Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21988 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20457-2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata l’11 febbraio 2019, respingeva il ricorso proposto da K.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. La Corte d’appello evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che dal racconto del richiedente, che poteva ritenersi attendibile, risultava che le ragioni della sua partenza erano legate a una vicenda familiare di conflitto con il fratello e, dunque, non vi era alcuna situazione idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Con un unico motivo di appello era stata censurata la sentenza perchè non aveva tenuto conto della situazione nel paese di transito che era stato la Libia. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 secondo l’appellante, imponeva di esaminare le domande anche alla luce di informazioni circa il paese terzo.

La Corte d’appello rigettava il suddetto motivo evidenziando che in base alla legislazione vigente, il paese cui fare riferimento per il riconoscimento della protezione internazionale era quello di origine mentre quello di transito si riferiva solo al transito in uno Stato Europeo.

In ogni caso la situazione del (OMISSIS) non era tale da ricondursi a un conflitto armato, sicchè la domanda di protezione sussidiaria non poteva essere accolta, così come quella detta umanitaria perchè il semplice percorso di integrazione non era sufficiente ai fini del riconoscimento di tale protezione. Oltretutto il ricorrente anche in (OMISSIS) svolgeva attività lavorativa e nel suo paese di origine vivevano la madre e la figlia con le quali era in contatto.

3. K.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

5. in prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte d’appello di Brescia assolto all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria in materia.

Il ricorrente ritiene che le motivazioni della Corte d’appello di Brescia non siano motivate, soprattutto con riferimento alla Libia paese dove il ricorrente era transitato e aveva vissuto per qualche tempo.

Peraltro, le stesse fonti ufficiali accreditate con riferimento al (OMISSIS) indicano la presenza di una situazione di insicurezza e di violenza generalizzata, come riconosciuto anche da altri Tribunali nel paese. La Corte d’Appello ha violato il dovere di cooperazione istruttoria, trascurando di indicare le fonti internazionali dalle quali ha tratto il convincimento della non riconducibilità della situazione del (OMISSIS) all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Dovevano, invece, ritenersi sussistenti i presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato, sia per la protezione sussidiaria di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 per non avere la corte d’appello di Milano riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese e della situazione attuale del paese di origine.

Anche in questo caso il ricorrente lamenta l’omessa considerazione del periodo trascorso in Libia e del percorso di integrazione. Dunque, sulla base della situazione del paese di origine e di quello di transito doveva essere riconosciuta la condizione di particolare vulnerabilità del ricorrente.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancata indicazione delle fonti internazionali sulla situazione del (OMISSIS).

La Corte d’appello ha omesso di indicare le fonti internazionali sulla cui base ha escluso la riconducibilità della situazione sociopolitica del (OMISSIS) all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c).

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Sez. 2, Ord. n. 9230 del 2020, Sez. 1 Ord. n. 13987 del 2019).

La censura relativa al paese di transito, invece, non è fondata in quanto il ricorrente non riferisce nulla in ordine alle vicende successe in Libia e lamenta solo che la libia sia in una situazione di conflitto armato. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte. (Sez. 1, Ord. n. 2355 del 2020).

4. Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.

5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

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