Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21990 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 21990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21163/2011 proposto da:

D.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALESSANDRO III 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MANGAZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE PRISCO,

RAFFAELE PIGNATARO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6619/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/11/2010 R.G.N. 8021/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 6619/2010, depositata il 3 novembre 2010, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda di D.R. volta alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto dalla stessa stipulato con Poste Italiane S.p.A., per il periodo dal 29/5/2003 al 31/7/2003, “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area operativa e addetto all’attività di sportelleria presso la Filiale di Napoli (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”, presso l’Ufficio postale di (OMISSIS);

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte di merito ha rilevato come dovesse ritenersi osservato l’onere formale di specificità della causale posto dall’art. 1 D.Lgs. citato, stante l’indicazione dell’ufficio in cui si era verificata l’esigenza sostitutiva, del servizio che era risultato temporaneamente carente di personale, dell’inquadramento del personale addetto a tale servizio, del periodo in cui la carenza si era verificata e altresì della circostanza che il personale da sostituire avesse diritto alla conservazione del posto di lavoro; e come, inoltre, dovesse ritenersi adempiuto l’onere probatorio a carico del datore di lavoro, avendo la società dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra le esigenze sostitutive indicate nella clausola contrattuale e la stipula del contratto a termine oggetto di giudizio;

rilevato che nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con unico motivo, con il quale si duole che il giudice di appello abbia erroneamente escluso, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009, la necessità dell’indicazione nel contratto dei nominativi dei dipendenti la cui sostituzione avrebbe reso necessaria la specifica assunzione a termine;

– che la S.p.A. Poste Italiane ha resistito con controricorso;

osservato che la Corte di merito si è attenuta, nella sentenza impugnata, al consolidato principio di diritto, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”: Cass. n. 1576/2010; conf. Cass. n. 1577/2010, n. 23119/2010 (ord.) e n. 10068/2013;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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