Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21989 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26433/2017 proposto da:

A.S.I.A. NAPOLI S.P.A. AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE, C.F./P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n. 18, presso

lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati SALVATORE

ARCIUOLO, e GIUSEPPE MARZIALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6366/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, da G.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva confermato l’ordinanza resa nella fase sommaria, annullava il licenziamento irrogato da Asia Napoli s.p.a. il 21.8.2015 con la seguente motivazione: “in base a controlli e verifiche effettuate da questa azienda, nelle date di seguito specificate, mentre era in servizio su un automezzo aziendale affidatole per l’esecuzione del servizio, sono emerse gravi discordanze tra le registrazioni dei kilometri percorsi dall’automezzo e quanto da lei comunicato al preposto di turno”. Seguiva l’elenco dei giorni.

La Corte d’appello argomentava che dalle risultanze istruttorie non era emersa la prova del comportamento contestato, non risultando la discrasia tra le registrazioni dei chilometri percorsi dall’automezzo e quanto comunicato dal lavoratore al preposto di turno.

2. Per la cassazione della sentenza Asia Napoli S.p.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso G.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 112e 115 c.p.c., L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42 e sostiene che la discrasia dei dati rilevati, emergente dai dati risultanti nella documentazione allegata ed anche dalle rilevazioni GPS, dimostrava la perpetrazione della condotta illecita.

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente chiede in sostanza una rivisitazione delle risultanze fattuali che hanno condotto la Corte territoriale a ritenere insussistenti i fatti contestati, sicchè il motivo rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Occorre dunque premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza chè è stata comunque valutata dal giudice del merito.

E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, nè può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.

3. Per tali motivi il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in Camera di consiglio.

4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., come richiesto.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Marziale e Arciuolo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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