Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2199 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. II, 30/01/2020, (ud. 05/07/2019, dep. 30/01/2020), n.2199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19183-2015 proposto da:

BAJAMAR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo

studio dell’avvocato BERCHICCI STUDIO LEGALE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAMANTHA TATTA;

– ricorrente –

contro

D.M., G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE VATICANO 70, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

SILVESTRINI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4071/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

LUCIO che ha concluso per l’accoglimento del primo, secondo e sesto

motivo, per il rigetto del terzo e dell’ottavo motivo e per

l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato TATTA Samantha, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SILVESTRINI Emanuela, difensore dei resistenti che

si riporta alle conclusioni in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 14 giugno 1999 la società Bajamar s.r.l. conveniva in giudizio i coniugi G.A. e D.M., chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di proprietà sul fondo di cui al foglio 16, part. 380 NCEU del Comune di Formia, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio della porzione del predetto fondo da loro illegittimamente occupata; chiedeva inoltre che venisse accertata e dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio gravante sui fondi di cui alle particelle (OMISSIS), confinanti con il proprio e di proprietà dei convenuti, con conseguente condanna di questi ultimi alla rimozione di ogni impedimento all’esercizio di tale servitù; da ultimo, chiedeva la condanna dei convenuti alla rimozione di tutto quanto da loro costruito in violazione della normativa sulle distanze.

Costituitisi in giudizio, i convenuti proponevano a loro volta domanda riconvenzionale in ordine all’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, della porzione di fondo oggetto di causa; eccepivano inoltre l’estinzione per non uso della servitù di passaggio.

Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con sentenza n. 358/2009 accertava e dichiarava il diritto di proprietà della società attrice sulla particella n. 380 e, rigettata la domanda riconvenzionale dei convenuti, li condannava al rilascio della porzione di tale fondo, alla rimozione dei manufatti realizzati su di essa e di quelli realizzati a distanza non legale rispetto ai confini accertati dal consulente tecnico d’ufficio, nonchè al risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione della predetta porzione di fondo; inoltre il Tribunale, accertata l’esistenza della servitù di passaggio, determinava il tracciato di tale servitù in conformità a quanto predisposto dal consulente tecnico d’ufficio, ordinando ai convenuti di non ostacolare l’esercizio del passaggio spettante alla società attrice.

2. Avverso la sentenza proponevano appello principale G.A. e D.M., insistendo per l’accertamento dell’intervenuta usucapione in loro favore e per l’estinzione della servitù di passaggio per non uso. La società Bajamar proponeva a sua volta appello incidentale, chiedendo la condanna degli appellanti all’abbattimento anche della recinzione ubicata sul confine tra la zona occupata e la residua porzione del fondo di cui alla particella n. (OMISSIS), nonchè delle costruzioni realizzate a ridosso del muro di contenimento, al risarcimento del danno in relazione al pregiudizio estetico, alla salubrità ed alla sicurezza derivante dalla costruzione del serbatoio GPL, della condotta e del pollaio, alla rivalutazione monetaria sulla somma accordata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno, alla rideterminazione del tracciato della servitù di passaggio pedonale in conformità a quanto previsto nella consulenza tecnica di parte.

Con sentenza 17 giugno 2014, n. 4071, la Corte d’appello di Roma rigettava integralmente l’appello principale; quanto all’appello incidentale, lo accoglieva parzialmente, condannando gli originari convenuti alla “rimozione della recinzione, della tettoia e dei box ubicati sul confine” tra i fondi oggetto di causa.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la società Bajamar s.r.l.

Resistono con controricorso G.A. e D.M..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con cui eccepisce l’inammissibilità del controricorso per mancanza di ius postulandi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del controricorso per mancanza di ius postulandi a causa della omissione relativa alla attestazione di conformità della procura alle liti conferita su supporto cartaceo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nell’ipotesi di citazione, comprensiva di procura, formata in originale cartaceo, successivamente scansionata e notificata via posta elettronica certificata, non sono applicabili le disposizioni di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5, che è diretto a stabilire quando la procura, che sia stata rilasciata su un documento nativo informatico ovvero nativo analogico, si debba considerare apposta in calce all’atto telematico cui si riferisce, e neppure le norme regolamentari emesse dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 16 aprile 2014, atteso che tali norme si riferiscono alla diversa ipotesi cui l’atto da notificare sia un documento originale informatico e non un documento nativo analogico (in cui l’originale è cartaceo) comprensivo della procura e notificato a mezzo PEC, al quale non si applica la disciplina del processo telematico, ma solo quella relativa alla PEC” (così Cass. 15200/2018).

II. Il ricorso è articolato in otto motivi, i primi sette relativi al tracciato e all’estensione della servitù di passaggio e l’ultimo invece concernente la rimessione in pristino della porzione di terreno di cui è stata accolta la domanda di rivendicazione.

