione: stessa l’accordo intervenuto tra le parti in ordine all’importo residuo. La critica, per quel che appare ricavabile da una esposizione non limpida, si svolge sull’interpretazione che il giudice avrebbe dato di un documento prestampato in cui è presente la dicitura per accettazione, seguita dalla firma della società, e si rimprovera al giudice di non aver ricercato la effettiva volontà delle parti; inoltre, si deduce la contraddizione della motivazione rispetto al documento di conferimento dell’incarico. 3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Rileva in primo luogo l’incertezza sull’individuazione del documento posto a fondamento della censura. La circostanza che il ricorrente parli di modello prestampato, di una dicitura per accettazione, di un documento di conferimento dell’incarico – senza comunque riprodurlo – unita al fatto che tali dati non risultano dalla decisione impugnata (nella quale si prendono in considerazione il preliminare di vendita e l’accordo immediatamente successivo), oltre al dato che il ricorrente non deduce omesso esame di altri documenti da parte del giudice, rende indefinita la censura, oltre che viziata per difetto di autosufficienza. Inoltre, nel motivo sembra emergere la denuncia della violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dalla legge ma – nè nella rubrica, nè nel corpo del motivo – gli stessi risultano individuati.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.G. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, in favore di Mollo Immobiliare sas, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA