Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21988 del 03/09/2019

Cassazione civile sez. III, 03/09/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 03/09/2019), n.21988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3409/2017 proposto da:

M.D., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro

Fiumalbi, presso il cui studio in Empoli, via XI Febbraio n. 113 è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASS.ni spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Minucci, presso

il cui studio in Firenze, via Martelli n. 4 è domiciliata;

– controricorrente –

T.C.;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 108/2015 della Corte di Appello di Firenze,

depositata il 21.1.2015;

Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. CRICENTI

GIUSEPPE;

Viste le richieste del PM, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.D., mentre attraversava a piedi la strada, è stata investita da T.C., che era alla guida di un veicolo di proprietà della Fusion Trans s.n.c., ed assicurato con la Groupama Ass.ni.

Dall’urto ha riportato lesioni alla mano sinistra, ed ha citato in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia di assicurazione, pretendendo il risarcimento sia dei danni alla persona che di quelli patrimoniali conseguenti alla lesione.

Dei tre convenuti si è costituita in giudizio solo la compagnia di assicurazione.

Il Tribunale, a seguito di consulenza tecnica, ha ritenuto di risarcire il danno alla salute comprendendovi altresì quello incidente sulla capacità di guadagno, e ciò ha fatto accreditando la tesi del consulente tecnico secondo cui la lesione alla mano sinistra avrebbe consentito alla danneggiata di mantenere il livello di reddito inalterato, ma lavorando con maggiore sforzo.

Su questo punto, la ricorrente ha proposto un appello incidentale, a contraddire l’idea che l’invalidità permanente dovuta all’incidente potesse essere assorbita nel danno biologico, nei termini prospettati dal tribunale, ed avanzando invece la tesi che la lesione aveva determinato una riduzione effettiva dei guadagni, e doveva quindi rilevare come danno patrimoniale da lucro cessante.

La corte di appello ha disatteso questa tesi, ribadendo le valutazioni fatte in primo grado dal Tribunale.

Avverso tale decisione ricorre la M. con due motivi di ricorso. V’è costituzione con controricorso della Groupama.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione di appello è in poche righe.

Ritiene la corte che il tribunale ha opinato correttamente a liquidare il danno alla capacità lavorativa in termini di danno biologico. Ciò in quanto la CTU aveva evidenziato che la lesione riportata alla mano avrebbe consentito di mantenere i guadagni, salvo uno sforzo fisico maggiore. Questa valutazione, secondo la corte di merito, non era stata contestata dalla ricorrente, e dunque il tribunale l’aveva giustamente tenuta in conto, liquidando l’incidenza sulla capacità lavorativa in termini di aumento del punto di invalidità.

Inoltre, non risultava provato che la danneggiata aveva effettivamente contratto i guadagni a causa della lesione riportata alla mano sinistra.

2.- La ricorrente, avverso tale argomento, propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2056,1223,1226,2727 e 2729 c.c..

Secondo la ricorrente la corte d’appello ha esclu3o la prova della contrazione dei guadagni, ritenendo sufficiente la valutazione fatta dal CTU che quella contrazione non vi fosse, e che si potesse mar tenere il livello di reddito lavorando con maggiore sforzo, pregiudizio, quest’ultimo, di cui il tribunale aveva tenuto conto all’interno del danno biologico aumentando l’ammontare del risarcimento.

Questo argomento, secondo la ricorrente, viola le regole sull’accertamento del danno alla capacità lavorativa specifica, e le viola disattendendo le indicazioni giurisprudenziali sulla opportunità di ricorrere a presunzioni semplici per accertare il danno derivante dalla lesione fisica alla capacità di guadagno, presunzioni che hanno nella gravità della lesione (ed è tale quella diversa dalla c.d micropermamente) un fatto noto da cui ricavare che il pregiudizio alla salute inciderà sui guadagni futuri.

Con il secondo motivo la ricorrente fa valere questo difetto sotto altro profilo, ossia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la corte non ha tenuto conto del fatto che l’effettivo decremento del guadagno ben poteva ricavarsi per presunzioni.

2.2.- Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.

La corte di merito ha escluso la prova del nesso causale, ossia la prova che la contrazione dei guadagni potesse riferirsi alla lesione alla mano sinistra, ritenendo che la ricorrente non aveva fornito prova di sorta, e che, per contro, v’era in atti la consulenza tecnica secondo la quale la lesione non avrebbe inciso sulla misura dei guadagni, ma sullo sforzo lavorativo per mantenerli inalterati.

Secondo la corte questa valutazione del CTU non sarebbe stata contestata dalla ricorrente, con la conseguenza che doveva ritenersi vincolante.

Va premesso che alcuni dati di fatto sono indiscussi, che la danneggiata ha riportato una invalidità permanente del 17% alla mano sinistra; che la medesima danneggiata lavora come operaia in una impresa di pulizie; che a sostegno dell’incidenza di tale lesione sui suoi guadagni ha depositato sia il CU che le buste paga.

Ciò si dice a dimostrazione della infondatezza, innanzitutto, della tesi dei giudici di merito secondo cui la ricorrente non avrebbe assolto all’onere della prova a suo carico, ed anzi, avrebbe prestato acquiescenza alle risultanze della CTU.

E’ di tutta evidenza che l’onere della prova può darsi assolto anche allegando elementi utili a costituire una presunzione, salvo che per quel fatto la legge non imponga una prova privilegiata o esclusiva.

E’ questo il senso, del resto, della regola per cui, il danneggiato, oltre alla gravità della lesione riportata, deve indicare qualcosa il altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un’attività lavorativa; e la differenza di guadagni prima e dopo l’atto illecito (Cass.14517/ 2015).

E questa regola trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l’affermazione secondo cui il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa, del suo ammontare (Cass. 200031 2014).

Ciò posto, ossia stabilito che l’onere della prova p le, essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, va da sè che l’allegazione di tali prove è fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della CTU, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto.

Ciò vale in generale, in base a quanto imposto dalle regole in tema di valutazione probatoria (artt. 115 e 116 c.p.c.), e qua i richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio.

Ma vale in particolare per il caso specifico, in ragione del costante orientamento di questa corte secondo cui “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchè, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchè esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito”.

(Cass. 15737/ 2018; Cass. 11361 / 2014).

La corte di merito non si è attenuta a queste regole di giudizio, ed ha fatto a meno della circostanza che la prova della diminuzione dei guadagni poteva affermarsi per presunzione semplice dalla entità (non minima) delle lesioni riportate, unitamente ad altri fatti noti, ed allegati dalla parte, ed in particolare dai documenti che comprovavano la riduzione dei guadagni, da lavoro dipendente, per via del mutamento del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio affinchè la corte di appello, in diversa composizione, rivaluti la prova del nesso causale tra la lesione riportata e la perdita dei guadagni, alla luce degli elementi presuntivi addotti dalla ricorrente, e segnatamente della entità della lesione e delle buste paga.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbite il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2019

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