Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2199 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2199 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11861/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente contro
Effecci Immobiliare s.r.I., rappresentata e difesa dall’Avv.
Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma al viale Parioli n. 43, per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente e nei confronti di
Equitalia sud s.p.a.;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 1821/3/15 depositata il 9 novembre 2015.
i.
Data pubblicazione: 30/01/2018
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbone
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 9 gennaio 2018.
Letta la memoria depositata dalla controricorrente, che insiste
per il rigetto del ricorso.
ATTESO CHE
inammissibilità
dell’appello
erariale
contro
l’annullamento
dell’avviso notificato ad Effecci Immobiliare s.r.l. in accertamento
induttivo del reddito d’impresa sull’anno d’imposta 2006.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il ricorso denuncia error in procedendo per violazione degli artt.
22 e 53 d.lgs. 546/1992, avendo il giudice d’appello collegato la
decorrenza del termine di costituzione dell’appellante alla
spedizione dell’atto di gravame anziché alla sua ricezione e
avendo
egli
conseguentemente
dichiarato
inammissibile
l’impugnazione dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di
spedizione.
Il ricorso è fondato: a definizione di contrasto, le Sezioni Unite
hanno stabilito che il termine di trenta giorni per la costituzione
dell’appellante nel giudizio tributario non decorre dalla spedizione
postale dell’atto d’appello, bensì dalla ricezione del plico da parte
del destinatario, sicché non rende inammissibile il gravame
l’omesso deposito della ricevuta di spedizione, ove l’appellante
abbia prodotto un idoneo avviso di ricevimento (Cass. SU
13452/2017 Rv. 644364).
Nella memoria la controricorrente nega l’idoneità dell’avviso di
ricevimento giacché prodotto in copia fotostatica peraltro
incompleta, ma trattasi all’evidenza di una questione devoluta al
giudizio di rinvio nel contradditorio delle parti.
2
L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la declaratoria di
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo
esame e regolamento delle spese.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018.
per le spese del giudizio di legittimità.