Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21990 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7677-2011 proposto da:

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE,

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO REITANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI 43 INT. 7, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA

CANONACO INGA, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

FERRARI, CORRADO COSENTINO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1058/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/08/2010 r.g.n. 862/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato LANDI ALFONSO per delega Avvocato REITANO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per: rimessione alle SS.UU., in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1058/2010, ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il predetto Consorzio era stato condannato al pagamento, in favore di R.S., del saldo dell’incentivo all’esodo di cui alla Delib. n. 1/2006.

2. Il Consorzio aveva dedotto che tale deliberazione del Comitato Direttivo dell’ente era stata parzialmente revocata in autotutela con atto del Commissario Straordinario n. 6/06, perchè adottata in violazione del CCNL dei dirigenti dei consorzi industriali, il quale consente il prepensionamento come una sorta di licenziamento negoziato tra le parti e dipendente dalla discrezionalità del datore di lavoro, quale mezzo al quale si ricorre per procedere a riduzioni di personale in presenza di situazioni di eccedenza. La deliberazione n. 1/06 aveva violato l’art. 15 di detto contratto, poichè l’ente non necessitava di ristrutturazione, nè per dismissione di servizi consortili, nè per motivi riconducibili al personale. Inoltre, la delibera da una parte riconosceva l’incentivo economico al R. e dall’altra contemplava l’assunzione del di lui figlio con la qualifica più alta prevista dal CCNL. Esistevano, dunque, ad avviso del Consorzio, valide ragioni per ricorrere alla revoca in autotutela del provvedimento n. 1/06 adottato dal Comitato direttivo.

3. La Corte di appello ha rigettato il gravame, osservando che il R. era stato autorizzato alla risoluzione anticipata prevista dall’art. 15 CCNL con delibera n. 1/06, da ritenere adottata su base paritetica (privatistica), senza alcuna connotazione di discrezionalità amministrativa, quale atto di gestione del rapporto di lavoro. Tale atto aveva realizzato gli effetti negoziali della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non poteva essere revocato in autotutela, come invece avvenuto nella specie con delibera commissariale n. 6/06.

4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Consorzio con quattro motivi. Resiste il R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere il giudizio ad oggetto la legittimità di un atto amministrativo.

Con il secondo motivo il Consorzio, denunciando violazione di legge, contesta la qualificazione della Delib. n. 1/06 del Comitato direttivo quale atto di gestione del rapporto di lavoro, anzichè come atto di indirizzo politico, afferendo all’organizzazione dell’Ente. Assume che i presupposti del prepensionamento dovevano rinvenirsi nell’art. 15 CCNL, il quale regola il trattamento spettante al personale dirigenziale in caso di risoluzione del rapporto di lavoro riconducibile ad un processo di ristrutturazione e di riorganizzazione consortile.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 15 CCNL dirigenti dei consorzi industriali, la cui disciplina sul prepensionamento sottende un interesse dell’Ente al riconoscimento dell’esodo anticipato dei propri dirigenti legato ad un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione dell’ente stesso. Esso si configura come una sorta di licenziamento negoziato dipendente dalla discrezionalità dell’ente. Tanto si desume – ad avviso del Consorzio ricorrente – dalla previsione dell’erogazione dell’incentivo al raggiungimento di 30 anni di anzianità contributiva, ossia di un’anzianità inferiore al requisito minimo per il riconoscimento di trattamenti pensionistici. Nel caso in esame, il R. aveva già raggiunto i requisiti pensionistici, tant’è che l’INPDAP gli erogò immediatamente il relativo trattamento a decorrere dal 9.1.2006.

Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 4 CCNL dei dipendenti in relazione alla prevista assunzione del figlio del R..

2. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza, è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio. Poichè ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, nè le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis, S.U. n. 9693 del 2013, Cass. n. 22097 del 2013).

2.1. Nel caso di specie, si è formato il giudicato implicito sulla questione della giurisdizione. Il primo giudice ha accolto la domanda e così ha ritenuto la propria giurisdizione; non risulta che la questione del difetto di giurisdizione fosse stata proposta al giudice di appello. L’eccezione di difetto di giurisdizione, nei termini in cui è stata proposta, deve ritenersi inammissibile, in quanto preclusa da giudicato interno implicito.

3. I motivi secondo, terzo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

3.1. La delibera del Comitato Direttivo n. 1/06 ebbe ad applicare al R., in accoglimento dell’istanza dallo stesso proposta, la disciplina di cui all’art. 16 (prepensionamento) del contratto collettivo nazionale per i dirigenti dei consorzi ed enti di sviluppo industriale aderenti alla Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, secondo cui “l’Ente nei limiti temporali di vigenza del presente contratto, nelle more di emanazione di apposite leggi nazionali e/o regionali che prevedano eventuali agevolazioni per favorire il prepensionamento, può autorizzare il Dirigente, su sua richiesta, alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, quando questi abbia maturato almeno 30 anni di servizio utili agli effetti pensionistici. In tal caso al dirigente verrà corrisposto oltre al TFR una incentivazione economica, da concordarsi tra le parti, e che non potrà comunque superare l’importo di 24 mensilità di retribuzione”.

