Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2199 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 13/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – est. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. PERCICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.P., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avvocati ODINO Luigi e

prof. Gianni Marongiu del foro di Genova, e dal prof. Francesco

D’Ayala Valva, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, Viale dei Marioli, 43;

– ricorrente –

contro

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ODDONE Edda e Gabriele Pafundi, elettivamente

domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare

n. 14/4 sc. A;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Liguria sez. 2^, n. 54, depositata il 26 maggio 2006,

notificata il 6 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

Consigliere relatore Dott. Polichetti;

udito, per il Comune controricorrente, l’Avv. Gabriele Pafundi, che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Genova notificava il 13 maggio 2003 a P.G. P. accertamento ta.r.s.u. per il 2003 in relazione a un’area qualificata come magazzino. La commissione tributaria provinciale di Genova respingeva il ricorso. Il P. proponeva appello, deducendo che la Delib. Comunale n. 316 del 2003, la quale fissava la tariffa per l’anno in contestazione, era stata annullata dal TAR Liguria; che, inoltre, per quanto riguardava la determinazione della superficie imponibile, la commissione provinciale aveva accolto acriticamente le affermazioni del Comune, senza tener conto della documentazione prodotta da esso stesso ricorrente.

La commissione tributaria regionale della Liguria confermava la sentenza impugnata osservando:

– la riduzione ex art. 11, comma 3 regolamento comunale esigeva una specifica richiesta, nonchè la dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti assimilati;

– l’addizionale era prevista per legge;

– il funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo era stato regolarmente autorizzato dal sindaco a sostituire il funzionario responsabile del settore;

– la sentenza TAR era irrilevante, perchè successiva all’atto impositivo e chi ha goduto di un servizio deve pagarne il corrispettivo in base alla tariffa all’epoca vigente; l’eventuale credito potrà essere fatto valere mediante domanda di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 75;

– sulla misurazione locali, la stessa era avvenuta da parte agenti comunali; non era rilevante la planimetria prodotta, che non contiene l’indicazione delle diverse dimensioni.

Nella memoria di udienza il Comune fa riferimento alle decisioni del Consiglio di Stato, con le quali, in sede di appello, sarebbe stata parzialmente annullata la decisione del TAR Liguria; tali decisioni venivano prodotte in copia.

p. 2. I motivi di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 65, e 69, sostiene che le delibere con cui era stata approvata la tariffa erano state annullate dal TAR e che dall’annullamento da annullamento discendeva la rimozione degli atti impositivi. Era errato, quindi, affermare che gli atti erano stati emessi prima dell’annullamento, che opera ex tunc. Non è vero che le prestazioni restavano prive di corrispettivo: si applicava, infatti, la tariffa previdente, per la quale operava la proroga prevista dall’art. 69, che però non era stata prorogata. In ogni caso la proroga, non poteva sanare vizio rilevato da TAR. (Cass., 16937/07).

Nel controricorso si obietta che il contribuente non aveva proposto domanda di riduzione del tributo.

2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 bis e omessa motivazione, il ricorrente lamenta che la commissione regionale non si sarebbe pronunciata sulla censura di difetto di motivazione dell’atto impugnato, il quale riportava soltanto l’indicazione dell’ammontare accertato e in contestazione.

2.3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 2 e art. 74, nonchè omessa motivazione.

Lamenta che la commissione tributaria regionale abbia dichiarato inammissibile (per mancanza di specificità) la censura sulla non attribuibilità della firma a un funzionario, e la abbia anche rigettata. La prima statuizione avrebbe dovuto, quindi, considerarsi come irrilevante.

Svolge, inoltre, questioni su istanze volte ad accertamento non riferibilità.

2.4. Col quarto motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 19 e omessa motivazione, il ricorrente deduce che nei gradi di merito era stata contestata l’applicazione della pretesa addizionale e tributo provinciale. Art. 19 non attribuirebbe al comune potere accertamento, ma solo riscossione.

2.5. Col quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 2697 e 2702 cod. civ., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione; vizio motivazione, si lamenta l’insufficienza delle ragioni a conferma dell’estensione della superficie tassabile. Si deduce, in particolare, che il documento del comune non sia ascrivibile ad alcun autore, recando solo due sigle illeggibili e non contenendo alcun riferimento al compimento di un sopralluogo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1. Il primo motivo merita accoglimento. L’affermazione dei giudici di merito, secondo cui l’annullamento della delibera tariffaria da parte del giudice amministrativo non avrebbe alcuna conseguenza invalidante sull’atto impositivo del comune costituisce violazione della regola fondamentale che regola gli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti amministrativi, che quella della retroattività. La pronuncia del TAR comporta, quindi, un effetto di invalidità derivata dell’atto impositivo, del quale la tariffa costituiva presupposto regolatore. L’effetto demolitorio della pronuncia del TAR non poteva essere, quindi, disconosciuto dal giudice tributario che, nella specie, non poteva neppure, stante l’immediata efficacia erga omnes di tale decisione,avente ad oggetto un atto a contenuto generale, conoscere incidenter tantum dell’atto tariffario, ai fini dell’esercizio del potere di disapplicazione. Il Collegio si uniforma pienamente, quindi, ai principi enunciati nella sentenza della Sezione n. 16937/07.

Nè aveva alcun rilievo il fatto che, l’utente aveva comunque usufruito del servizio, e che il ricorso introduttivo non conteneva alcuna domanda di applicazione del regime tariffario precedente. I poteri decisori del giudice tributario non si esauriscono, infatti, col mero annullamento dell’atto impugnato, dovendo il giudice applicare la disciplina che regola il rapporto tributario; nella specie, quindi, individuare il regime tariffario applicabile, ove ripristinato dall’annullamento giurisdizionale. Il Collegio si uniforma al principio affermato da questa Sezione nella sentenza n. 18123/09.

3.2. Il terzo motivo è, invece, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ignora un fondamentale principio che regola l’ordine della decisione delle questioni, e precisamente che, ove sia stata ritenuta l’inammissibilità di una domanda (nella specie, di un motivo d’appello) la motivazione nel merito è inutili ter data, e quindi insuscettibile di svolgere una valenza decisoria ed acquistare efficacia di giudicato. Ciò in quanto, con la pronuncia d’inammissibilità, il giudice ha esaurito la sua potestas judicandi.

Il Collegio si conforma al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 3840/2007.

Pertanto, la statuizione della commissione si esauriva nella declaratoria d’inammissibilità del motivo d’appello, e contro la stessa il ricorrente non ha formulato alcuna censura, salvo il rilievo che tale declaratoria sarebbe stata travolta dalla pronuncia sul merito. Sono, pertanto, inammissibili le questioni svolte sulla ritualità della sottoscrizione dell’atto, non costituendo le stesse autonoma ratio decidendi.

3.3. L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del secondo, del quarto e del quinto motivo, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria.

I giudici di rinvio dovranno, pertanto, individuare il regime tariffario applicabile, tenendo conto degli effetti della decisione del TAR Liguria e delle decisioni pronunciate dal Consiglio di Stato in appello. Ai giudici di rinvio è affidata anche la decisione sulle questioni svolte nel secondo,quarto e quinto motivo, nonchè sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo e rigetta il terzo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Liguria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA