Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21987 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20775-2019 proposto da:

J.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA ZUPPELLI, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in BRESCIA, VIA

MORETTO 70;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2483/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA depositato

il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto emesso il 15.05.2019 il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso presentato da J.B. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Il ricorrente (nato a (OMISSIS), (OMISSIS), l'(OMISSIS), appartenete al gruppo etnico (OMISSIS) e di religione (OMISSIS)) narrava che, morte la madre, si era recato a vivere presso la cugina della medesima, che lo maltrattava, costringendolo a chiedere l’elemosina; che alcuni (OMISSIS) lo avevano aiutato e avevano cercato di convincere la donna a mandarlo a scuola, ma questa si era opposta per paura che lo conventissero al (OMISSIS); che, in una occasione, la cugina lo aveva ferito al braccio perchè non portava più denaro a casa; che aveva iniziato a frequentare la chiesa e aveva deciso di convertirsi e che la cugina di sua madre era venuta a saperlo e lo aveva detto a tutta la famiglia; che un (OMISSIS), tornato dai festeggiamenti con i (OMISSIS), la cugina lo aveva aspettato e ferito con una lama, venendo poi assistito dai (OMISSIS) e ricoverato in ospedale per due giorni; che questi lo avevano aiutato a fuggire dal (OMISSIS), nel marzo del 2016, recandosi in Senegal, Mali e Libia, per giungere in Italia il 6.07.2016; che non poteva tornare in (OMISSIS) perchè temeva di essere ucciso dai suoi parenti.

Secondo il Tribunale nessuna delle domande proposte dal ricorrente – riconoscimento dello status di rifugiato e, in via gradata, accertamento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, ovvero per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – meritava accoglimento.

Avverso tale decisione il richiedente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del T.U.I., art. 5, comma 6”, per non aver il Tribunale, “preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale”, attivato i poteri officiosi necessari a un’adeguata conoscenza della situazione del Paese d’origine del richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità e per il suo non confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato, il quale ha escluso la protezione internazionale (rifugio e sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b) per la dubbia genuinità proprio di quella documentazione che il ricorrente deduce non essere stata considerata, affetta da errori ortografici e semplicità sintattica incompatibile con la pretesa provenienza da autorità statuali.

2. – Il secondo motivo espone la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e/o motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale bresciano si sia sottratto al necessario e preliminare scrutinio dei criteri legali sul ragionevole tentativo del richiedente di circostanziare la sua domanda; non abbia considerato la non contraddittorietà e l’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese; non abbia acquisito le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di rientro; abbia attribuito importanza solo ad aspetti secondari e ad irrilevanti imprecisioni nel racconto; abbia motivato il proprio giudizio d’inattendibilità sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere le ragioni per cui la vicenda narrata è stata ritenuta priva di autenticità e di contenuto generico e vago; e abbia affermato, senza dar corso alla necessaria cooperazione istruttoria, e senza avere approfondito la situazione politico-sociale del (OMISSIS).

2.1. – Anche tale motivo è inammissibile.

Esso suppone la possibilità di un controllo di adeguatezza motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012. Controllo non più attivabile in sede di legittimità, al di fuori della ben diversa ipotesi della nullità della sentenza per difetto, contraddittorietà assoluta o mero apparenza della motivazione, riducendo così al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014).

3. – Il terzo motivo eccepisce la “illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza; nonchè violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15”. Sostiene parte ricorrente che il D.L. n. 13 del 2017 è sprovvisto dei requisiti di necessità ed urgenza, perchè contiene norme da un lato di non immediata applicazione e dall’altro del tutto eterogenee fra loro.

Deduce, inoltre, parte ricorrente che la nuova normativa introdotta dal citato D.L. introduce un modello processuale privo di regole predeterminate dal legislatore, che affida al potere discrezionale e insindacabile del giudice la stessa formazione della prova, ledendo il principio del contraddittorio e del giusto processo.

3.1. – Il motivo, essendo manifestamente infondato in ciascuna delle due questioni di costituzionalità che prospetta e che sono state già reiette dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8372 del 2020), cui si ritiene di dare continuità, è anch’esso e a sua volta inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1 (come reinterpretato da Cass., sez. un., n. 7155 del 2017).

Quanto alla prima, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (v. Cass. n. 17717 del 2018 e Cass. n. 28119 del 2018).

3.2. – Pure la seconda questione di legittimità costituzionale, relativa al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, è stata ritenuta manifestamente infondata. E’ stata esclusa, infatti, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (v. Cass. n. 17717 del 2018).

Non senza considerare che anche in altre (e non meno rilevanti materie) il modello camerale è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema idoneo, nei procedimenti di natura contenziosa, a consentire il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell’iniziativa istruttoria delle parti anche quando difetti la celebrazione di un’udienza (cfr. Cass. n. 8046 del 2019).

4. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto idonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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