Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21987 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 11/09/2018), n.21987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21819-2017 proposto da:

A.S.I.A. NAPOLI S.P.A., AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE C.F./P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n.18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

MENNILLO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5554/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli rigettava il reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 da Asia Napoli S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla stessa azienda reclamante avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale il primo giudice aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a M.P. in data 24/8/2015 con la seguente motivazione: ” in base a controlli e verifiche effettuate da questa azienda, nelle date di seguito specificate, mentre era in servizio su un automezzo aziendale affidatole per l’esecuzione del servizio, sono emerse gravi discordanze tra le registrazioni dei kilometri percorsi dall’automezzo e quanto da lei comunicato al preposto di turno”. Seguiva l’elenco dei giorni.

La Corte d’appello argomentava che dalle risultanze istruttorie non era emerso che il M. avesse dichiarato di avere percorso i chilometri che secondo la contestazione di addebito egli avrebbe comunicato al preposto di turno. Inoltre, la parte reclamante non aveva mai indicato quali elementi necessariamente esterni ed ulteriori rispetto ad un mero errore di indicazione configurassero l’antigiuridicità dei comportamenti contestati, cioè in quale modo l’indicazione errata dei chilometri percorsi costituisse causa di lesione definitiva del vincolo fiduciario, considerato che senza contestazione, allegazione e prova sugli effetti ulteriori ed indiretti dell’ errata indicazione dei chilometri percorsi il fatto da solo sarebbe comunque risultato privo dell’essenziale carattere della illiceità, assestandosi su un piano giuridicamente irrilevante.

2. Per la cassazione della sentenza Asia Napoli S.p.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso M.P..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. a fondamento del ricorso la società deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42 e riferisce che il M. non aveva effettuato alcuna contestazione dei dati esposti nella lettera di contestazione, riconoscendo la paternità delle comunicazioni all’uopo rimesse, ed attribuendo le difformità al malfunzionamento degli strumenti di rilevazione dell’automezzo.

2. Come secondo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione in sede di merito e lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di prendere in esame le risultanze del GPS (documenti numero 1,2, 3 e 4 della produzione di primo grado) in cui erano riportati per i giorni contestati il percorso effettuato dal M. con i corrispondenti chilometri e comparati questi ultimi con quanto al riguardo comunicato dal dipendente nelle bolle economiche di trazione che riportano per ciascun giorno il nome dell’autista, il percorso effettuato, il numero dei chilometri dichiarati all’uscita e all’entrata del mezzo. La Corte inoltre avrebbe omesso di prendere in esame gli altri giorni contestati (e dunque oltre al 2 e 12 maggio, il 20 e 27 maggio e il 23 giugno).

3. Come terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che la parte datoriale non avesse evidenziato l’antigiuridicità del comportamento del lavoratore ed i danni che ne erano conseguiti, mentre l’assunto confliggerebbe con i principi in tema di presunzioni semplici, atteso che la fatturazione del costo del carburante pagato al distributore è immediata conseguenza dell’annotazione dei chilometri percorsi sulla scheda carburante, sicchè risulterebbero palesi il dolo del dipendente e il danno economico subito dalla società.

4. In relazione alle circostanze oggetto del primo motivo, la Corte territoriale ha affermato che dalla stessa documentazione prodotta dalla parte datoriale non risultasse che il M. avesse dichiarato di avere percorso i chilometri indicati nella contestazione, e dunque ha ritenuto che la procedura seguita, pur portata a compimento dal M., non deponesse nel senso ritenuto dalla società.

La non contestazione valorizzata nel motivo non sarebbe dunque di per sè decisiva, atteso che la Corte ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze processuali e che, in tale ambito, se è vero che il fatto non contestato è sottratto alla necessità di ogni accertamento, la non contestazione non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova (Cass. n. 8708 del 04/04/2017) che può essere contrastato da quanto direttamente riscontrato dal giudice sulla base della documentazione prodotta.

Il motivo richiede quindi nella sostanza una nuova valutazione delle medesime circostanze fattuali, con diverso esito rispetto a quello cui è giunta la Corte di merito. Esso risulta però inammissibile in quanto tale valutazione esorbita dai limiti in cui è consentito nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione, tenuto conto che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione (v. Cass. S.U. S.0 07/04/2014, n. 8053 e 8054), nel senso che la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

5. In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale ha espressamente tenuto conto sia delle risultanze del GPS, richiamate nella motivazione (pgg. 5,7), che degli episodi relativi agli altri giorni contestati, ritenendo che il ragionamento da farsi in relazione ad essi fosse sovrapponibile a quello già espresso.

Anche il secondo motivo chiede quindi una rivalutazione dei medesimi fatti già compiutamente presi in esame dal giudice di merito, e risulta pertanto inammissibile.

6. Resta assorbito il terzo motivo, in quanto non essendo risultato provato il fatto contestato, non vi è luogo a discutere in ordine alla sua gravità.

7. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c. come richiesto.

9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Limatola.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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