Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21988 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26429-2017 proposto da:

A.S.I.A. NAPOLI S.P.A., AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE C.F./P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n.18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6365/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 da Asia Napoli S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a P.G. in data 28/7/2015 con la seguente motivazione: “in base a controlli e verifiche effettuate da questa azienda, nelle date di seguito specificate, mentre era in servizio su un automezzo aziendale affidatole per l’esecuzione del servizio, sono emerse gravi discordanze tra le registrazioni dei kilometri percorsi dall’automezzo e quanto da lei comunicato al preposto di turno”. Seguiva l’elenco dei giorni.

La Corte d’appello condivideva la valutazione del primo Giudice, secondo la quale non risultava provata da Asia Napoli la concordanza tra i dati indicati dal P. e le percorrenze effettive da rifornimento a rifornimento, considerato che non erano state prodotte le bolle di trazione relative allo stesso automezzo in continuità temporale, in modo da valutare la corretta indicazione del chilometraggio indicato alla partenza, che i dati rilevabili dalle schede carburante si rivelavano equivoci e contraddittori, che i dati rilevati dal GPS erano stati elaborati al computer da altra dipendente.

Inoltre, la parte reclamante non aveva mai indicato quali elementi necessariamente esterni ed ulteriori rispetto ad un mero errore di indicazione configurassero l’antigiuridicità dei comportamenti contestati, cioè in quale modo l’indicazione errata dei chilometri percorsi costituisse causa di lesione definitiva del vincolo fiduciario, considerato che senza contestazione, allegazione e prova sugli effetti ulteriori ed indiretti dell’ errata indicazione dei chilometri percorsi il fatto da solo sarebbe comunque risultato privo dell’essenziale carattere della illiceità assestandosi sul piano del giuridicamente irrilevante.

2. Per la cassazione della sentenza Asia Napoli S.p.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso P.G..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 112e 115 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42 e sostiene che a fronte della discrasia dei dati rilevati, emergente anche dalle rilevazioni GPS, avrebbe dovuto essere il P. a dimostrare il mancato funzionamento del contachilometri dell’automezzo, che le bolle di trazione erano state prodotte, come ammesso dallo stesso lavoratore che le aveva riconosciute.

2. La Corte d’appello ha ritenuto che Asia non avesse dimostrato in primo luogo che il lavoratore avesse percorso un numero di chilometri diverso e maggiore rispetto a quelli oggettivamente percorsi e riscontrati.

La Corte ha dunque fatto applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all’elemento psicologico, mentre spetta al lavoratore la prova di un’eventuale esimente (Cass. n. 11206 del 29/05/2015, Cass. n. 4368 del 23/02/2009).

La ricorrente chiede in effetti, piuttosto che il controllo sul ragionamento giuridico, una rivisitazione delle risultanze fattuali che hanno condotto la Corte territoriale a ritenere insussistenti i fatti contestati, sicchè il motivo rientra nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, così come qualificato sulla base del suo contenuto, è però inammissibile. E difatti, la disciplina speciale prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 58, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, va integrata con quella dell’appello nel rito del lavoro. Ne consegue l’applicabilità, nel giudizio di cassazione, anche dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a) conv. con modif, nella L. n. 134 stesso anno, applicabile, a norma dell’art. 54, comma 2 medesimo decreto, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a far data dal 11 settembre 2012 (come chiarito da Cass. n. 26860 del 18/12/2014 e Cass. ord., 24909 del 09/12/2015), il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma 4 – ossia l’esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 c.p.c. – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta “doppia conforme”, v. Cass. n. 23021 del 29/10/2014).

Poichè nel caso la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d’appello, che ha rimarcato nell’ultima pagina della motivazione che il proprio apprezzamento è sovrapponibile a quello del giudice di prima istanza, il ricorrente in cassazione, per evitare la censura d’inammissibilità, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014, n. 26774 del 22/12/2016), ciò che nel caso non è stato fatto.

3. Per tali motivi il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c., come richiesto.

5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15/0 ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Limatola.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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