Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2199 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1499-2016 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ISABELLA

CASALES MANGANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 17 settembre 2014 presso la Corte d’appello di Catania il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio ex L. n. 89 del 2001 promosso nel 2010 davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta. Con decreto del 13 ottobre 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Catania accoglieva la domanda, liquidando l’indennizzo di Euro 500,00. All’esito dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Catania, con decreto del 25 maggio 2015, revocava il decreto opposto, assumendo che nel valutare la durata del procedimento presupposto (iniziato il 20 dicembre 2010 e definito l’11 settembre 2012) non si era tenuto conto della pendenza della questione di costituzionalità (20 aprile 2011 – 10 maggio 2012) sollevata in altro giudizio, di talchè la durata residua del procedimento di primo grado, una volta detratto quel periodo, era pari soltanto ad otto mesi, e perciò ragionevole.

Per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 6 CEDU e della L. n. 89 del 2001, art. 2 nonchè l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto giustificata la protrazione della durata del giudizio presupposto in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale di questione di legittimità sollevata in diversa causa ma avente oggetto rilevante per quello. Dopo l’introduzione il 20 dicembre 2010 davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, l’udienza di discussione davanti alla stessa era stata fissata direttamente al 18 giugno 2012 (senza alcun rinvio intermedio), mentre la questione di costituzionalità, rimessa alla Corte Costituzionale il 20 aprile 2011, era stata decisa il 10 maggio 2012. Il motivo di ricorso è fondato.

Ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo presupposto, la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa sollevata da altro giudice, non comporta l’automatica esclusione del tempo occorrente per la risoluzione dell’incidente di costituzionalità, nè giustifica altrimenti un’automatica affermazione di complessità della fattispecie, soprattutto ove, come nel caso in esame, non sia dimostrata alcuna immediata e concreta incidenza del giudizio di legittimità costituzionale sul comportamento delle parti e del giudice di quel processo (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3096 del 11/02/2014).

Il ricorso va dunque accolto e il decreto impugnato va cassato.

Dovendosi determinare la durata complessiva ragionevole dell’unico grado di giudizio ex L. n. 89 del 2001 nel termine di un anno (Corte Costituzionale 19 febbraio 2016, n. 36; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 16857 del 09/08/2016), può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto. Va quindi considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta pari a un anno e otto mesi (durata complessiva dal 20 dicembre 2010 all’11 settembre 2012), ed individuato, in applicazione dello standard CEDU, nella somma di 500,00 per gli otto mesi di ritardo il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, sicchè al ricorrente deve riconoscersi l’indennizzo di Euro 500,00, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda. Il ricorrente ha altresì diritto alla rifusione delle spese del giudizio di merito e del giudizio legittimità, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Isabella Casales Mangano, che ha dichiarato di averle anticipate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente M.F. della somma, di Euro 500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone la distrazione delle spese del giudizio, come liquidate, in favore dell’avvocato Isabella Casales Mangano, che ha dichiarato di averle anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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