Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21990 del 24/10/2011
Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI TOR VERGATA 12, presso lo studio dell’avvocato GIDARO
GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIDARO MARZIALE giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (OMISSIS), CODACONS -COORDINAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI
UTENTI E DEI CONSUMATORI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1580/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 04/12/2009, R.G.N. 4042/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GIDARO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Catanzaro, accogliendo la domanda avanzata da P.R. e dal Codacons, riteneva la P. non tenuta al pagamento dell’importo risultante dalla fattura, inviatale dall’Enel per la somministrazione di energia in esito a un conguaglio effettuato per la sostituzione del contatore.
Il Tribunale di Catanzaro (sentenza del 4 dicembre 2009), accogliendo l’impugnazione della società, rigettava la domanda attorea.
2. Avverso la suddetta sentenza la P. propone ricorso per cassazione con tre motivi.
L’Enel distribuzione spa e il Codacons, ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.
1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione, omessa rispetto alle questioni giuridiche, tanto da non rendere comprensibile la ratio decidendi, e apodittica, tale da essere solo apparente, nel sovvertimento della contraria decisione del primo giudice (art. 111 Cost., artt. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in subordine n. 5).
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 cod. civ. e difetti motivazionali, per non aver il giudice motivati sulla legittimità della procedura di rimozione del contatore in assenza del titolare e sulle ragioni per cui la riferibilità alla P. del contatore riportato nella fotografia fosse sicura e sicuro fosse il verbale di rimozione in atti, in assenza di conferma testimoniale.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e difetti motivazionali, nella parte in cui riconosce dovuta la somma risultante dalla fattura ed individuata in esito alla rimozione del contatore, nonostante fosse contestata.
2. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento perchè, effettivamente, la motivazione è apparente.
Infatti, la decisione impugnata riconosce che la fattura – relativa ai consumi e al conguaglio per effetto della sostituzione – è contestata dalla P. e, nello stesso tempo, ritiene che quanto in essa attestato proviene dalla lettura del consumo effettivo da parte degli operatori Enel, senza indicare le fonti di prova di tale convincimento. Dice di non condividere le argomentazioni del primo giudice e attoree in ordine alla non attendibilità della fattura redatta in esito a procedura illegittima, proprio perchè fa fede il consumo riportato sul contatore. In sostanza, considera provato quello era stato contestato – la riferibilità della fotografia del contatore alla abitazione della P. – senza indicare le fonti del proprio convincimento. Infine, attribuisce rilievo all’impossibilità di valutare se il fatturato era eccedente, non avendo la P. fornito prova dell’importo dei precedenti consumi.
2.1. All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli altri due, strettamente connessi alla carenza di motivazione. Il giudice dei rinvio, che valuterà le prove acquisite dando adeguata e logica motivazione del percorso logico-giuridico seguito, liquiderà anche le spese del presente processo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011