Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21989 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 03/09/2019), n.21989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9606/2017 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI DELLA

REGIONE SICILIANA, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è

legalmente domiciliato.

– ricorrente –

contro

G.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni

Sozzi e domiciliato presso l’avvocato Salanitro in Catania, via F.

Crispi, 225.

– controricorrente –

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA;

– intimata –

Avverso la sentenza n 5160/ 2016 del Tribunale di Zatania, depositata

il 18.10.2016

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

CRICENTI;

Viste le richieste del PM, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G., nel percorrere con la propria automobile, una strada provinciale nei pressi di Ragusa, ha investito un cinghiale che stava attraversando improvvisamente la carreggiata, cosi riportando danni alla propria vettura.

Il G. ha citato in giudizio la Provincia Regionale di Ragusa, imputandole di non aver adottato le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica oltrepassasse i limiti stradali, o comunque di non aver installato segnaletica idonea ad avvisare del pericolo.

La Provincia di Ragusa si è costituita ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, con l’argomento che l’animale non rientrava nella fauna autoctona della riserva su cui la stessa Provincia aveva controllo e vigilanza.

Il Giudice di Pace ha ordinato pertanto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assessorato alla Agricoltura della Regione Sicilia.

L’attore ha provveduto alla integrazione del contraddittorio citando l’Assessorato in persona del funzionario delegato, senza notificare la chiamata in causa alla difesa erariale.

L’Assessorato si è costituito difendendosi nel merito, ed eccependo a sua volta il difetto di legittimazione.

Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda e condannato in solido sia la Provincia che l’Assessorato Regionale, ritenendoli entrambi responsabili del danno.

Tuttavia, nell’impugnare la decisione di primo grado, che ha riconosciuto il risarcimento al G., l’Assessorato ha posto la questione, con specifico motivo di appello, della nullità della sua chiamata in causa, proprio in quanto non destinata, come avrebbe dovuto essere, alla difesa erariale.

Il Tribunale, in appello, ha rigettato questo motivo ritenendo comunque sanato il vizio, per via della costituzione in giudizio dell’Assessorato, ed a confermato nel merito la sentenza di primo grado.

Il giudice di secondo grado ha altresì rigettato l’appello incidentale della Provincia.

Ricorre dunque l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sicilia con due motivi. V’è costituzione del G. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- L’Assessorato formula due censure distinte.

Con il primo motivo adduce violazione dell’art. 354 cod. proc. civ. e del R.D. n. 1166 del 1933, artt. 11 e 52.

Sostiene, infatti, che la notifica della chiamata in causa da parte dell’attore andava effettuata all’Avvocatura dello Stato, in quanto la Regione Sicilia ha l’obbligo della difesa erariale, così che indirizzando invece l’atto all’Assessorato in quanto tale, è stato violato il Decreto n. 1166 del 1933 che impone l’obbligo della difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Ritiene, in particolare, l’Assessorato che la nullità dovuta a tale difetto non è stata sanata dalla costituzione in giudizio, in quanto quest’ultima è a sua volta inesistente, o comunque nulla, essendo avvenuta anche essa priva dell’assistenza della difesa erariale.

Solo una costituzione in giudizio valida avrebbe potuto sanare la nullità. Con il secondo motivo invece l’Assessorato denuncia violi: zinne dell’art. 2043 c.c. ritenendo erronea la tesi del giudice ci appello che ha attribuito la responsabilità del danno alla Regione stessa, anzichè alla Provincia, ed invoca a sostegno di tale motivo la regola secondo cui la responsabilità per i danni causati da fauna selvatica ricade sull’ente che in concreto ha affidato i poteri di gestione del territorio e della fauna, che, nella fattispecie, dovrebbe identificarsi, per l’appunto, con la Provincia.

2.- I motivi sono entrambi infondati.

Quanto al primo, va premesso che la citazione in giudizio dell’Assessorato andava effettivamente notificata all’Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza citata dal controricorrente, infatti, attiene alla sola legittimazione a stare in giudizio, e non allo jus postulandi. E’ vero ossia che “la Regione Sicilia, per quanto concerne l’attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui, nell’ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talchè ciascun assessore è legittimato 3:stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo” (Cass. sez. U. 2080/1995; Cass. 360/2005; Cass. Sez. Un. 16861/2011).

Ciò però comporta solo che la Regione non ha soggettività unitaria e che la legittimazione a stare in giudizio spetta ai singoli assessorati, che vanno dunque citati in quanto tali, anzichè la Regione al posto loro, ma non significa anche che i singoli assessorati possano per ciò stesso fare a meno della difesa erariale.

Altra è la legittimazione processuale, altro lo ius postulandi; altro è dire che va citato in giudizio il singolo Assessorato, altro è stabilire chi debba rappresentarlo in tale giudizio; l’una circostanza non implica l’altra.

Ed anzi, l’obbligo della difesa erariale imposto per la Regione, vale in ogni caso in cui al posto di quest’ultima è legittimato a stare in giudizio l’Assessorato.

Tuttavia, è riconosciuto che la notifica effettuata direttamente alla Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura dello Stato non è inesistente, ma nulla, e come tale suscettibile di essere sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione (Cass. 5853/2017; Cass. 18849/2011; Cass. 5212/2008).

La sanatoria opera per via della mera costituzione in giudizio dell’ente, anche se effettuata senza il ministero dell’Avvocatura dello Stato.

Senza considerare che la costituzione in giudizio fatta per il tramite dell’Avvocatura, come nel caso presente, in cui l’Assessorato ha proposto appello per il tramite la difesa erariale, vale a sanare il difetto di costituzione in primo grado ad opera dell’Amministrazione priva di questa difesa (Cass. 5853/2017).

2.2.- Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. in quanto, secondo il ricorrente, la tutela della fauna, giusta la regola giurisprudenziale in atto, spetterebbe alla provincia, che, sulla base di una convenzione ha visto delegato a sè dalla Regione Sicilia quel compito di prevenzione.

Il motivo è infondato.

Infatti la regola giurisprudenziale citata è nel senso di verificare di volta in volta se l’ente delegato (che può essere la provincia o altro) sia messo o meno in condizione di esercitare tale controllo (“La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all’ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicchè si deve indagare, di volta in volta, se l’ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o Sia un “nudus minister”, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa” Cass. 12727/2016; Cass. 26197/2011).

Il che presuppone un accertamento di fatto, che è stato svolto nei giudizi di merito, e che qui non è censurato.

V’è però da considerare che, in base alla L.R. siciliana n. 33 del 1997, i compiti di tutela della fauna selvatica sono riservati (artt. 4 e 8) alle articolazioni della Regione medesima (“Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l’utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell’anno”, art. 4 comma 2).

Mentre la stessa Regione si fa carico di risarcire i danni causati ai proprietari dalla fauna non controllata (art. 7).

L’Assessorato invoca una Convenzione con cui la Regione attribuisce alla Provincia, nella zona in cui è avvenuto il sinistro, “la salvaguardia dell’ambiente naturale”, espressione che, seconde la ricorrente, comprenderebbe altresì il controllo della fauna selvatica.

E tuttavia, a parte la circostanza per cui l’espressione “tutela dell’ambiente naturale” non significa altresì controllo della fauna, a parte ciò, che essa non ricomprenda tale controllo si ricava proprio dal fatto che la prevenzione dei danni è, per legge regionale, riservato espressamente alla Regione stessa tramite le sue ripartizioni faunistico venatorie, come precedentemente precisato.

Con la conseguenza che la responsabilità del danno deve farsi ricadere sull’ente regionale.

Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Assessorato regionale delle Risorse Agricole ed alimentari della Regione siciliana al pagamento delle spese di lite nella misura di 1160,00 Euro, oltre 200,00 di spese generali.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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