Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21989 del 21/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/09/2017), n. 21989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21250/2011 proposto da:
P.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9303/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/03/2011 R.G.N. 3703/2009.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza n. 9303/2010, depositata il 2 marzo 2011, la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame di P.D. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda dal medesimo proposta nei confronti di Poste Italiane S.p.A. per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto stipulato, in relazione al periodo dal 19 ottobre al 15 dicembre 2015, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere sostitutivo in particolare per la sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei allo svolgimento delle attività di recapito presso il Polo Logistico Territoriale Lazio”;
– che nei confronti di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore a mezzo di plurimi motivi;
– che la società ha resistito con controricorso;
– che risultano depositati atto di rinuncia al ricorso da parte del lavoratore e di accettazione della stessa da parte di Poste Italiane S.p.A.;
rilevato che l’atto di rinuncia risulta regolarmente sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oltre che notificato alla controparte;
– che, quindi, sussistono le condizioni perchè possa farsi luogo a declaratoria di estinzione del processo (artt. 390 e 391 c.p.c.);
– che le parti hanno inoltre concordato di regolare le spese di lite mediante un contributo di Euro 500,00 a carico del ricorrente.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017