Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21989 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 31/10/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 31/10/2016), n.21989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5409-2011 proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTUTUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASSAFRA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., (OMISSIS) domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO

11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO PATARNELLO, FRANCO

DELL’ANNA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2486/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/10/2010 r.g.n. 1598/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 22/06/2016

dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 18 ottobre 2010 e notificata il 23 dicembre 2010) accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza n. 2183/2009 del Tribunale di Brindisi, e per l’effetto dispone che l’INPDAP provveda: 1) a rideterminare l’indennità di buonuscita del S. – collocato a riposo il 31 gennaio 2005 in qualità di ispettore generale del ruolo ad esaurimento dell’Istituto – prevista dalla L. n. 70 del 1975, art. 13, computando, nella relativa base di calcolo, in aggiunta agli elementi già inseriti, lo stipendio tabellare, la quota B dell’indennità di funzione e il rateo di tredicesima nella misura corrispondente alle voci riconosciute; 2) a pagare la somma risultante dalla suddetta rideterminazione con gli interessi legali, dal dovuto al saldo.

La Corte d’appello di Lecce, per quel che qui interessa, precisa che:

a) le Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza 25 marzo 2010, n. 7154 si sono pronunciate sulla individuazione della base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, arrivando alla conclusione secondo cui il previsto riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari;

b) ciò premesso, va rilevato che, nella specie, l’INPDAP ha riconosciuto la computabilità della parte fissa (quota A) dell’indennità di funzione, poichè “il concetto di indennità di funzione non può che essere unico”, anche se la relativa corresponsione viene suddivisa in due parti, si deve considerare computabile anche la quota B (parte variabile) di tale indennità.

2.- Il ricorso dell’INPDAP domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, S.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1.- Quanto alle argomentazioni – preliminari rispetto all’esposizione dei motivi di ricorso – svolte dall’INPDAP in merito all’ammissibilità del proprio ricorso ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ. applicabile, nella specie, “ratione temporis”, va ricordato che questa Corte ha precisato che:

a) in applicazione dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile soltanto se la sentenza impugnata risulti conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla (Cass. SU 16 settembre 2010, n. 19051), potendo il ricorso essere dichiarato inammissibile, sulla base della suddetta disposizione esclusivamente se non solo non è conforme allo schema di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (e, per tale ragione, è inammissibile) ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate sul presupposto della contestazione dell’interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata – conforme. alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass. 17 settembre 2012, n. 15523; Cass. 3 dicembre 2013, n. 27064);

b) d’altra parte, la “violazione dei principi regolatori del giusto processo”, di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 2, non integra un nuovo motivo di ricorso accanto a quelli previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto il legislatore ha unicamente segnato le condizioni per la sua rilevanza mediante l’introduzione di uno specifico strumento con funzione di “filtro”, sicchè sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili (vedi, per tutte: Cass. 29 ottobre 2012, n. 18551; Cass. 8 aprile 2016, n. 6905).

Ne deriva che la suddetta disposizione è ininfluente ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso, sotto entrambi i profili considerati.

2 – Sintesi dei motivi di ricorso.

2.- Il ricorso è articolato in due motivi.

2.1.- Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, anche con riferimento a disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e di delibere INPDAP, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. (e, in particolare al comma 7), in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.

Si sostiene che sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato – e, in particolare in conformità della sentenza 25 marzo 2010, n. 7154 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, richiamata nella sentenza impugnata – la Corte territoriale avrebbe dovuto arrivare alla conclusione secondo cui la L. n. 70 del 1975, art. 13 cit. non consente la computabilità della quota variabile dell’indennità di funzione spettante al personale dei ruoli esaurimento, come il S., ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. (e, in particolare al comma sesto), in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.

Si ribadisce che la Corte leccese, pur richiamandola, si è discostata dai principi affermati da Cass. SU n. 7154 del 2010, con motivazione illogica e viziata, incentrata sulla incomprensibile affermazione secondo cui “il concetto di indennità di funzione non può che essere unico”, anche se la relativa corresponsione viene suddivisa in due parti.

3 – Esame delle censure.

3.- L’esame congiunto dei motivi di censura – reso opportuno dalla loro intima connessione – porta all’accoglimento del ricorso, per le ragioni di seguito esposte.

4.- Come rilevato dalla stessa Corte territoriale, le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di composizione di un contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, nella sentenza 25 marzo 2010 n. 7154 e nella coeva sentenza n. 7158 del 2010 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cosiddetto parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, che è costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti soltanto l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio;

b) il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari – quale, per quanto qui interessa, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, – e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.

Il suddetto indirizzo nel tempo, si è consolidato (vedi, per tutte: Cass. 12 maggio 2010, n. 11478; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749; Cass. 18 gennaio 2012, n. 709) e, per quel che qui interessa,, porta ovviamente ad escludere la computabilità della quota variabile (quota B) dell’indennità di funzione spettante al personale dei ruoli esaurimento, come il S., ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

5.- La Corte leccese, pur mostrando formalmente di conoscere tale orientamento, se ne è discostata senza una specifica giustificazione, anzi muovendo dalla premessa erronea e priva di riferimenti – e, quindi, apodittica – secondo cui avendo l’INPDAP incluso nella base di calcolo in oggetto la quota A dell’indennità di funzione avrebbe dovuto essere includervi anche la quota B di tale emolumento, perchè “il concetto di indennità di funzione non può che essere unico”.

In tal modo la Corte territoriale si è anche discostata dal costante – e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui, pur non esistendo nel nostro ordinamento una norma che imponga la regola dello stare decisis, per effetto del precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.), tuttavia la suddetta regola costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza, immanente nell’ordinamento processuale, la cui presenza è compatibile con la possibilità di discostarsi da un orientamento interpretativo del giudice di legittimità investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia – purchè lo si faccia con forti ed apprezzabili ragioni giustificative (Cass. SU 31 luglio 2012, n. 13620; Cass. 15 ottobre 2007, n. 21553; Cass. 13 maggio 2003, n. 7355).

6.- Tanto basta per accogliere, il ricorso, visto che le argomentazioni addotte dalla parte controricorrente non offrono ragioni plausibili per far ritenere non condivisibile i suddetti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite.

4 – Conclusioni.

7.- In sintesi il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio.

8.- Quanto alle spese giudiziali: 1) il differente esito dei due gradi di merito appare ragione idonea a giustificare la compensazione, tra le parti, delle spese di tali giudizi; 2) le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio. Compensa, tra le parti, le spese dei due gradi di merito del processo. Condanna S.G. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione lavoro, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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