3.2. Secondo la ricostruzione di fatto compiuta dai giudici di merito, il rapporto di lavoro dirigenziale venne risolto e l’incentivo economico venne riconosciuto nell’importo di Euro 226.865,28, ma venne erogato solo parzialmente, in quanto il saldo non fu corrisposto per effetto della Delib. n. 6/06 del Commissario Straordinario. Questi, nominato dalla Regione Calabria per motivi di verifica ispettiva sull’attività dell’ente a seguito dello scioglimento del Comitato direttivo, ebbe a disporre la revoca parziale della Delib. n. 1/06, limitatamente alle somme non ancora corrisposte. In ragione di ciò, il Consorzio ricorrente ha prospettato in giudizio un’ipotesi di nullità dell’originaria Delib. n. 1/06 perchè emessa in difetto dei presupposti previsti dal contratto collettivo. Tale contratto, all’art. 15 (Ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ente), prevede che “l’Ente che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivandolo con la ricorrenza di un comprovato processo di ristrutturazione e riorganizzazione consortile, nonchè di dismissione di servizi consortili, erogherà al Dirigente non altrimenti utilizzabile, oltre alle spettanze di fine rapporto, un’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo di due mensilità di retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata dal Dirigente. Rientrano nella definizione di ristrutturazione e riorganizzazione esclusivamente i processi avviati nel singolo Ente per autonoma volontà dello stesso. L’indennità di che trattasi non potrà comunque superare le trenta mensilità”.

4. Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda giudiziaria, deve osservarsi che i consorzi di sviluppo industriale di cui alla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36 sono enti pubblici economici. Le Sezioni Unite, sin dal 1999 (sent. n. 781), hanno chiarito che la mera qualificazione di enti pubblici economici attribuita dalla L. n. 317 del 1991, art. 36,comma 4, (secondo cui “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici”) ai consorzi per le aree di sviluppo industriale non ne ha immutato la struttura, nè i compiti e le attribuzioni, che attengono a funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale. E’ stato così osservato che, dalla qualificazione di enti pubblici economici attribuita dalla L. n. 317 del 1991, art. 36 ai consorzi di sviluppo industriale, non discende che tutte le loro attività siano da ricondurre al campo privatistico imprenditoriale, da cui restano escluse quelle, di natura pubblicistica (S.U. 14293 del 2010). Ciò spiega perchè la Regione abbia, sul predetto consorzio, poteri di controllo, attraverso il potere di scioglimento degli organi dell’ente e di commissariamento, quale ente vigilato dalla Regione (Cass. n. 16889 del 2006).

4.1. Confermata, così, la natura di ente pubblico economico del Consorzio resistente, deve ritenersi che, in difetto di una espressa previsione contraria (neppure prospettata in giudizio), il rapporto di lavoro del personale di tale ente resti assoggettato, ai sensi degli artt. 2093 e 2129 c.c., al regime dei rapporti di lavoro privato (Cass. S.U., n. 6179 del 1983, Cass. n. 5210 del 1998, n. 5595 del 1999).

5. A questi rapporti di lavoro non trova applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001 e, di conseguenza, non trovano applicazione i principi formulati da questa Corte in tema di pubblico impiego privatizzato secondo cui è nulla una determinazione assunta in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, e art. 40 ter e comportante oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione e tale da determinare costi non compatibili con i vincoli di bilancio, sicchè è legittimo il rifiuto dell’ente a darvi esecuzione; siffatta violazione determina la conseguente applicazione della sanzione della nullità della clausola difforme (cfr., tra le altre, Cass. n. 21236 del 2015, n. 25161 del 2015).

6. Stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi iure privatorum e che lo stesso non possa unilateralmente revocare, invocando l’esercizio dell’autotutela amministrativa, un atto che ha inciso nella sfera giuridica patrimoniale del dipendente e di cui questi ha chiesto l’attuazione.

6.1. Nel caso in esame, la Delib. n. 1/06 aveva comportato la risoluzione del rapporto di lavoro del R.; essa era stata pure eseguita con erogazione di una parte dell’incentivo economico ivi previsto. A fronte del perfezionamento del negozio risolutivo del rapporto, non poteva il Consorzio liberarsi – invocando la revoca in autotutela – dai relativi vincoli, assumendo di avere erroneamente interpretato ed applicato in precedenza le previsioni del c.c.n.l..

6.2. L’atto con cui il Commissario straordinario ha revocato la Delib. n. 1/06 sul presupposto della sua illegittimità equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace per l’assenza di un vincolo contrattuale, rispetto al quale non è configurabile l’esercizio di un potere di autotutela in capo all’ente datore di lavoro.

7. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso va rigettato con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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