Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21987 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/09/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/09/2017),  n. 21987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20832/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

VACIRCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO LALLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3773/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2010 R.G.N. 8025/2004.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che con sentenza n. 3773/2010, depositata il 9 settembre 2010, la Corte di appello di Roma ha dichiarato, in riforma della sentenza di primo grado, la nullità del termine apposto al contratto stipulato, per il periodo dal 3/6/2002 al 30/6/2002, da T.M. e dalla S.p.A. Poste Italiane, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002”, con le pronunce conseguenti e la condanna della società al risarcimento dei danni nella misura delle retribuzioni globali di fatto maturate a favore dell’appellante a decorrere dalla data di notifica del ricorso introduttivo ed entro il limite dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

– che, a sostegno della propria decisione, la Corte di merito ha osservato come la causale dovesse ritenersi sufficientemente specifica, ma la società datrice di lavoro non avesse allegato e dimostrato, stante la genericità della prova offerta, che l’assunzione dell’appellante era in rapporto di causalità con le esigenze richiamate nel contratto;

– che nei confronti della predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. con cinque motivi, chiedendo in ogni caso l’applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7;

– che la lavoratrice ha depositato controricorso tardivo e successiva memoria; rilevato preliminarmente che il deposito di quest’ultima è da considerarsi ammissibile (Cass. n. 4906/2017);

– che con il primo e il secondo motivo, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e di altre norme di legge e vizio di omessa e insufficiente motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto generiche le ragioni giustificative poste a base dell’assunzione e, in particolare, per non avere valutato che tali ragioni potevano essere individuate per relationem attraverso il contenuto degli accordi sindacali richiamati nella causale del contratto;

– che con il terzo e il quarto motivo, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 2697 c.c. e di varie norme del Codice di rito (artt. 115, 116, 244, 253 e art. 421, comma 2) e vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a carico del datore di lavoro la prova della sussistenza delle ragioni oggettive legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato, quando invece tale onere sarebbe previsto unicamente nel caso di proroga del contratto stesso; per non avere ritenuto ammissibili e rilevanti i capitoli di prova testimoniale articolati e per non avere fatto ricorso ai propri poteri istruttori d’ufficio;

– che con il quinto motivo, deducendo la violazione di varie norme in tema di messa in mora (artt. 1206,1207,1217,1219 c.c.) e di corrispettività delle prestazioni (artt. 2094,2099 c.c.), la ricorrente si duole che la sentenza abbia fatto decorrere il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno dalla data di costituzione in mora, anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio;

osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, risultano inammissibili per difetto di riferibilità alla decisione impugnata, la quale, diversamente da quanto dedotto con le censure in esame, ha ritenuto “sufficientemente specificata la causale del contratto”, anche per il richiamo, in essa contenuto, agli accordi collettivi (cfr. sentenza, p. 4);

– che il terzo e il quarto motivo, che possono anch’essi congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, risultano infondati;

– che, in particolare, si deve al riguardo rilevare che:

(a) l’onere della prova delle circostanze oggettive sottostanti la stipula del contratto a termine (non meno di quelle che ne legittimano la proroga D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 4) compete al datore di lavoro, secondo costante orientamento (cfr., fra le molte, Cass. n. 10033/2010);

(b) la Corte di merito, dopo avere sottolineato la diversità di piani su cui operano la causale e la prova delle ragioni giustificative nella stessa indicate (prova “gravante sulla società” e “funzionale al riscontro di effettività” del nesso causale tra le medesime ragioni e la particolare assunzione a termine), ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, del tutto generica la prova offerta, sottolineando la natura esplorativa dei capitoli dedotti, tali da rimettere al teste non consentiti “giudizi di congruità”, e la mancanza di qualsiasi riferimento “all’ufficio interessato dall’assunzione a termine e all’esistenza nel suo interno di posizioni scoperte correlate al processo” di riorganizzazione, non potendo la prova del nesso causale risolversi “nel solo fatto dell’esistenza” di tale processo (cfr. ancora sentenza, p. 4);

(c) la ricorrente, infine, non può dolersi del fatto che il giudice di appello non abbia esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio, stante il difetto di un’esplicita richiesta in tal senso;

– che, infatti, “nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto; tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito” (Cass. 14731/2006; conforme Cass. n. 22534/2014);

– che il quinto motivo rimane assorbito nella richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, in tema di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore in conseguenza della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato;

– che in proposito deve richiamarsi la recente sentenza delle Sezioni Unite 27 ottobre 2016 n. 21691, la quale ha precisato che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”;

ritenuto, pertanto, che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Roma n. 3773/2010 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa Corte in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati dalla norma, accertando l’esistenza di eventuali contratti o accordi collettivi ai sensi del comma 6 e facendo applicazione, ove necessario, delle disposizioni di natura processuale fissate nel comma 7 della medesima legge.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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