1) Il primo e il sesto motivo sono strettamente connessi e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta:

a) Con il primo motivo – che in rubrica riporta “violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5” – la società ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha rigettato la propria richiesta di rideterminazione del tracciato della servitù in conformità al titolo costitutivo del 1925, cioè a partire dal margine del fossato e non dal suo asse, recependo acriticamente le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel primo grado di giudizio e omettendo di motivare in ordine agli specifici rilievi critici sollevati con l’atto di appello.

b) Il sesto motivo – che riporta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 nonchè nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4: erronea supposizione dell’esistenza del giudicato per omessa impugnazione di un capo della pronuncia ritenuto presupposto di quello impugnato” – critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la censura inerente la richiesta di tracciare la servitù partendo dal margine del fossato e non dal suo asse, affermando che in tal caso sarebbe stato necessario abbattere il muro di confine, muro sul cui mantenimento la società Bajamar avrebbe prestato acquiescenza e questo quando, invece, la ricorrente, nel suo appello incidentale, aveva espressamente chiesto la condanna degli originari convenuti all’apertura di un varco in quel muro.

I motivi sono fondati. Il giudice d’appello, dopo aver precisato che il Tribunale aveva “correttamente attinto le modalità di esercizio della servitù dall’atto notarile del 1925, con il quale il diritto reale è stato costituito”, ha poi osservato che il ripristino dell’originario tracciato comporterebbe l’abbattimento del muro divisorio, ma sul punto la società Bajamar avrebbe prestato acquiescenza, così che non sarebbe “possibile attuare la servitù secondo le modalità richieste” dalla medesima società. La società, però, non ha affatto prestato acquiescenza: il quinto motivo dell’appello incidentale, richiamato l’atto costitutivo della servitù – per il quale la servitù doveva esercitarsi “su una striscia di terreno della larghezza di metri uno fiancheggiante il fossato di divisione” – ha contestato l’erronea determinazione della localizzazione del tracciato (non a fianco, ma sopra il fossato, successivamente tombinato), sottolineando come sul percorso della servitù le controparti abbiano costruito un muro di contenimento e – cfr. anche il sesto motivo – ne ha espressamente chiesto la rimozione, “attraverso la realizzazione di quanto necessario a ristabilire il passaggio”.

2) L’accoglimento del primo e del sesto motivo determina l’assorbimento del secondo (che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1068 c.c., nonchè dell’art. 2908 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame della dedotta violazione dell’art. 1068 c.c. da parte della sentenza di prime cure, che ha trasferito la servitù, per metà della sua ampiezza, su fondi appartenenti a soggetti estranei al giudizio in difetto del loro consenso), del terzo (che denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 1 nonchè degli artt. 822 e 823 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso esame della questione relativa alla natura demaniale del fossato tombinato sul quale è stato ubicato il tracciato della servitù) e del settimo motivo (che lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul sesto motivo di appello incidentale relativo alla richiesta di condanna ad eseguire le opere necessarie per la realizzazione del tracciato come indicato dal consulente tecnico d’ufficio).

3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi:

a) Il quarto lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1075 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello omesso di esaminare la dedotta violazione dell’art. 1075 c.c. da parte del giudice di prime cure, avendo quest’ultimo affermato che l’avvenuto esercizio della servitù su un’ampiezza inferiore a quella indicata dal titolo aveva fatto venir meno il diritto della ricorrente al ripristino della maggior misura prevista nell’atto costitutivo.

b) Il quinto contesta violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione sul dedotto contrasto tra il dispositivo della sentenza di primo grado, che richiama i grafici del consulente tecnico d’ufficio in cui è tracciata l’ampiezza della servitù nella misura di un metro, e la parte motiva, ove si fa invece riferimento ad un’ampiezza di ottanta centimetri.

I motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la pronuncia della Corte d’appello, che richiama il metro di larghezza per l’esercizio della servitù di passaggio, così come stabilito dall’atto notarile del 1925.

4) L’ottavo motivo denuncia “violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia e per mancanza dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo”: la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulla “richiesta di rimozione della recinzione esistente tra la porzione di 380 occupata dai G. e la restante parte (disponendo, invece, quella “tra la zona occupata e la residua porzione di particella (OMISSIS)”) e, comunque, di identificare in maniera certa e chiara i manufatti di cui ha disposto la rimozione in accoglimento dell’appello incidentale” della ricorrente.

Il motivo è inammissibile in quanto invoca il vizio di omessa pronuncia richiamando – lo ammette la stessa ricorrente – una mera svista laddove (nella ricostruzione del processo) è erroneamente citata la particella (OMISSIS) invece che (OMISSIS), in quanto il giudice d’appello si è pronunciato sul primo motivo dell’impugnazione incidentale, accogliendolo; quanto all’insufficiente identificazione dei manufatti, la ricorrente non considera che l’interpretazione del titolo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione e che – secondo l’orientamento di questa Corte – “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (così, da ultimo, Cass. 14356/2018).

II. Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione ai due motivi accolti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito, che dovrà considerare che nelle servitù costituite mediante titolo è a questo che deve farsi capo “per avere la specificazione del contenuto oggettivo del peso imposto e quella dell’estensione e delle modalità di esercizio della servitù, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza dei due fondi” (Cass. 7619 del 18/03/2019). Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il sesto motivo, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il settimo, inammissibili il quarto, il quinto e l’ottavo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai due motivi accolti e rinvia la causa a diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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