Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21989 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. III, 24/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 24/10/2011), n.21989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E

PROVINCIALI (OMISSIS) ora MINISTERO DELL’INTERNO in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è

difeso per legge;

– ricorrente –

contro

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato L’ABBATE AMINA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIRRI CARMELO giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2513/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2008, R.G.N. 4744/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato CIRINO GALLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.S., vicesegretario comunale – che si era visto respingere per tardività la domanda di iscrizione all’albo (sezione regionale per la Sicilia) dei segretari comunali; albo introdotto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 e disciplinato dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 – vedeva riconosciuta a tempestività della domanda dal Tribunale di Roma.

La decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Roma (sentenza del 16 giugno 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e provinciali ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, corredato da quesito.

In prossimità dell’udienza pubblica, il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, si è costituito in giudizio, ex art. 110 cod. proc. civ., quale successore a titolo universale della suddetta Agenzia (soppressa con D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122.

Resiste con controricorso il R., che ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di merito ha ritenuto tempestiva la domanda, presentata dal R., applicando l’art. 2963 c.c., comma 2, in base al quale non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, quale regola generale in tema di computo del tempo, anche se dettata in materia di prescrizione, in assenza di deroghe contenute nei regolamento e nella legge del 1997 in argomento.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2963 cod. civ. in relazione al D.P.R. n. 465 del 1997, art. 12, comma 6, e in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.

Sostiene che, mentre l’art. 2963 cod. civ. è dettato in materia di prescrizione, la fattispecie di causa non costituisce nè caso simile, nè materia analoga e richiama genericamente principi e disposizioni speciali regolanti il procedimento amministrativo ed, in particolare, le procedure previste per i bandi e i concorsi. Secondo la ricorrente, non ci sarebbe ragione di far decorrere il termine per la presentazione della domanda dal giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del regolamento, atteso che dallo stesso giorno dell’entrata in vigore potrebbe essere presentata la domanda.

3. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità, per mancanza di specificità, del profilo in cui si richiamano genericamente principi e norme del procedimento amministrativo e procedure per bandi e concorsi.

3.1. E’ pacifica tra le parti in causa sia la data di entrata in vigore del regolamento, sia la data di presentazione della domanda da parte del R.. La questione di diritto sottoposta alla Corte è se il giorno di entrata in vigore di un regolamento (nella specie quello relativo alla disciplina per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali) si computa nel termine (di trenta giorni), decorrente dalla data di entrata in vigore, previsto dalla stesso regolamento per la presentazione di una domanda (di iscrizione all’albo), atteso che dal giorno in cui entra in vigore il regolamento la domanda può essere presentata e, quindi, non sussistono ragioni per lo spostamento al giorno successivo, essendo assicurata con l’entrata in vigore la piena conoscenza del diritto da esercitare, per tale ragione non dovendosi applicare la disciplina in tema di prescrizione (art. 2693 c.c., comma 2), non venendo in questione nè un caso simile, nè una materia analoga.

3.2. Ritiene il collegio che al quesito debba darsi risposta negativa e che, pertanto, il ricorso vada rigettato.

Da un lato, nè il regolamento nè la legge in argomento contengono una disciplina peculiare rispetto alla decorrenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo dei segretari comunali.

Dall’altro, il principio della non computabilità del giorno in cui cade il momento iniziale del termine, previsto dall’art. 155 cod. proc. civ. per il processo e dall’art. 2693 cod. civ. per la prescrizione, ha valenza generale nell’ordinamento, come vivente nella giurisprudenza.

E’ consolidata l’opinione che: la regola dell’art. 2963 cit., comma 2 costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l’acquisto di un diritto (Cass. 27 gennaio 1987, n. 757; Cass. 28 ottobre 1992, n. 11719); la stessa regola, pure prevista dall’art. 155 cit., è dettata in funzione di un’attività, o anche di un’utilità per il soggetto, legata appunto al decorso del tempo, riferendosi ai termini che assumono come punto di riferimento un evento dal verificarsi del quale acquista rilevanza giuridica l’attività (o l’inattività) del soggetto interessato (Cass. 7 luglio 2004, n. 12420). Restando tale regola esclusa, invece, solo se i legislatore ha dato rilevanza alla durata effettiva di una situazione (come nel caso di affissione per la conoscenza legale in materia di contenzioso elettorale), anche se altra norma vi ha collegato un termine per un’attività processuale (Cass. n. 12420 del 2004, cit., rispetto alla specie esaminata).

Nè, al fine di giungere a diverse conclusioni, può assumere pregio la circostanza, dedotta dal ricorrente, che dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento la domanda può essere presentata. E’ evidente che tale considerazione varrebbe per tutti i termini processuali, potendo compiersi l’atto per il quale è previsto un termine nel giorno a partire dal quale il termine decorre; varrebbe, quindi, proprio in un ambito espressamente regolamentato dal legislatore in modo difforme da quello preteso dal ricorrente.

In conclusione, il giorno di entrata in vigore di un regolamento non si computa nel termine decorrente dalla data di entrata in vigore, previsto dalla stesso regolamento per la presentazione di una domanda, in forza del principio generale presente nell’ordinamento (art. 155 cod. proc. civ. e art. 2963 c.c., comma 2) non messo in discussione dalla circostanza che dal giorno in cui entra in vigore il regolamento può presentarsi la domanda per cui è previsto un termine di presentazione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell’interno al pagamento, in favore di R.S., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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