Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21991 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 11/09/2018), n.21991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5620/2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE VASSALLO, e FEDERICO DE GERONIMO;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVANA GRASSO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1774/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’arch. B.A. chiede la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, lo ha condannato a risarcire alla sig.ra C.S. – che gli aveva affidato la progettazione di opere di manutenzione straordinaria finalizzate ad adibire a ristorante un palmento di cui ella era proprietaria in (OMISSIS) – i danni derivati da gravi difetti di progettazione e realizzazione delle opere, liquidati in Euro 20.780.

La sig.ra C. ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa nell’ adunanza di Camera di consiglio del 21 marzo 2018, per la quale non sono state depositate memorie illustrative.

Con l’unico motivo di ricorso l’arch. B. denuncia la violazione degli artt. 2222 e 1176 c.c. e art. 115 c.p.c., lamentando che la corte distrettuale lo avrebbe ritenuto responsabile per i difetti riscontrati in un locale tecnico da lui mai progettato.

Il motivo di ricorso, pur prospettando un vizio di violazione di legge, si risolve in sostanza in una contestazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente effettuato dalla corte territoriale a pag. 4 della sentenza gravata, dove si legge (terzo capoverso): “ora, seppur non vi è stata alcuna attività di progettazione, deve darsi comunque per assodato che tali ultime opere, fosse solo quanto all’attività di direzione dei lavori, si inseriscono pienamente della prosecuzione dell’unico ed originario mandato professionale, come, per vero, sostanzialmente riconosciuto dallo stesso appellante” e poi si legge (quarto capoverso): “quanto al locale caldaia, la circostanza può dirsi comunque attestata dalle informazioni acquisite per il tramite delle dichiarazioni testimoniali rese da P.A.M…. ed anche da M.A….”.

Il ricorso va pertanto disatteso, giacchè non enuclea alcuna regola di diritto applicate nella sentenza gravata che contrasti col disposto degli artt. 2222 e 1176 c.c. e art. 115 c.p.c., ma attinge il giudizio di fatto della corte territoriale secondo cui le opere contestate rientravano tra quelle oggetto dell’incarico professionale rilasciato dalla sig.ra C. all’arch. B., sollecitando la Cassazione ad una revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito; revisione che notoriamente esula dalle funzioni istituzionali del giudizio di legittimità (Cass. 7972/07, Cass. 16499/09).

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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